Cassation court quashes tax tribunal decision on excise duty prescription, ruling statute requires declaration date not calendar year.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed a regional tax tribunal decision that declared excise duty claims time-barred based on the calendar year. The tax agency argued the statute of limitations should run from the tax declaration date, while the taxpayer claimed interruption occurred in 2014. The court ruled the tribunal erred by using the calendar year instead of the declaration date, ordering the case remitted for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 57, comma 3, d.lgs. 504/1995; Art. 52, comma 3, TUA: In excise duty recovery cases, the five-year prescription period runs from the date of the annual declaration by the manufacturer, not the calendar year end.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17828/2019 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro Compagnia Valdostana delle Acque Trading srl, quale incorporante di Idroenergia s.c.ar.l., ora CVA Energie srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Lucariello, Alberto Mula e Marco Paganuzzi , con domicilio eletto in Roma, via della Scrofa n. 57presso i difensori;
–controricorrente/ricorrente incidentale – Oggetto: accise energia elettrica - agevolazioni avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n.145/13/19, depositata il 21 gennaio 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna accoglieva parzialmente l’appello proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 133/3/16 della Commissione tributaria provinciale di Modena che aveva accolto i ricorsi proposti da Idroenergia s.c. a r.l. contro gli avvisi di pagamento accise 2008/2011.
La CTR osservava, per un verso, che in generale le pretese creditorie erariali erano fondate, non sussistendo alcuna violazione del principio statutario di affidamento legittimo e non potendosi riconoscere alla società contribuente la qualità di "autoproduttore" ai fini della vantata esenzione fiscale ai sensi degli artt. 52, comma 3, TUA, 2, comma 2, d.lgs. 79/1999, ma che per altro verso il credito di cui all'avviso di pagamento 71/2015, emesso il 9 dicembre 2014 in relazione all'anno 2008, doveva affermarsi prescritto in assenza di atti interruttivi tempestivi.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso la società contribuente, che peraltro propone ricorso incidentale affidato a tre motivi. Nelle more del giudizio la controricorrente/ricorrente incidentale ha depositato una memoria con la quale ha rinunciato al ricorso incidentale. Considerato che: Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 57, comma 3, TUA, 2935, cod. civ., poiché la CTR ha dichiarato prescritto il credito portato dall'atto impositivo impugnato.
La censura è fondata. Va ribadito che «In tema di recupero delle accise, il termine quinquennale di prescrizione che, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, decorre dalla "data in cui è avvenuto il consumo", va riferito alla data di presentazione della dichiarazione annuale da parte del contribuente-fabbricante, responsabile dell'attuazione del tributo, assumendo rilievo il momento in cui l'Ufficio è posto nelle condizioni di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 55, comma 1, del cit. d.lgs. (Sez. 5- , Sentenza n. 4034 del 12/02/2019, Rv. 652525 -02).
La sentenza impugnata è univocamente distonica da tale principio di diritto, facendo decorrere il termine prescrizionale de quo dal termine dell'anno solare d'imposta, in luogo che dalla data di presentazione della dichiarazione. La ricorrente afferma essere pacifico che la società contribuente ha adempiuto a tale obbligo il 30 marzo 2009 e che quindi il primo atto interruttivo (notifica del PVC il 26marzo 2014) ha impedito il maturarsi dell'eccepita prescrizione. Tale fatto non risulta peraltro univocamente dagli atti e dovrà dunque essere accertato in sede di rinvio.
In conclusione, va accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per rinuncia; in tali limiti la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, anche per le spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso principale , dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso incid