Court dismisses appeal declaring litigation extinguished by early settlement agreement under tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished following the taxpayer's formal adherence to an early settlement procedure under Law 197/2022. The taxpayer submitted the initial payment and subsequent requests, while the tax agency withdrew its prior denial of the settlement request via self-help annulment. Consequently, the court ruled that the dispute no longer existed, terminating the proceedings and absolving the losing party of the unified contribution fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 commi 186 e segg. l. n. 197/2022; Art. 1 comma 198 l. n. 197/2022: When a party formally adheres to an early settlement procedure and fulfills payment obligations, the litigation is extinguished, excluding the application of rules requiring the losing party to pay the unified contribution fee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23490/2022 R.G. proposto da: MONTI GABRIELE, elettivamente domiciliato in SIENA VIA CECCO ANGIOLIERI, 37, presso lo studio dell’avvocato BIANCHI GIUSEPPE ANTONIO (BNCGPP66H12G942S) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DEI MONOPOLI E DELLE DOGANE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 692/2022 depositata il17/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE Gabriele Monti, titolare di omonima ditta individuale di movimento terra, ha impugnato l’avviso con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli revocava l’agevolazione delle accise per il gasolio da autotrazione per gli anni dal 2014 al 2017. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Arezzo ha rigettato il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Toscana ha respinto l’appello della contribuente con la sentenza in epigrafe, contro la quale il contribuente ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia. CONSIDERATO CHE Nelle more il contribuente, con istanzadepositata telematicamente il 26/6/2023, ha rappresentato di aver aderito, con riferimento al giudizio in oggetto, alla definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell’art. 1 commi 186 e segg. l. n. 197/2022 e di aver provveduto al versamento della prima rata, dichiara ndo di rinunziare agli atti, depositando copia degli atti relativi. Successivamente, con istanza depositata il 14/3/2024 ha precisato che aveva aderito a mente della l . n . 197/2022 alla d efinizione agevolata delle controversie t ributarie dapprima con domanda n . 22 in data 23/03/23, annullata e sostituita con domanda n. 1439 in data 20/09/23, anche questa annullata e sostituita con domanda n. 2581/2023 in data 28/09/2023; in relazione alla domanda n. 22 sostituita aveva versato la prima rata in data 21/06/23; in relazione alla domandan. 2581 aveva versato la prima rata in data 28/09/23, la seconda rata in data 31/10/23,la terza rata in data 18/12/23.
Ha aggiunto che in data 20/12/2023 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Arezzo aveva emesso provvedimento di diniego per la domanda n 2581/23, impugnato dal contribuente davanti a questa Corte e s uccessivamente, in data 12 / 3 / 2024, l’Agenzia aveva provveduto ad annullare in autotutela il diniego, cosicché anche con riferimento a tale giudizio incidentale era cessata la materia del contendere. Ha dichiarato, quindi, di rinunziare anche a tale impugnativa. In data 18/6/2024, infine, il contribuente ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti , vista la documentazione allegata alle istanze, per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 198 l. n. 197/2022, essendo sufficienti, a tal fine, la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata, nonché in forza dell’art. 390 e 391 c.p.c. con riguardo all’impugnazione del diniego. Ai sensi dello stesso art.1 comma 198 cit. le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione(Cass. n. 25485 del 2018). p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio; le spese