Ordinanza — n. 22495/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADeve prendersi atto della rinuncia al ricorso manifestata per l’Agenzia delle entrate dalla difesa erariale . Pertanto, s ussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ. Stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata, non deve pronunciarsi sulle spese. In ragione del tenore della pronunzia,non sussistono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presuppostodell’estinzione è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, e ccezionale e , pertanto , di stretta interpretazione (Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass.28/05/2020, n. 10140).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 390 cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 22495/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Pertanto, s ussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ. Stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata, non deve pronunciarsi sulle spese. In ragione del tenore della pronunzia,non sussistono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presuppostodell’estinzione è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, e ccezionale e , pertanto , di stretta interpretazione (Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass.28/05/2020, n. 10140).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25237/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – Contro J + M GMBH s.r.l. –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB. DI SECONDO GRADO DI BOLZANO, n.47/2022, depositata il 24 / 06 /20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2024 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che: IRES CARTELLA PAGAMENTO Cons. est.
Rosanna Angarano 2 1.L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti dell a J + M GMBH s.r.l. avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento dei ricorsi della società contribuente, aveva annullato le cartelle di pagamento,emesse a seguito di procedura automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 , con le quali, per gli anni di imposta 2013 e 2014 l’Ufficio aveva riliquidato l’I res dichiarata ed inflitto le conseguenti sanzioni.
2. L’Ufficio ha depositato rinuncia al ricorso dando atto che è intervenutoun accordo stragiudiziale con la parte. Considerato che:
1. Deve prendersi atto della rinuncia al ricorso manifestata per l’Agenzia delle entrate dalla difesa erariale . Pertanto, s ussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ.
2. Stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata, non deve pronunciarsi sulle spese. In ragione del tenore della pronunzia,non sussistono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presuppostodell’estinzione è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, e ccezionale e , pertanto , di stretta interpretazione (Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass.28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudiz