Ordinanza — n. 22489/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMaria Caterina Perona chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza n.5066 /20 24 , emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 27494/2017 e volto alla cassazione della sentenza della Commissione t ributaria regionale delPiemonte n. 594 /20 17. Correzione errore materiale (ord. Cass.n. 5066/2024) La contribuente rileva l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, nel dispositivo della pronuncia, ha disposto che: «Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 2.300,00 per compensi, oltre il 15 per cento a titolo di rimborso forfetario, iva e capcome per legge», non disponendo, dunque, la distrazione delle spese a favore dell’Avvocato Giovanni Lauro, il quale si era dichiarato antistatario. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 9 luglio 202 4 . Considerato che:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22489/2024 — snciv · Corte di Cassazione: L’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti , atteso che nel dispositivo della pronunciail Collegio ha affermato che: « C ondanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 2.300,00 per compensi, oltre il 15 per cento a titolo di rimborso forfetario, iva e cap come per legge » , non disponendo per una mera svista, dunque, la distrazione delle spese a favore dell’Avvocato Giovanni Lauro, il quale si era dichiarato antistatario.
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4894/2024 R.G. proposto da: PERONA MARIA CATERINA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Lauro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Casoria (NA), Via Salvator Rosa n. 6. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –intimata – Per la correzione dell’ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 5066/2024, depositata in data 26 febbraio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:
1. Maria Caterina Perona chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza n.5066 /20 24 , emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 27494/2017 e volto alla cassazione della sentenza della Commissione t ributaria regionale delPiemonte n. 594 /20 17. Correzione errore materiale (ord. Cass.n. 5066/2024) La contribuente rileva l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, nel dispositivo della pronuncia, ha disposto che: «Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 2.300,00 per compensi, oltre il 15 per cento a titolo di rimborso forfetario, iva e capcome per legge», non disponendo, dunque, la distrazione delle spese a favore dell’Avvocato Giovanni Lauro, il quale si era dichiarato antistatario. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 9 luglio 202 4 . Considerato che:
1. L’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti , atteso che nel dispositivo della pronunciail Collegio ha affermato che: « C ondanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 2.300,00 per compensi, oltre il 15 per cento a titolo di rimborso forfetario, iva e cap come per legge » , non disponendo per una mera svista, dunque, la distrazione delle spese a favore dell’Avvocato Giovanni Lauro, il quale si era dichiarato antistatario.
Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, « C ondanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 2.300,00 per compensi, oltre il 15 per cento a titolo di rimborso forfetario, iva e cap come per legge», deve leggersi e intendersi « C ondanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 2.300,00 per compensi, oltre il 15 per cento a titolo di rimborso forfetario, iva e capcome per legge, con distrazione in favore dell’Avvocato Giovanni Lauro, antistatario».
P.Q.M.
La Corte corregge l’ordinanza n. 5066 del 20/06/2024 nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, «Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 2.300,00 per compensi, oltre il 15 per cento a titolo di rimborso forfetario, iva e cap come per legge», deve leggersi e intendersi «Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 2.300,00 per compensi, oltre il 15 per cento a titolo di rimborso forfetario, iva e capcome per legge, con distrazione in favore dell’Avvocato Giovanni Lauro, antistatario». Manda alla Cancelleria per l’annotazione della correzione in calce all’originale dell’ordi