Cassation appeal dismissed as withdrawn; procedural extinction due to client's voluntary renunciation of the request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceeding extinct because the appellant voluntarily renounced their request for correction on April 5, 2024. The appellant had initially sought to correct material errors in a Supreme Court order regarding a tax cassation appeal. Since the request was withdrawn, the court found no need to rule on costs or the merits of the error claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 86 c.p.c.: A proceeding for correction of an order is extinguished if the applicant voluntarily renounces the request, rendering any further statutory analysis unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ricorso ex art. 391-bis c.p.c. iscritto al n. 4178/2024 R.G. proposto da AVV. GIOVANNI SANNINO, difeso da sé medesimo ai sensi dell’art.86 c.p.c. (domicilio digitale: studiolegalesannino@pec.it) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- per la correzione dell’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 18831/2023 depositata il 4 luglio 2023 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 giugno 2024dal Consigliere Danilo CHIECA rilevato che: -con ricorso depositato in data 21 febbraio 2024, l’avv.
Giovanni Sannino aveva chiesto la correzione di alcuni errori materiali asseritamente contenuti nell’ordinanza n. 18831/2023 del 4 luglio 2023 pronunciata da questa Corte a definizione del procedimento iscritto al n. 6754/2018 R.G., con la quale era stato respinto il ricorso per cassazione da lui proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 7627/20/2017 del 18 settembre 2017; -con successivo atto depositato il 5 aprile 2024, il ricorrente ha rinunciato all’istanza, onde il presente procedimento deve essere dichiarato estinto; -in difetto di costituzione della parte destinataria dell’istanza, non deve, in ogni caso, adottarsi alcuna statuizione in ordine alle spese, sicchè non assume rilievo, nella fattispecie in esame, la questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 27681/2023;
P.Q.M.
dichiara estinto il presente procedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 20 giugno