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Ordinanza — n. 22443/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects a prior order to add attorney fee deduction for the lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22443/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding the allocation of litigation costs. The applicant argued that the prior ruling failed to explicitly deduct attorney fees for his lawyer, Alessandra Stasi, despite her express request in the filing. The court found the omission to be a clear clerical mistake and ordered the correction to include the specific deduction for the antistatario.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: A material error in a judicial order that contradicts the parties' explicit requests or the logical flow of the proceedings may be corrected to ensure the judgment reflects the true intent of the decision.

Parole chiave

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material error correction litigation costs allocation attorney fee deduction clerical mistake remedy court order amendment accoglimento parziale del contribuente detrazioni e rimborsi recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2921/2016 R.G. proposto da: FORTUNATO FRANCESCO PAOLO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alessandra Stasi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Luigi Marsico in Roma, Viale Regina Margherita n. 262. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –intimata – nonché contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del Direttore pro tempore. –intimata – Per la correzione dell’ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 2944/2024, depositata in data 31 gennaio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. Francesco Paolo Fortunato chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza n. 2944/2023, Correzione errore materiale (ord. Cass.n. 2944/2024) emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 2921/2016 e volto alla cassazione della sentenza della Commissione t ributaria regionale della Puglia – Sezione distaccata di Foggia n. 2971/26/2015. Il contribuenterileva l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, nel dispositivo della pronuncia, ha disposto che: « Rigetta il ricorso e condanna in solido l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud s.p.a. a pagare a Fortunato Francesco Paolo le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge», non disponendo, dunque, la distrazione delle spese a favore dell’Avvocato Alessandra Stasi, espressamente richiesta nell’atto di ricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 9 luglio 202 4 . Considerato che:

1. L’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti , atteso che nel dispositivo della pronuncia si legge che: « Rigetta il ricorso e condanna in solido l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud s.p.a. a pagare a Fortunato Francesco Paolo le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge», non disponendo per una mera svista, dunque, la distrazione delle spese a favore dell’Avvocato Alessandra Stasi, espressamente richiesta nell’atto di ricorso.

Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, «Condanna in solido l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud s.p.a. a pagare a Fortunato Francesco Paolo le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge» , deve leggersi e intendersi « C ondanna in solido l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud s.p.a. a pagare a Fortunato Francesco Paolo le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avvocato Alessandra Stasi, antistatario»

P.Q.M.

La Corte corregge l’ordinanza n. 2944 del 31/01/2024 nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, «Condanna in solido l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud s.p.a. a pagare a Fortunato Francesco Paolo le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge» , deve leggersi e intendersi « C ondanna in solido l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud s.p.a. a pagare a Fortunato Francesco Paolo le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avvocato Alessandra Stasi, antistatario» Manda alla Cancelleria per l’annotazione della correzione in calce all