Ordinanza Interlocutoria — n. 22431/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFoster s.r.l. (già Exstone s.r.l.) propone ricor so nei confronti dell’Agenzia delle entrate e della Equitalia Servizi Riscossione s.p.a. avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficioavverso la sentenza della C.t.p. di Milano che aveva accolto il ricorso spiegato dalla contribuente avverso la cartella di pagamento (06820150052063677) emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bisd.P.R. n. 600 del 1973.
Regesto Legislator
Generato dall'IAART. 36-BIS D.P.R. N. 600/1973; Ordinanza Interlocutoria — n. 22431/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Per l’effetto, la contribuente, sul presupposto che nonsi fosse perfezionata la definizione agevolata ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018, che, pertanto,fosse venuta meno la ragione della rinuncia, da considerarsi, per l’effetto, tamquam non esset, in quanto subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione, che non ricorrevano le condizioni per l’estinzione,insisteva per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25686/2018R.G. proposto da: FOSTER S.R.L. (già EXSTONE S.R.L.), rappresentata e difesa dall’Avv. Tonio Di Iacovo ed elettivamente domiciliata in Roma, via Castro Pretorio, 122, presso lo studio Pirola Pennuto Zei Associati, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Diretore pro tempore, –resistente – e EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A. (già EQUITALIA NORD S.P.A.) –intimata – nonché CARTELLA PAGAMENTO ART. 36-BIS D.P.R. N. 600/1973 Cons. est. Rosanna Angarano 2 WIIT S.P.A., nella qualità di incorporante di FOSTER S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv. Tonio Di Iacovo, Delia Berto e Benedetta Rossi, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Castro Pretorio, 122, presso lo studio Pirola Pennuto Zei Associati, –interventore volontario – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARD IA , n. 2778/2018,depositata il 15 giugno 2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2024dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:
1. Foster s.r.l. (già Exstone s.r.l.) propone ricor so nei confronti dell’Agenzia delle entrate e della Equitalia Servizi Riscossione s.p.a. avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficioavverso la sentenza della C.t.p. di Milano che aveva accolto il ricorso spiegato dalla contribuente avverso la cartella di pagamento (06820150052063677) emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bisd.P.R. n. 600 del 1973.
2. L’avvocatura erariale, per l’Agenzia delle entrate , depositav a «atto di costituzione» ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale, dichiarando, di non aver proposto tempestivo controricorso, La società di riscossione, invece,non ha svolto attività difensiva.
3. La ricorrente, in data 19 settembre 2019, ha depositato«atto di rinuncia al ricorso per cassazione con contestuale deposito di documentazione comprovante la definizione agevolata ex art. 3 D.L. 119/2018». In data 22 novembre 2022, tuttavia, ha depositato istanza e nota ex art.372 cod. proc. civ. con la quale dava atto che, con successiva comunicazione del 23 giugno 2022, allegata, l’Agenzia delle Entrate Cons. est. Rosanna Angarano 3 Riscossione, Direzione Provinciale Milano, aveva comunicato che la pretesa tributaria contenuta nella cartella di pagamento n. 6820150052063677, impugnata nel presente giudizio, non era stata oggetto di rottamazionee che pertanto la definizione agevolata aveva avuto esito negativo; che, di conseguenza, ritenuta non perfezionata la definizione della lite e stante la pronuncia di secondo grado favorevole alla contribuente,l’Ufficio aveva provveduto all’emissione di una nuova cartella di pagamento a carico della società n. 06820220011795560, anch’essa allegata, in relazione alla pretesa fiscale sub iudice.
Per l’effetto, la contribuente, sul presupposto che nonsi fosse perfezionata la definizione agevolata ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018, che, pertanto,fosse venuta meno la ragione della rinuncia, da considerarsi, per l’effetto, tamquam non esset, in quanto subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione, che non ricorrevano le condizioni per l’estinzione,insisteva per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
4. La Wiit s.p.a., quale incorporante la Foster s.r.l., in data 23 dicembre 2022 ha deposita to «comparsa di costituzione», così intervenendo nel giudizio e successivamenteha deposita to memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. con la quale insistito per la cassazione della sentenza impugnata. Considerato che:
1. La società contribuente, dopo aver assunto l’impegno, in sede di domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 a rinunciare all’odierno giudizio, con l’istanza depositata il 19 settembre 2019,ha espressamente rinunciato a quest’ultimo ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 119 del 2018. Depositava, infatti, oltre alla domanda di definizione agevolata, la comunicazione dell’Agente della riscossione che, con riferimento alla cartella impugnata non vi era nulla da pagare. Cons. est. Rosanna Angarano 4 Risulta, tuttavia, che con pec del 23 giungo 2022 L’Agenzia delle entrate comunicava che la pretesa tributaria contenutain detta cartella non era stata oggetto di rottamazione; che, a seguito della sentenza di primo grado, 4677/01/2016 depositata il 25/05/2016 con cui i Giudici avevano accolto il ricorso, l’ufficio aveva dato provvisoria esecuzione alla sentenza ex art 68 d.lgs. n. 46 del 1992 effettuando lo sgravio totale della cartella in data 9 settembre 2016; che la società aveva presentato istanza di rottamazione in data 9febbraio 2017; che a tale data nessun ruolo era in essere in relazione alla cartella citata.
Aggiungeva che, a lla luce di ciò, a seguito della sentenza n. 2778/22/2018 della CTR Lombardia favorevole all’Ufficio, si era provveduto legittimamente ad iscrivere a ruolo. Contestualmente la contribuente ha depositato altra cartella, emessa in realtà, nei confronti della Wiit s.p.a. nella qualità di coobbligato. In ragione di tale successiva comunicazione, la contribuente, e per essa la società incorporante, sul presupposto che non si fossero verificate le condizioni della c.d. rottamazione ter ha insistito nell’originaria domanda.
2. Ritenuta l’opportunità di trattare il ricorso in pubblica udienza prospettandosi profili nomofilattici afferenti alla rinuncia al ricorso manifestata nella convinzione del perfezionamento della procedura c.d. rottamazione ter e nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate di iscrizione a ruolo successivamente alla comunicazione che nulla era dovuto in ragione delle cartelle oggetto di domanda di definizione:
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per l