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Ordinanza — n. 22427/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished and orders cost sharing between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22427/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a formal withdrawal by the appellant's representatives. The underlying dispute involved a tax agency challenge regarding excise duties on domestic LPG used for vehicle traction, where the Regional Tax Commission had previously found a lack of proper motivation in the administrative notice. Since the withdrawal was communicated to the opposing party before the hearing, the proceedings terminated without a substantive ruling on the tax liability or the alleged procedural defects.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: Upon a valid withdrawal of the cassation appeal communicated to the opposing party prior to the hearing, the judgment is extinguished and the court equitably orders the sharing of litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs sharing cassation appeal tax dispute procedural termination unilateral act uso delle convenzioni di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
(poi s.p.a.) e Gianfranco Bellisario, nella qualità di liquidatore di Samagas s.p.a.in liquidazione, rappresentavano il venire meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, rinunciando al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c. con compensazione delle spese di lite.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il motivo si denuncia anche, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo un
art. 444 c.p
del 3.3.99 e del 14.6.99) presso l'opificio della predetta società, dalle quali era scaturito anche un procedimento penale a carico del Mariniello, quale legale rappresentante della società, in concorso con altri imputati, per evasione dell'accisa, definito dal Tribunale di Nola con sentenza ex art. 444 c.p.p.
art. 100 c.p
543/1992 e, in subordine,dell’art. 100 c.p.c.
artt. 100 c.p
art. 295 c.p
391bisc.p.c.- in base al quale la sospensione non opera ipso iure - andasse coordinato con l’art. 295 c.p.c.
art. 112 c.p
4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.
artt. 2909 c.c
4 c.p.c., la violazione dell’onere della prova e dell’allegazione ex artt. 2909 c.c.
art. 390 c.p
(poi s.p.a.) e Gianfranco Bellisario, nella qualità di liquidatore di Samagas s.p.a.in liquidazione, rappresentavano il venire meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, rinunciando al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 24 dicembre 2019, n. 34429
Cass., Sez. U., 24 dicembre 2019, n. 34429; Sez.5, n.
Cass., Sez. 5, n. 2623 del 2024
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31830 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Antonio Mariniello nella qualità di legale rappresentante pro temporedi Samagas s.p.a. in liquidazione rappresentato e difeso, in forza di procura speciale allegata al ricorso,nonché di procura rilasciata su foglio separato per la rinuncia, dall’Avv.to Giuditta Merone e dall’Avv.to Gianfranco Antonelli, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Castaldo, in Roma, Via Angelo Elmo n. 106n (indirizzi PEC dei difensori:giuditta.merone@pecavvocatinola.it;gianfrancoantonelli@avvocatinap Oggetto:

Tributi -accise – GPL uso domestico - Art. 8, co. 36, I.n. 67 del 1988 -utilizzo per autotrazione-Giudizio di rinvio-rinuncia al ricorso -estinzione del giudizio oli.legalmail.it) e Gianfranco Bellisario, in qualità di liquidatore di Samagas s.p.a. in liquidazione, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato all’atto di rinuncia, dall’Avv.to Giuditta Merone e dall’Avv.to Gianfranco Antonelli, elettivamente domiciliato presso i suddetti indirizzi PEC dei difensori; -ricorrente- contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 3923/01/2021, depositata in data 6 maggio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera;

RILEVATO CHE 1.La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 323/39/2012, rigettava l’appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza n. 494/31/2009 della CTP di Napoli di accoglimento del ricorso dalla Samagas s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'avviso di pagamento relativo al recupero della differenza dovuta sull'accisa per l'accertata destinazione ad uso diverso (autotrazione) di un quantitativo di G.P.L. in bombola per uso domestico. In particolare, l'avviso di pagamento era stato emesso all'esito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza (p.v.c. del 3.3.99 e del 14.6.99) presso l'opificio della predetta società, dalle quali era scaturito anche un procedimento penale a carico del Mariniello, quale legale rappresentante della società, in concorso con altri imputati, per evasione dell'accisa, definito dal Tribunale di Nola con sentenza ex art. 444 c.p.p. 2.Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle dogane proponeva ricorso per cassazione che, con sentenza n. 18353/2019, accoglieva il terzo motivo, con assorbimento dei restanti e con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 3.In particolare, la Corte ravvisava il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata atteso che la CTR, da un lato, basandosi sul mero dato letterale dell’art. 8, comma 36, della legge n. 67 del 1988, si era limitata ad asserire -apoditticamente e senza dare conto di avere considerato le risultanze probatorie -che alcuna prova era stata offerta dall’Agenzia circa la realizzazione di una frode idonea ad escludere il vantaggio fiscale derivante dall’applicazione di agevolazioni alle accise; dall’altro, l’unico elemento dell’istruttoria a cui la pronuncia impugnata aveva fatto cenno era costituito dalla sentenza di patteggiamento a carico del legale rappresentante della Samagas (tratto a giudizio per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di GPL e per plurimi reati fine di contrabbando del medesimo gas in quanto emessa in assenza di dibattimento) asseritamente priva di valore probatorio perché emessa in assenza di dibattimento.

Tale affermazione della CTR confermava il giudizio di inadeguatezza della motivazione dato che la sentenza di patteggiamento costituiva indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, nel caso di disconoscimento di tale efficacia, aveva il dovere di spiegare le ragioni di un’ammissione da parte dell’imputato di una sua insussistente responsabilità e del perché il giudice vi avesse prestato fede. 4.Riassunto il giudizio a cura di Samagas s.p.a. la CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle dogane.5.In punto di diritto, il giudice di appello - respinta la richiesta di sospensione del giudizio di rinvio per l’impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione (n. 18353/2019) - ha affermato che:

1) andava disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello per non essere stata contestata dall’Agenzia delle dogane l’affermazione della CTP circa la mancata prova della medesimezza dei fatti posti a fondamento dell’avviso e di quelli accertati in sede penale in quanto, nella motivazione del giudice di primo grado, il riferimento alla necessità di dimostrare l’identità tra i fatti posti a fondamento dell’atto tributario e quelli oggetto dell’accertamento del giudice penale rappresentava una sorta di “premessa metodologica”, avendo accolto il ricorso per il motivo decisivo della impossibilità di attribuire valenza probatoria alla sentenza di patteggiamento nei confronti del legale rappresentante della società senza effettuare, pertanto, la detta verifica di identità fattuale; identità dei fatti che si ricavava comunque in maniera evidente dallo stesso avviso di accertamento;

2) era inammissibile in quanto nuovo il motivo con cui la contribuente aveva dedotto la violazione del principio del contraddittorio; peraltro, anche a volere ammettereche lo stesso fosse stato formulato in primo grado, essendo rimasta una questione assorbita necessitava per potere essere coltivata nei successivi gradi di giudizio di una riproposizione in grado di appello che non si rinveniva nelle controdeduzioni in appello della società;

3) nel merito, l’Agenzia aveva fornito la prova dell’abuso da parte della società contribuente; in particolare, la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di Mariniello Antonio, all’epoca legale rappresentante della società - c on riferibilità organica della sua condotta all’ente rappresentato - costituiva, come statuito nella ordinanza della Corte di cassazione - valido elemento probatorio per ravvisare l’effettiva sussistenza dei fatti sui quali si fondava la ripresa recuperatoria avendo, in motivazione, sottolineato l’esistenza di evidenti incongruenze documentali che consentivano di affermare l’esistenza di un accordo tra il Mariniello e altri soggetti tramite il quale era favorita la commercializzazione di ingenti quantitativi di GPL ad aliquota ridotta con la consapevolezza da parte del primo che i cessionari avrebbero poi destinato il materiale acquistato ad una finalità diversa da quella ad uso domestico; la sistematicità dell’attività criminosa posta in essere era stata ritenuta idonea a giustificare anche la condanna per il reato di associazione a delinquere; peraltro, i fatti contestati avevano trovato ampio supporto anche nelle dichiarazioni confessorie rese da alcuni degli imputati e nei p.v.c. nei quali si dava atto delle complesse attività di indagine svolte e delle operazioni compiute presso la società;

4) alcuna valida giustificazione era stata offerta dalla società al fine di individuare delle eventuali ragioni giustificative dell’ammissione della responsabilità penale da parte del Mariniello non apparendo credibile la sola finalità di conseguire il dissequestro delle attrezzature produttive della società;5) non assumeva rilievo la circostanza che all’avviso non fosse stata allegata la sentenza penale di patteggiamento in quanto trattandosi di atto emesso nei confronti del legale rappresentante della società doveva reputarsi già noto a quest’ultima. 6.Avverso la suddetta sentenza Antonio Mariniello, nella qualità di legale rappresentante pro tempore, di Samagas s.p.a. in liquidazione propone ricorso per cassazione affidato a otto motivi.

7. L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso.

8. In data 4.6.2024,Antonio Mariniello, nella qualità di ex legale rappresentante pro temporedi Samagas s.r.l. (poi s.p.a.) in liquidazione, e Gianfranco Bellisario, nella qualità di liquidatore di Samagas s.r.l. (poi s.p.a.) in liquidazione, hanno depositatoatto di rinuncia al ricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 543/1992 e, in subordine,dell’art. 100 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la CTR, in sede di rinvio, rigettato, con una motivazione incomprensibile e illogica, l’eccezione di inammissibilità dell’appello, riproposta in sede di riassunzione non avendo l’Agenzia delle dogane contestatola statuizione del giudice di primo grado circa la mancata prova della medesimezzadei fatti posti a fondamento dell’avviso e di quelli accertati in sede penale, con conseguente formazione sul punto di un giudicato interno.

In particolare, ad avviso della ricorrente, la CTP - diversamente da quanto asserito dal giudice del rinvio – avrebbe escluso l’efficacia probatoria della sentenza penale di patteggiamento proprio sul presupposto - non contestato dall’Agenzia in sede di appello - della mancata prova della coincidenza dei fatti posti a fondamento dell’avviso e di quelli accertato dal giudice penale. Pertanto, la statuizione della CTR in sede di rinvio, secondo cui la necessità di dimostrare l’identità dei fatti costituiva una sorta di “premessa metodologica” avendo il giudice di prime cure, senza effettuare detta verifica di identità fattuale, accolto il ricorso per il rilievo decisivo della inefficacia probatoria della sentenza di patteggiamento, sarebbe affetta da vizio di motivazione e, comunque, sarebbe illegittima per violazione degli artt. 100 c.p.c. e 2697 c.c. Inoltre, anche la affermazione secondo cui detta identità si evincerebbe dall’avviso di accertamento concreterebbe una statuizione priva di motivazione. 2.Con il secondo motivo si denuncia in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546/92 e omessa pronuncia sulla eccepita rilevabilità d’ufficio delle violazioni di diritto dell’Unione europea e, in subordine, violazione degli artt. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, 19 del d.lgs. n. 504/1995 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In particolare, ad avviso del ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto l’inammissibilità ex art. 63 cit.dell’eccezione di violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale per non essere stato concesso dall’Amministrazione un termine per esercitarlo, sebbene sin dal ricorso introduttivo, fosse stata denunciata la violazione del contraddittorio preventivo (per non essere stato avviato un apposito procedimento in contraddittorio con la formale contestazione al ricorrente medesimo degli eventuali addebiti), eccezione poi debitamente reiterata nell’atto di riassunzione; in ogni caso, la CTR, in sede di rinvio, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta - contenuta nell’atto di riassunzione - di rilevabilità d’ufficio della violazione della normativa europea che impone il contraddittorio preventivo; infine, nell’ipotesi si ritenesse che la CTR abbia implicitamente rigettato la richiesta di rilevabilità d’ufficio di tale eccezione, si denuncia la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE circa l’obbligo dell’Amministrazione di convocazione del contribuente prima di emettere un avviso di accertamento in materia di tributi armonizzati. 3.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 391bise 295 c.p.c. nonché del principio del giusto processo per avere la CTR disatteso l’istanza di sospensione del giudizio di rinvio avanzata per pendenza di quello di revocazione avverso la sentenza della Corte di cassazione (n. 18353/2019), sebbene l’art. 391bisc.p.c.- in base al quale la sospensione non opera ipso iure - andasse coordinato con l’art. 295 c.p.c. che impone la sospensione nell’ipotesi in cui, come nella specie, sussistendo una parziale coincidenza della materia del contendere tra il giudizio revocatorio e quello di rinvio, fosse evidente la pregiudizialità della decisione sul primo, con necessità di motivata sospensione del secondo, tenuto conto anche delle ragioni di economia processuale e di coerenza del sistema.

4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per essere la CTR in sede di rinvio, incorsa nel vizio di extrapetizione nell’affermare che il dirottamento del GPL coincideva con una forma di abuso del diritto, non essendo stata tale figura evocata nell’avviso di accertamento (nel quale era stata contestata la violazione dell’art. 2, comma 3 del D. Lgs. 504/95). 5.Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., 2697 c.c., 445, comma 1bisc.p.p., 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR - erroneamente interpretando il contenuto della sentenza della Corte di cassazione n. 18353/2019 - ritenuto superata la presunzione di legittima destinazione del GPL imbottigliato verso l’uso domestico facendo riferimento alla sentenza penale di patteggiamento, quale “valido elemento probatorio” nell’ambito del giudizio tributario, ancorché quest’ultima potesse assumere valore indiziario soltanto nel contesto di altri elementi acquisiti, con ciò invertendo indebitamente l’onere della prova, e nonostante il divieto di cui all’art.445 c.p.p. La ricorrente denuncia la motivazione apparente per avere la CTR ritenuto giustificato il superamento della presunzione legale di destinazione ad uso domestico del GPL prodotto da Samagas facendo riferimento a generiche circostanze (ipotizzate evidenti anomalie e incongruenze documentali, ipotetico accordo tra il Mariniello con una serie di altri soggetti, dichiarazioni confessorie, sistematicità dell’attività criminosa) inidonee ad esplicitare le ragioni sottese alla decisione.

Peraltro, il giudice del rinvio avrebbe disatteso con argomentazioni inconsistenti (“non appare credibile”) le specifiche giustificazioni – indicate nell’atto di riassunzione- dell’adesione al patteggiamento da parte del legale rappresentante della stessa (porre termine al sequestro di tutte le strutture produttive).

6. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione dell’onere della prova e dell’allegazione ex artt. 2909 c.c. e 2697 c.c. nonché dell’art. 112 c.p.c. e 36 D.LGS 546/1992 per l’omessa pronuncia della CTR sulle eccezioni concernenti:

1) la mancanza di prova della corrispondenza del petitum penale con il petitum tributario (pag.11 - 12 del ricorso in riassunzione allegato al ricorso);

2) la violazione del divieto di bis in idemin tema di sanzioni (pag. 13 del ricorso in riassunzione). 7.Con il settimo motivo si denuncia, si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c., per avere la CTR in sede di rinvio ritenuto superata la presunzione di legittima destinazione del GPL imbottigliato verso l’uso domestico con una assoluta carenza di motivazione in ordine alla eccepita non imputabilità dei fatti alla società. In particolare, la CTR avrebbe statuito apoditticamente la correità della società (avuto riguardo ad un assunto accordo tra il Mariniello e una serie di altri soggetti, tramite il quale era favorita la commercializzazione di ingenti quantitativi di GPL ad aliquota ridotta con la consapevolezza da parte del primo che i cessionari avrebbero poi destinato il materiale acquistato ad una finalità diversa da quella della destinazione ad uso domestico) senza indicare le ragioni effettive dell’asserita consapevolezza/partecipazione della società medesima alla frode.

Peraltro, in base al principio affermato dalla CGUE (sentenza del 22 ottobre 2015, C- 277/14, pun to 50), era l’Ufficio a dovere provare la consapevolezza della società di partecipare ad eventuali illeciti. Con il motivo si denuncia anche, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 8, comma 36, della legge n. 67/88 e 7 del d.l. n. 269/2003, in combinato con gli artt. 2, comma 2, e 9 del d.lgs. n. 472/97, per avere la CTR ritenuto, con riguardo alla irrogazione delle sanzioni, erroneamente configurabile un concorso nell’illecito amministrativo della Samagas s.p.a. con la persona fisica (legale rappresentante della società). 8.Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 per avere ritenuto che non sussistesse il vizio di motivazione dell’avviso per mancata allegazione della sentenza di patteggiamento trattandosi di “atto emesso nei confronti del legale rappresentante della società” sebbene il fatto che il legale rappresentante avesse aderito ad un patteggiamento, non implicava necessariamente la conoscenza da parte di quest’ultimo del contenuto della sentenza, almeno fino a quando non fosse provato il mancato cambiamento della persona fisica che aveva gestito la società; peraltro, anche nell’ipotesi di coincidenza della persona fisica aderente al patteggiamento con il legale rappresentante della società, la sentenza di patteggiamento non costituiva altro che un mero elemento di prova inidoneo come tale a motivare il superamento della presunzione di destinazione del GPL ad uso domestico.

In particolare, ad avviso della contribuente, la necessità di allegare i documenti richiamati nella motivazione degli atti impositivi non avrebbe soltanto una ragione di completezza informativa per il contribuente ma anche una ragione legata al rispetto del diritto di difesa.

9. In data 4 giugno 2024, Antonio Mariniello, nella qualità di ex legale rappresentante pro tempore di Samagas s.p.a. in liquidazione, e Gianfranco Bellisario, nella qualità di liquidatore di Samagas s.r.l. (poi s.p.a.) in liquidazione, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso. 9.1. Nell’atto di rinuncia -premesso che:

1) in data 7 maggio 2024, Gianfranco Bellisario era stato nominato liquidatore di Samagas s.r.l. in liquidazione;

2) a partire dal 24 maggio 2024, la Samagas s.r.l. risultava cancellata dal registro delle imprese, come da visura allegata, in seguito a dichiarazione di cessazione di attività del 15 maggio 2024 - Mariniello nella qualità di ex legale rappresentante di Samagas s.r.l. (poi s.p.a.) e Gianfranco Bellisario, nella qualità di liquidatore di Samagas s.p.a.in liquidazione, rappresentavano il venire meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, rinunciando al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c. con compensazione delle spese di lite. 9.2.

L a rinuncia al ricorso risulta regolarmente comunicata all’Avvocatura generale dello Stato per l’Agenzia delle Dogane, via pec, come riscontrato dalla ricevuta di avvenuta consegnadel 5.6.2024 in atti. 9.3. Deve, dunque, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, poiché la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese (cfr.

Cass., Sez. U., 24 dicembre 2019, n. 34429; Sez.5, n. 2623 del 2024 ).

10. La natura del giudizio induce a ritenere equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

11. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo un