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Ordinanza — n. 22410/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22410/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22410/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.821/2017 R.G. proposto da : 3 C SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BASSANO DEL GRAPPA, 4, presso lo studio dell’avvocato GIANGOLINI RAOUL (GNGRLA70R06H501U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CECCHINI CARLOTTA (CCCCLT77L55G479W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonché EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato PURI PAOLO (PRUPLA65H01H501I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22410/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza di primo grado che accoglieva le ragioni della società contribuente ha proposto ricorso l'incaricato per la riscossione, producendo in giudizio le relazioni di notifica delle tre cartelle, evidenziando che due erano state consegnate a mani di persona abilitata a riceverle e la terza nelle mani del portiere. Precisava altresì che le notificazioni erano avvenute al vecchio indirizzo della società, ma decorsi solo 20 giorni dalla comunicazione del cambio di indirizzo, che diviene opponibile - ai fini fiscali - solo decorsi 30 giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 60, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.

Parole chiave

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notifica del cambiamento d'indirizzo notificazione viziata prova dell'avvenuta notifica termine di disdetta notifica delle Intese obblighi di notifica
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.821/2017 R.G. proposto da : 3 C SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BASSANO DEL GRAPPA, 4, presso lo studio dell’avvocato GIANGOLINI RAOUL (GNGRLA70R06H501U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CECCHINI CARLOTTA (CCCCLT77L55G479W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonché EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato PURI PAOLO (PRUPLA65H01H501I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 4338/2016 depositata il05/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA La contribuente società 3 C srl era destinataria di un preavviso di fermo amministrativo per il mancato pagamento di una somma riportata in tre distinte cartelle esattoriali su ruoli dell'Agenzia delle entrate. Ricorreva avanti il giudice di prossimità, lamentando non essere state notificate preventivamente le tre cartelle esattoriali e opponendo la prescrizione del diritto alla riscossione.

Avverso la sentenza di primo grado che accoglieva le ragioni della società contribuente ha proposto ricorso l'incaricato per la riscossione, producendo in giudizio le relazioni di notifica delle tre cartelle, evidenziando che due erano state consegnate a mani di persona abilitata a riceverle e la terza nelle mani del portiere. Precisava altresì che le notificazioni erano avvenute al vecchio indirizzo della società, ma decorsi solo 20 giorni dalla comunicazione del cambio di indirizzo, che diviene opponibile - ai fini fiscali - solo decorsi 30 giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 60, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.

Sulla base di questi argomenti, il collegio di secondo grado riformava la sentenza con pronuncia che viene qui impugnata dalla società contribuente, affidandosi a cinque mezzi di impugnazione , cui replicano spiegando tempestivo controricorso tanto l'Agenzia delle entrate quanto l'Incaricato per la riscossione. In prossimità dell'adunanza parte contribuente ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. CONSIDERATO che la dichiarazione di rinuncia è stata comunicata dalla Cancelleria allecontroparti; che, pertanto, il giudizio può dichiararsi estinto e che le spese vanno integralmente compensate; che non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del “doppio contributo”.

P.Q.M.

La Corte dichiara