Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22390/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because client's lawyer signed waiver without special mandate, though debt payment extinguished interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22390/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Santi Trasporti S.R.L. against a regional tax commission decision. Although the client later withdrew the appeal by paying the debt, the withdrawal was signed only by the lawyer without a special mandate, rendering it irregular under civil procedure law. The court ruled that despite the procedural defect, the withdrawal effectively ended the litigation interest, leading to the dismissal of the appeal with costs shared between the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, second and third paragraphs of the Civil Procedure Code; Art. 35, paragraph 6 of D.Lgs. 149/2022: A waiver signed solely by a lawyer without a special mandate is irregular, but if it clearly demonstrates the loss of interest in the appeal, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
irregular waiver special mandate loss of interest inadmissibility tax appeal civil procedure costs allocation contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390, second and third paragraphs of the Civil Procedure Code
nella fattispecie trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 390, terzo comma, cod.
Art. 35, paragraph 6 of D.Lgs. 149/2022
l’art. 35, comma 6, del d.lgs.
D.P.R. n. 115 of 2002, Art. 13, paragraph 1-quater
Santi Trasporti S.R.L.impugnava detta pronuncia con ricorso notificato, ai sensi dell’art. 139 cod.
art. 139 cod. proc. civ
Santi Trasporti S.R.L.impugnava detta pronuncia con ricorso notificato, ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., il 30 maggio 2016, formulando cinque motivi di impugnazione;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. III, 16 maggio 2024, n. 13636
Cass., Sez. III, 16 maggio 2024, n. 13636; Cass., Sez.
Cass., Sez. II, 6 giugno 2022, n. 18033
Cass., Sez. II, 19 febbraio 2019, n. 4837
18033 e Cass., Sez. II, 19 febbraio 2019, n. 4837 ai cui contenuti si rinvia);
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
la rinuncia è, tuttavia, pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n.
Cass., 21 giugno 2016, n. 12743
14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass.
Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876
12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 8 luglio 2006, n.
Cass., 8 luglio 2006, n. 15980
3876; Cass., 8 luglio 2006, n. 15980);
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175, cui adde Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
23175, cui adde Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
19071; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass. Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315
Cass., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 10483
4315, Cass., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 10483, Cass., Sez.
Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025
10483, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025 e Cass.
Cass. Sez. T. 31 gennaio 2024, n. 2921
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13887/2016 del ruolo generale, proposto DA (1)S ANTI T RASPORTI S.A.S. DI G IORDANO M ARISA C. (codice fiscale 93134670045), corrente in Cossano Belbo, alla Via Fratelli Negro, n. 36 – ora S ANTI T RASPORTI S.R.L. – in persona del legale rappresentante pro tempore , Marisa Giordano, e (2) G IORDANO M ARISA (codice fiscale GRD MRS 57H63 A124 I), nata ad Alba (CN) il 23 giugno 1957 e residente in Cossano Belbo, alla Via Fratelli Negro n. 36, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv.

Luisa Pesce (codice fiscale dichiarato nell’ultima memoria PSC LSU 59T46 B005) del Foro di Asti, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via della Stazione San Pietro n. 45, presso lo studio dell’avv. Massimo Pacetti. - RICORRENTE – CONTRO RINUNCIA INAMMISSIBILITA ’ RICORSO l’A GENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RESISTENTE – per la cassazione della sentenza n. 1300/36/2015 della Commissione tributaria regionale del Piemonte (Torino), depositata il 2 dicembre 2015, non notificata.

U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 29 maggio 2024 dal Consigliere Ugo Candia; CONSIDERATO CHE :

1. oggetto di controversia era l’avviso di liquidazione indicato in atti con cui l’Ufficio, all’esito di un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza nel corso degli anni 2009 e 2010 sulla società Ariata Santi S.R.L. e sulla ricorrente, aveva riqualificato una serie di atti di cessione di singoli beni intervenuti tra le suddette società come cessione di azienda, recuperando, per tale via, a tassazione la somma di 9.027,00 e a titolo di imposte di registro;

2. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Piemonte (Torino) rigettava l’appello proposto dalla contribuente;

3. Santi Trasporti S.R.L.impugnava detta pronuncia con ricorso notificato, ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., il 30 maggio 2016, formulando cinque motivi di impugnazione;

4. l’Agenza delle Entrate depositava nota con cui dava atto di non essersi costituita nei termini, riservandosi la facoltà di partecipare all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 372, primo comma, cod. proc. civ.;

5. con istanza depositata in data 16 maggio 2024 la ricorrente ha rinunciato al ricorso, rappresentando di aver pagato il debito posto a base dell’atto impugnato e ritenendo, quindi, cessata la materia del contendere; R ITENUTO CHE :

1. che la documentazione prodotta, costituita dalle schede dell’Agenzia delle Entrate concernenti la situazione debitoria della ricorrente e riferite a varie cartelle di pagamento, nonché a tre avvisi di accertamento, unitamente alle relative quietanze, non consente di accertare il dedotto pagamento della pretesa in questione, giacchè non risultano elementi che consentano di associare le predette cartelle all’avviso di liquidazione in oggetto (recante il n. 2012/0RA/0008), così come diversi sono i tre accertamenti oggetto di sgravio (contrassegnati con il n. 63712009352993001000, notificato il 26 marzo 2012, con il n. 63713010315731009000, notificato il 13 giugno 2013 e con il n. 63716013362856000000, notificato il 18 aprile 2016);

2. nella fattispecie trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ. [come introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. m ); v. l’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2022 come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 380, lett. a)], il quale prescrive che del deposito dell’atto di rinuncia sia data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria;

3. la rinuncia è irrituale perché non sottoscritta dalla parte, ma solo dal difensore privo di mandato speciale ai sensi dell’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo a tal fine sufficiente la facoltà di rinunciare agli atti conferita nell’originaria procura alla lite, occorrendo ai fini che occupano un mandato ad hoc (v. Cass., Sez. III, 16 maggio 2024, n. 13636; Cass., Sez. II., 6 giugno 2022, n. 18033 e Cass., Sez. II, 19 febbraio 2019, n. 4837 ai cui contenuti si rinvia);

4. la rinuncia è, tuttavia, pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 8 luglio 2006, n. 15980);

5. le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, tenuto conto delle dedotte, non contrastate, ragioni della rinuncia al ricorso e dell’assenza di ogni attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate;

6. non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175, cui adde Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315, Cass., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 10483, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025 e Cass. Sez. T. 31 gennaio 2024, n, 2921). P . Q . M . la C