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Ordinanza — n. 22385/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22385/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22385/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9424/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro: GIANFERRARI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato SIMEONE GIULIO (SMNGLI54D05H501P) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMATUCCI ALESSANDRA (MTCLSN77P49H769Z) -controricorrente, ricorrente incidentale- contro ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della LOMBARDIAn. 4320/2022 depositata i l 08/11/2022 .

Regesto Legislator

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artt. 132 c.p, artt. 60 D.P.R. 600/1973, art. 24 Cost; Ordinanza — n. 22385/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a due motivi. Resiste la contribuente con controricorso , poi illustrato con memoria, proponendo, altresì, ricorso incidentale incentrato su un unico motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.)”, contestando l’apparenza della motivazione a supporto della sentenza impugnata.

Parole chiave

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inoltro della dichiarazione fiscale procedura di ricupero d'imposta procedura giudiziaria tributaria notificazione viziata accesso agli atti del contribuente decisione di tassazione

Disposizioni normative citate

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artt. 132 c.p
111, comma 6, Cost., degli artt. 132 c.p.c., comma 1, n.
artt. 60 D.P.R. 600/1973
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia assume la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 60 D.P.R. 600/1973, 137, 138 e 139 c.p.c., 14 L.
art. 24 Cost

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12637/2008
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9424/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro: GIANFERRARI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato SIMEONE GIULIO (SMNGLI54D05H501P) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMATUCCI ALESSANDRA (MTCLSN77P49H769Z) -controricorrente, ricorrente incidentale- contro ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della LOMBARDIAn. 4320/2022 depositata i l 08/11/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA In data 3 agosto 2018 la contribuente otteneva dall'Agente per la riscossione l'estratto di ruolo concernente la pretesa erariale correlata all'avviso di accertamento n.T9D032D02263/2013, avente ad oggetto la rideterminazione del reddito prodotto dalla società MIPS SRL IN LIQUIDAZIONE per l'anno d'imposta 2007. Detto avviso era stato notificato in data 18 luglio 2013, a Patrizia Gianferrari nella sua qualità di amministratore di fatto della società e come tale solidalmente responsabile.

Solo in data 30 ottobre 2018 Patrizia Gianferrari presentava ricorso avverso l'avviso dinanzi alla CTP Caserta, notificandolo esclusivamente ad Agenzia Entrate - Riscossione ed eccependo di non aver mai ricevuto l'atto impositivo sopra citato e di esserne venuta a conoscenza solo successivamente alla richiesta di produzione degli estratti di ruolo. L'Agenzia delle Entrate interveniva volontariamente nel giudizio, producendo copia dell'avviso nonché prova della relativa notifica. La CTP Caserta dichiarava la propria incompetenza territoriale e concedeva alle parti il termine di sei mesi per la riassunzione della causa avanti alla CTP di Milano.

Patrizia Gianferrari riassumeva il giudizio, deducendo di non aver mai risieduto all'indirizzo presso cui risultava essere stato notificato tale atto impositivo. La CTP di Milano, con sentenza n. 1170/15/2020, depositata in data 11 giugno 2020, accoglieva il ricorso della Gianferrari, osservando la mancata prova documentale della notifica dell’avviso nei confronti di quest’ultima. Il giudizio di secondo grado, instaurato su appello dell’Agenzia, si è concluso con sentenza n. 4320/22/22, depositata in data 8 novembre 2022, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, in parziale riforma della sentenza impugnata ha compensato le spese del primo grado, confermando nel resto la decisione di prime cure.

Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a due motivi. Resiste la contribuente con controricorso , poi illustrato con memoria, proponendo, altresì, ricorso incidentale incentrato su un unico motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.)”, contestando l’apparenza della motivazione a supporto della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia assume la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 60 D.P.R. 600/1973, 137, 138 e 139 c.p.c., 14 L. 890/1982, degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., nonché degli artt. 19 c. 3 e 21 c. 1 D.LGS. 546/1992 (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)”. Con l’unico motivo di ricorso incidentale Patrizia Gianferrari contesta la “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 15 comma nn. 1 e 2 D. lgs. 546/1992, art. 24 Cost. e principi della Corte Cost. con sentenza n. 77/2018”.

Osserva questa Corte che l’originario ricorso del contribuente è inammissibile per difetto di interesse ad agire; dalla declaratoria d’inammissibilità che qui è d’uopo assumere d’ufficio deriva l’assorbimento sia del ricorso principale, sia del ricorso incidentale. L’impugnazione della contribuente è invero diretta all’estratto di ruolo, in relazione alla dedotta, mancata notifica dell’avviso di accertamento. Orbene, l’estratto di ruolo non è impugnabile se non nei casi elencati all’art. 3-bisd.l. 21 ottobre 2021, n. 146, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblica amministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel caso in esame.

La suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. U., 26283/2022), sicché il contribuente ha interesse a impugnare una cartella di pagamento nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta. Da ultimo, la Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citato art. 3-bis d.l. cit. ribadendo che, eventuali modiche al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi da essa previste, sono inammissibili (Corte Cost. sentenza n. 190/2023).

Pertanto, posto che: - la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di cartella non notificata o invalidamente notificata; -che non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3- bis d.l. n. 146/2021; -che non vi è interesse ad agire; - che la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. U, n. 12637/2008); deve ritenersi, nel caso in esame, l’originario ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire, sicché il ricorso per cassazione principale e quello avanzato in via incidentale rimangono assorbiti; derivandone, altresì, la sussistenza di valide ragioni per la compensazione integrale delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso principale e incidentale, dichiara inammissibile l’originario ricorso della parte contribuente