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Ordinanza — n. 22382/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22382/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22382/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2014 nei confronti della società contribuente I TARTUFI di Andrea Rossano s.r.l. a socio unico, ora TARTUFINGROS ALBA s.r.l. unipersonale, per omesso versamento dell’IVA esposta al Quadro VH del Mod. IVA/2015, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Piemonte rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo che l’art. 1, comma 109, della legge n. 311 del 2004, che impone agli acquirenti di tartufi da raccoglitori occasionali, come doveva ritenersi la società contribuente, di emettere autofattura in relazione agli acquisti effettuati senza diritto alla detrazione dell’IVA, andasse disapplicata in quanto in contrasto con la legislazione unionale, con la conseguenza che la società contribuente aveva diritto alla detrazione dell’IVA oggetto dell’iscrizione a ruolo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22382/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Con nota del 06/05/2024, depositata telematicamente in data 10/05/2024, l’Agenzia delle entrate ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo ricevuto dalla Direzione Provinciale di Cuneo nota del 18/04/2024 prot. n. 61902 (depositata in atti unitamente alla relativa documentazione) attestante la regolarità della domanda di definizione agevolata della controversia presentata dalla società contribuenteai sensi della legge n. 197 del 2022.

Parole chiave

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assoggettamento all'IVA indagine per frode iva lite in materia di tariffa tassa di compensazione procedura giudiziaria tributaria differimento dell'imposizione
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20951‒2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -ricorrente – contro TARTUFINGROS ALBA s.r.l. unipersonale (già I TARTUFI di Andrea Rossano s.r.l. a socio unico), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Dario GRAMAGLIA, presso il cui studio legale, sito in Alba, al corso Piave n. 19, è elettivamente domiciliata; -controricorrenti - Oggetto: Tributi – estinzione avverso la sentenza n. 154/04/2022 della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE, depositata in data 31/01/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno2024 dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti; Rilevato che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2014 nei confronti della società contribuente I TARTUFI di Andrea Rossano s.r.l. a socio unico, ora TARTUFINGROS ALBA s.r.l. unipersonale, per omesso versamento dell’IVA esposta al Quadro VH del Mod. IVA/2015, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Piemonte rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo che l’art. 1, comma 109, della legge n. 311 del 2004, che impone agli acquirenti di tartufi da raccoglitori occasionali, come doveva ritenersi la società contribuente, di emettere autofattura in relazione agli acquisti effettuati senza diritto alla detrazione dell’IVA, andasse disapplicata in quanto in contrasto con la legislazione unionale, con la conseguenza che la società contribuente aveva diritto alla detrazione dell’IVA oggetto dell’iscrizione a ruolo.

2. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui replicava l’intimata con controricorso.

3. La controricorrente in data 04/08/2023 depositava documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi della legge 197 del 2022 ed il pagamento integrale di quanto dovuto.

4. Con nota del 06/05/2024, depositata telematicamente in data 10/05/2024, l’Agenzia delle entrate ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo ricevuto dalla Direzione Provinciale di Cuneo nota del 18/04/2024 prot. n. 61902 (depositata in atti unitamente alla relativa documentazione) attestante la regolarità della domanda di definizione agevolata della controversia presentata dalla società contribuenteai sensi della legge n. 197 del 2022.

5. La controricorrente in data 29/05/2024 ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto a seguito dell’adesione alla definizione agevolata di cui alla citata legge. Considerato che:

1. Le istanze di estinzione del giudizio avanzata dall’Agenzia ricorrente e dalla controricorrente vanno accolte. 1.1. Entrambe le parti hanno dato atto che la società contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie di dui alla legge 197 del 2022, regolarmente accettata dall’Agenzia delle entrate e perfezionatasi anche attraverso il pagamento integrale degli importi dovuti. 1.2. Da quanto detto consegue che, anche alla stregua della documentazione prodotta in atti, che conferma quanto dedotto dalle parti circa il perfezionamento della definizione agevolata della controversia cui ha acceduto la società contribuente con integrale versamento del dovuto, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

3. La dichiarazione di estinzione integrale del giudizio rende superfluo anche solo riferire del motivo di ricorso propost o dalla ricorrente.

4. Le spese processuali vanno poste a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese a carico dell