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Ordinanza — n. 22373/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court partially allows appeal against tax penalties, declaring them not due while dismissing other grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22373/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially accepted the heirs' appeal against tax penalties imposed for undeclared rental income. While the Regional Tax Commission had previously rejected the claim, the Court found the administrative sanctions invalid due to a specific error in applying the law regarding joint bank accounts. Consequently, the penalties were declared non-due, but the remaining procedural grounds for appeal were dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 32 D.P.R. n. 600/1973; Art. 39 D.P.R. n. 600/1973: The court established that administrative sanctions are invalid when the tax authority fails to properly apply statutory provisions regarding the deductibility of income from joint bank accounts, even if the underlying factual assessment remains unchallengeable.

Parole chiave

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Italian tax law joint bank accounts administrative sanctions tax penalties Cassation appeal income declaration IRPEF tax reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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Art. 32 D.P.R. n. 600/1973
4904/2013 del 27 febbraio 2013, in accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate, con i quali erano state denunciate: (1)la violazione e la falsa applicazione dell’art. 32 del D.P.R.
Art. 39 D.P.R. n. 600/1973
600 del 1973, per avere la CTR ritenuto inutilizzabili le risultanze di un conto corrente cointestato al contribuente e a persone estranee all’accertamento fiscale; (2)la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 360 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 384 c.p.c.
4.1 Poiché, per la parte cassata, non appaiono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c., con la dichiarazione di non debenza delle dette sanzioni (cfr.
art. 115 c.p
2.4 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che va qui ulteriormente ribadito, per dedurre in sede di legittimità la violazione dell’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. n. 25574/2020
27282/2022, Cass. Sez. Un. n. 25574/2020, Cass.
Cass. Sez. Un. n. 8053/2014
Cass. n. 5540/2024
Cass. n. 5540/2024, Cass.
Cass. n. 31452/2022
5540/2024, Cass. n. 31452/2022, Cass.
Cass. Sez. Un. n. 28547/2022
31452/2022, Cass. Sez. Un. n. 28547/2022, Cass.
Cass. n. 40165/2021
28547/2022, Cass. n. 40165/2021, Cass.
Cass. n. 10595/2020
40165/2021, Cass. n. 10595/2020).
Cass. n. 3186/2024
Cass. n. 3186/2024, Cass.
Cass. n. 4247/2023
3186/2024, Cass. n. 4247/2023, Cass.
Cass. n. 17702/2022
4247/2023, Cass. n. 17702/2022, Cass.
Cass. n. 41598/2021
17702/2022, Cass. n. 41598/2021).
Cass. n. 18862/2005
Cass. n. 7146/2017
5.2 Giova rammentare, in proposito, che la compensazione delle spese di un grado del processo, non collidendo con il principio dell’infrazionabilità della soccombenza, ben può coesistere con la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa in relazione ad altri gradi (cfr.Cass. n. 7146/2017).
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n.29620/2015 R.G. proposto da GIACOMO LANDINI ed ELEONORA LANDINI, nella qualità di eredi dei defunti PRIMO LANDINI e MAMILIANA BAFFIGI, elettivamente domiciliati in Roma al largo Trionfale n. 7 presso lo studio dell’avv. Mario Scialla, rappresentati e difesi dall’avv. Michele Martini -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA n. 1139/35/15 depositata il 16 giugno 2015 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 giugno 2024 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA Con avviso di accertamento notificato in data 28 novembre 2002 l’Ufficio delle Entrate di Orbetello contestava a Primo Landini, relativamente all’anno d’imposta 1996, l’omessa dichiarazione di redditi per un importo 164.948,07 euro asseritamente derivanti dall’attività di affittacamere non professionale da lui svolta nell’Isola del Giglio; redditi che, conseguentemente, riprendeva a tassazione ai fini dell’IRPEF, irrogando, inoltre, al contribuente le sanzioni amministrative previste dalla legge.

L’atto impositivo era stato emesso sulla scorta delle risultanze delle indagini bancarie condotte dalla Guardia di Finanza, estese a un conto corrente cointestato al contribuente e ai suoi familiari. Il Landini contestava l’avanzata pretesa erariale proponendo ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto, che accoglieva le sue ragioni, annullando l’avviso di accertamento impugnato. La pronuncia di primo grado era successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, la quale respingeva il gravame dell’Amministrazione Finanziaria con sentenza n. 12/2007 del 25 maggio 2007, resa nei confronti degli eredi di Primo Landini, deceduto nelle more del giudizio, e precisamente del coniuge superstite Mamiliana Baffigi e dei figli Giacomo ed Eleonora Landini.

La decisione d’appello, però, in sèguitocassata da questa Corte con sentenza n. 4904/2013 del 27 febbraio 2013, in accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate, con i quali erano state denunciate: (1)la violazione e la falsa applicazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto inutilizzabili le risultanze di un conto corrente cointestato al contribuente e a persone estranee all’accertamento fiscale; (2)la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. citato, nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere il giudice di merito ritenuto inutilizzabili gli elementi extracontabili acquisiti nel corso delle indagini.

Queste le argomentazioni poste a base dell’adottata pronuncia cassatoria: - doveva ritenersi legittima l’estensione delle indagini bancarie ai congiunti del Landini, in quanto «il rapporto familiare (è) sufficiente a giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati o cointestati a familiari»; - il giudice di merito non solo aveva erroneamente escluso che meri indizi potessero costituire prova dell’evasione, ma li aveva reputati inutilizzabili, «violando chiaramente la norma invocata, che ne consente l’utilizzazione… nella globalità del meccanismo presuntivo, legittimando appunto le presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti (cioè dotate di inferenza probabilistica univoca, non plurima, e non confliggente con altri elementi probatori)».

Giacomo ed Eleonora Landini, anche nella qualità di eredi di Mamiliana Baffigi, nel frattempo a sua volta deceduta, riassumevano il giudizio dinanzi alla CTR della Toscana, la quale, con sentenza n. 1139/35/15 del 16 giugno 2015, pronunciando in sede di rinvio, accoglieva parzialmente l’originario appello dell’Agenzia delle Entrate, rideterminando in 130.625.07 euro il reddito imponibile da riprendere a tassazione e confermando le sanzioni irrogate con l’atto impositivo impugnato. A fondamento del «decisum» il giudice del rinvio rileva va che: - i versamenti affluiti sul conto corrente cointestato al defunto Primo Landini e ai suoi familiari non dovevano essere imputati per intero al solo contribuente, ma «in via presuntiva po(teva)no essere considerati anche di pertinenza (di) altri soggetti (i figli) o di altra Ditta (Landini Mare), e pertanto d(oveva)no essere defalcati» ; - conseguentemente, l’avviso di accertamento andava confermato «limitatamente a maggiori redditi per € 130.625,07 e conseguenti importi sanzionatori».

Contro questa sentenza i medesimi germani Landini hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del predetto articolo i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 8 del D. Lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR toscana, in sede di rinvio, illegittimamente confermato nei confronti degli eredi le sanzioni amministrative irrogate dall’Ufficio al defunto Primo Landini. 1.1 Il motivo è fondato. 1.2 Ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 472 del 1997, l’obbligazione al pagamento della sanzione comminata per la violazione di norme tributarie non si trasmette agli eredi. 1.3 La citata norma, in base alla disposizione transitoria contenuta nell’art. 25, comma 1, del medesimo decreto, si applica anche alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata in vigore (1° aprile 1998), come quelle di cui qui si discute. 1.4 Alla luce della richiamata disciplina normativa, ha, quindi, errato il giudice del rinvio nel confermare l’impugnato avviso di accertamento nella parte relativa alle sanzioni, le quali dovevano ritenersi estinte in conseguenza del sopravvenuto decesso del contribuente al quale erano state applicate.

2. Con il secondo motivo, anch’esso proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., è lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c.. 2.1 Si rimprovera alla CTR di non aver defalcato dal reddito da riprendere a tassazione il versamento dell’importo di 108.150 euro affluito sul conto corrente cointestato a Primo Landini e ai suoi familiari. 2.2 Viene, al riguardo, dedotto che il suindicato importo era da ritenersi riferibile all’attività commerciale esercitata dal figlio del defunto contribuente, Giacomo Landini, titolare della ditta individuale Landini Mare , e che tale circostanza, oltre ad essere stata provata documentalmente, non aveva formato oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. 2.3 Il motivo è inammissibile. 2.4 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che va qui ulteriormente ribadito, per dedurre in sede di legittimità la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunziare che il giudice di merito, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola sancita da tale norma, abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sono riconosciuti poteri officiosi.

Qualora, invece, si assuma che il medesimo giudice, nell’apprezzare le prove offerte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, la censura risulta inammissibile, essendo una simile attività valutativa consentita dal successivo art. 116 del codice di rito (cfr. Cass. n. 12465/2022, Cass. n. 40214/2021, Cass. Sez. Un. n. 20867/2020, Cass. n. 30832/2019). 2.5 Nel caso di specie, lungi dal contestare che la causa sia stata decisa sulla base di prove diverse da quelle proposte dalle parti, i ricorrenti criticano la valutazione delle emergenze istruttorie compiuta dalla Commissione regionale, in quanto asseritamente parziale e incompleta, onde la censura, nei termini in cui è stata formulata, non può trovare ingresso. 2.6 Per quanto attiene, poi, alla lamentata inosservanza del principio di non contestazione, a prescindere dal rilievo che la norma di cui all’art. 115, comma 1, c.p.c., nella nuova formulazione risultante a sèguito delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, non è applicabile «ratione temporis» alla presente controversia, introdotta in data anteriore al 4 luglio 2009 -e ciò in forza della disciplina transitoria recata dall’art. 58, comma 1, della stessa legge-, va comunque notato che, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non aver tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata «pacifica» fra le parti, l’osservanza dell’onere di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n.

6) c.p.c. impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza e in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (cfr. Cass. n. 10761/2022, Cass. n. 24062/2017, Cass. n. 16655/2016, Cass. n. 15961/2007). 2.7 Di tanto non si sono fatti carico gli eredi Landini, sicchè anche questo profilo di doglianza si rivela inammissibile.

3. Con il terzo mezzo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c., viene prospettato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. 3.1 Si addebita al collegio di secondo grado di aver tralasciato di considerare che il versamento della somma di 108.150 euro effettuato sul conto corrente bancario di cui al motivo precedente non era imputabile a Primo Landini, bensì al figlio Giacomo, titolare dell’impresa individuale Landini Mare , e doveva, pertanto, essere escluso dall’imponibile evaso. 3.2 Il motivo è inammissibile. 3.3 Va anzitutto evidenziato che, per costante giurisprudenza di legittimità, ovela sentenza conclusiva del giudizio di rinvio sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conversione del D.L. n. 83 del 2012, vale a dire dall’11 settembre 2012 - nel nostro caso la pubblicazione è avvenuta in data 16 giugno 2015-, trova applicazione l’art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c., nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’art. 54, comma 1, lettera b), del suddetto decreto (cfr. Cass. n. 26654/2014, Cass. n. 30599/2021, Cass. n. 8810/2022, Cass. n. 31051/2022). 3.4 Orbene, sul tema in oggetto questa Corte è ferma nel ritenere che: -l’omesso esame deducibile come motivo di ricorso per cassazione in base al novellato art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c. deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, risultante dal testo della sentenza o dagli atti processuali, il quale abbia costituito oggetto di discussione fra le parti e rivesta carattere decisivo, vale a dire che, se apprezzato dal giudice di merito, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr. Cass. n. 3178/2024, Cass. n. 27282/2022, Cass. Sez. Un. n. 25574/2020, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014); - no n costituisce, invece, vizio denunciabile in cassazione l’omesso esame di elementi istruttori, qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.

Cass. n. 5540/2024, Cass. n. 31452/2022, Cass. Sez. Un. n. 28547/2022, Cass. n. 40165/2021, Cass. n. 10595/2020). 3.5C hiarito c iò, si osserva che, nel caso di specie, la CTR non ha trascurato di valutare la dedotta circostanza che parte dei versamenti affluiti sul conto corrente di cui trattasi fosse riferibile a persone diverse dal contribuente Primo Landini, ma ha ritenuto, in base a un accertamento in fatto insindacabile in questa sede, che gli importi da scomputare dal maggior reddito imponibile determinato dall’Ufficio, in quanto «di pertinenza (di) altri soggetti (i figli) o di altra Ditta (Landini Mare)», ammontassero complessivamente a 34.323 euro. 3.6Dietro l’apparente deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c. la censura si risolve, quindi, nella non consentita richiesta di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie già apprezzate dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 3186/2024, Cass. n. 4247/2023, Cass. n. 17702/2022, Cass. n. 41598/2021).

4. In definitiva, va accolto soltanto il primo motivo di ricorso, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza limitatamente alle sanzioni irrogate con l’atto impositivo impugnato. 4.1 Poiché, per la parte cassata, non appaiono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c., con la dichiarazione di non debenza delle dette sanzioni (cfr. Cass. n. 18862/2005).

5. Il parziale accoglimento del ricorso e la decisione della causa nel merito impongono di provvedere in ordine alle spese dell’intero processo, in base a una valutazione unitaria e globale dell’esito della controversia. 5.1 Ritiene, pertanto, la Corte di dover compensare fra le parti le spese dei gradi di merito per intero -come già statuito dalla CTR in sede di rinvio- e quelle del presente giudizio di legittimità nella misura di ¾, ponendosi a carico dell’Agenzia delle Entrate la residua quota delle dette ultime spese, liquidata come in dispositivo. 5.2 Giova rammentare, in proposito, che la compensazione delle spese di un grado del processo, non collidendo con il principio dell’infrazionabilità della soccombenza, ben può coesistere con la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa in relazione ad altri gradi (cfr.Cass. n. 7146/2017).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo sul punto la causa nel merito, dichiara non dovute dagli eredi del defunto Primo Landini le sanzioni amministrative irrogate dall’Ufficio; compensa fra le parti le spese dei gradi di merito per intero e quelle relative al presente giudizio di legittimità per ¾, condannando l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, a rifondere ai ricorrenti la quota residua delle dette ultime spese, che in tale già ridotta misura