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Ordinanza — n. 22356/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to failure to oppose simplified settlement offer within statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22356/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to formally oppose the simplified settlement offer within the prescribed deadline. Although the taxpayer had submitted the request for the procedure and paid the amounts, the Agency did not explicitly deny the settlement, which legally triggered the automatic termination of the dispute. Consequently, the court ruled that the matter was no longer subject to litigation, dismissing the Agency's cassation request without examining the merits of the tax assessment.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018; Art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018: A tax appeal is extinguished if the taxpayer fails to oppose the simplified settlement offer within the statutory period, even if the amounts have been paid.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment simplified settlement offer failure to oppose deadline automatic termination procedure cessation of dispute matter ricupero d'imposta inoltro della dichiarazione fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018
A sostegno dell’istanza ha dedotto di avere, entro il previsto termine del 31 maggio 2019: (a)presentato la domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 132 n. 4 cpc
La Biancucci ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi, così rubricati: (1) violazione dell’art. 132 n. 4 cpc e 118 disp.
Art. 112 cpc
3 -nullità della sentenza-; violazione dell’art. 112 cpc in rel.
Art. 6, comma 13, primo periodo, del D.L. n. 119 del 2018
A sostegno dell’istanza ha dedotto di avere, entro il previsto termine del 31 maggio 2019: (a)presentato la domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L.
art. 360 c.p
art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3338/2024
Cass. n. 3338/2024, Cass.
Cass. n. 29293/2020
3338/2024, Cass. n. 29293/2020, Cass.
Cass. n. 30945/2019
29293/2020, Cass. n. 30945/2019).
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n. 14093/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro ANNA MARIA BIANCUCCI, rappresentata e difesa dall’avv. Sabina Rossi (domicilio digitale: sabina.rossi@ordineavvocatifermopec.it) -controricorrente/ricorrente in via incidentale- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE n. 796/16 depositata il 2 dicembre Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 giugno 2024 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSAE

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sulla scorta delle risultanze delle indagini bancarie svolte sui conti correnti intestati ad Anna Maria Biancucci, esercente la professione di commercialista, la Direzione Provinciale di Fermo dell’Agenzia delle Entrate notificava alla sunnominata contribuente un avviso di accertamento relativo all’anno 2006 con il quale riprendeva a tassazione, ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA, presunti ricavi non dichiarati corrispondenti all’ammontare delle operazioni di versamento e prelevamento ritenute prive di giustificazione, per un totale di 42.300,00 euro.

2. La Biancucci impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, che respingeva il suo ricorso.

3. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, la quale, con sentenza n. 796/16 del 2 dicembre 2016, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte privata, annullava l’atto impositivo impugnato.

4. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., con il quale vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972.

5. La Biancucci ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi, così rubricati: (1) violazione dell’art. 132 n. 4 cpc e 118 disp. att. cod. proc. civ. in rel. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -nullità della sentenza-; violazione dell’art. 112 cpc in rel. art 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ; (2) violazione dell’art. 112 cpc in rel. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -nullità della sentenza ; (3) omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in rel. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ; (4) violazione dell’art. 112 cpc in rel. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -nullità della sentenza .

6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

7. In prossimità dell’adunanza camerale, la Biancucci ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.

8. A sostegno dell’istanza ha dedotto di avere, entro il previsto termine del 31 maggio 2019: (a)presentato la domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, con riferimento alla presente controversia tributaria; (b)provveduto all’integrale pagamento degli importi dovuti per il perfezionamento della definizione.

9. Le surriferite circostanze trovano conferma nella documentazione allegata alla memoria.

10. Alla luce di ciò, poiché entro il 31 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate non ha notificato l’eventuale diniego della definizione e nel successivo termine del 31 dicembre del medesimo anno non è stata chiesta la trattazione del ricorso ad opera della parte interessata, il processo va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 6, comma 13, primo periodo, del citato decreto-legge.

11. Inoltre, in presenza della prova dell’avvenuto integrale pagamento delle somme dovute dalla contribuente, va anche dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 3338/2024, Cass. n. 29293/2020, Cass. n. 30945/2019).

12. Giusta quanto stabilito dall’ultimo periodo del comma 13 innanzi richiamato, le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate.

13. Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ( Testo Unico delle spese di giustizia), in quanto la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) e, per giunta, la parte ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma 1, lettera a), dello stesso D.P.R. e 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, e cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassa