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Ordinanza Interlocutoria — n. 22353/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower tribunal regarding tax exemption for state interest mortgage registration.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22353/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the direct appeal and instead ordered a remand to a specialized tax section for unified handling. The taxpayer argued that the Regional Tribunal incorrectly denied a tax exemption by treating the Revenue Agency as distinct from the State and ignoring the voluntary nature of the mortgage. The Court found that these two appeals share identical legal issues requiring consistent judicial reasoning, necessitating a single procedural path.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 36 D.Lgs. 546/1992: When two cassation appeals address the same legal question, the Court must remand the case to a specialized section for unified evaluation to ensure consistent application of the law.

Parole chiave

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tax exemption denial state interest mortgage unified case handling revenue agency status remand to specialized section procedural economy voluntary mortgage registration imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, number 4, of the Code of Civil Procedure
con il primo motivo di ricorso la contribuente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 36 of D.Lgs. 31 December 1992, no. 546
con il primo motivo di ricorso la contribuente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 132, first paragraph, number 4, of the Code of Civil Procedure
Art. 111 of the Constitution
Art. 1, paragraph 2, of D.Lgs. 31 October 1990, no. 347
la suindicata società notificava il 28 luglio 2021, ricorso per cassazione contro la predetta sentenza, formulando due motivi di impugnazione, successivamente depositando, in data 7 giugno 2024, memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Ordinance no. 27523, 6th Civil Section, 2 December 2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20876/2021 del ruolo generale, proposto DA G IOMI R EAL E STATE S.R.L.(codice fiscale 07320741007 ), con sede legale in Roma, Viale Carso n. 44, in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Massimo Miraglia, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina rilasciate in data 17 aprile 2023 ed allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 4 maggio 2023, dall’ Avv. Vipsania Andreicich (codice fiscale NDR VSN 72E57 H501R), con studio in Roma, alla Via Archimede, n. 120 - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n.

12. D INIEGO RIMBORSO IMPOSTA IPO - CATASTALE RELATIVA AD IPOTECA ISCRITTA NELL ’ INTERESSE DELLO STATO - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1129/18/2021 della Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione distaccata di Latina -depositata il 24 febbraio 2021, non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 27 giugno 2024 dal Consigliere Ugo Candia; RILEVATO CHE :

1. oggetto di controversia è il diniego di rimborso delle somme versate dalla contribuente a titolo di imposta ipo-catastale sull’ipoteca iscritta, qual terzo datore ed a favore dell’Agenzia delle Entrate, sui propri beni a garanzia delle obbligazioni fiscali (facenti capo all’ente ecclesiastico “Istituto delle Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario”, cedente il complesso di cui appresso), che erano state oggetto di accollo da parte di Virginia Bracelli S.p.A., cessionaria, nell’ambito della procedura di concordato preventivo, del complesso ospedaliero “Cristo Re” sito in Roma;

2. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio –Sezione distaccata di Latina - rigettava l’appello proposto dalla suindicata società contro la sentenza n. 656/2/2018 della Commissione tributaria provinciale di Latina, così negando l'esenzione fiscale prevista in caso di formalità iscritte nell'interesse dello Stato, assumendo che: - «L'Agenzia delle Entrate, nel caso che ne occupa, deve considerarsi entità distinta dallo Stato […]»; - «L’iscrizione ipotecaria del resto costituisce una clausola essenziale dell'accordo di transazione fiscale per cui sulla contribuente ricadono gli oneri richiamati della formalità»; -«[…] trattasi in ogni caso di una ipoteca volontaria che, proprio a seguito della volontarietà lascia emergere un interesse del debitore-terzo datore di ipoteca» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);

3. la suindicata società notificava il 28 luglio 2021, ricorso per cassazione contro la predetta sentenza, formulando due motivi di impugnazione, successivamente depositando, in data 7 giugno 2024, memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

4. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 1° settembre 2021; C ONSIDERATO CHE :

1. con il primo motivo di ricorso la contribuente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 132, primo comma, num. 4 cod. proc. civ. e 111 Cost, lamentato la motivazione apparente della sentenza impugnata per aver basato la decisione su affermazioni apodittiche, senza alcun riferimento normativo e giurisprudenziale ed in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità;

2. con la seconda censura la ricorrente ha dedotto, con riferimento al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, rimproverando al Giudice regionale di aver ritenuto che l’Agenzia delle Entrate non fosse un ente dello Stato e che l’ipoteca rilasciata in favore di essa non fosse stata iscritta nell’interesse del creditore e quindi dello Stato;

3. la medesima questione è oggetto del giudizio recante il n. 18928/2018 di ruolo generale, in relazione al quale questa Corte, Sesta Sezione Civile -T, con ordinanza n. 27523, depositata il 2 dicembre 2020, ha rinviato la causa alla «sezione V Tributaria» in ragione della «tematica trattata»;

4. evidenti ragioni di omogenea valutazione del suindicato tema di natura giuridica giustifica l’esigenza di una trattazione unitaria dei due ricorsi e, quindi, il rinvio a nuovo ruolo della presente causa; P . Q . M . la Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la sua trattaz