Italian tax court dismisses appeal due to statutory settlement payment extinguishing the dispute matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily paid a 5% settlement amount as permitted by law. The taxpayer argued that this payment, combined with their resistance to the claim, legally terminated the dispute under specific civil procedure rules. The court agreed, ruling that the payment automatically ended the litigation, making the tax agency's appeal moot and unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 190 of Law No. 197/2022; Art. 391 of the Civil Procedure Code: The payment of the statutory settlement amount by the losing party in tax proceedings automatically extinguishes the dispute, rendering further appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36595/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro I TARTUFI DI ANDREA ROSSANO SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GRAMAGLIA DARIO (GRMDRA58H08B111Q) -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE n.830/2018 depositata i l 08/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte,che aveva confermato la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo (n. 45/2016), con la quale era stata annullata una cartella di pagamento emessa nei confronti della società I Tartufi di Andrea Rossano s.r.l. a seguito di controllo formale ex art. 54 bis d.P.R. 26/10/1972, n. 633.
2. La società contribuente ha resistito con controricorso.
3. Con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., depositata in data 29/05/2024,la contribuente ha dichiarato: « - che la controversia in oggetto rientra tra quelle previste dall’art. 1, comma 190, legge 22 dicembre 2022, n. 197 (definizione con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia); - che la controricorrente ha scelto di avvalersi della stessa;- che ai sensi dell’art. 1, comma 194, della legge citata la definizione si è perfezionata con la presentazione della domanda (depositata in data 31.7.2023 all’Agenzia delle Entrate) utilizzando l’apposito modulo (acquisito dal sistema informativo con protocollo 23073117113465626 del 31.7.2023) e con il pagamento dell’importo dovuto (€ 3.582,00 pari al 5% di € 71.632,00) effettuato tramite modello F24 protocollato con il n. 23073116571662922000001; - che la domanda e il pagamento sono avvenuti entro il 30.9.2023; - che ricorre l’ipotesi di estinzione ex lege ex art. 391 c.p.c. (il debitore è resistente) con cessazione della materia del contendere come già statuito da Cass. civ., sez. trib. 29 dicembre 2023, n. 36431.» 4.
L’Agenzia delle Entrate, con memoria depositata il 10/05/2024 ha affermato che: «Che con nota del 18/04/2024 prot. n. 61924 la Direzione Provinciale di Cuneo ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1 commi 186-203 l. n. 197/2022.» Considerato che:
1. L’art. 1, comma 190, legge 29/12/2022, n. 197 prevede che : «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.» 2. A fronte del pagamento confermato dalla stessa parte ricorrente dell’importo indicato nella norma appena richiamata deve essere dichiarata l’ estinzione del presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere (v. Cass. 29/12/2023, n. 36431), con la conseguenza che è superfluo riferire in ordine al motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.
3. Le spese di lite devono essere compensate, alla luce della finalità deflattiva dell’art. 1, comma 190, legge n. 197 del 2022 e della circostanza che il giudizio viene definito ex lege, in conseguente del pagamento dell’importo del cinque per cento del valore della controversia.
P.Q.M.
Dichiara la l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Dispone la compensazione delle spese del