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Ordinanza — n. 22343/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by taxpayer's request for simplified settlement under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22343/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished after the taxpayer filed a request for simplified settlement under Law 197/2022. The appellant, a trucking company, had previously challenged customs sanctions regarding tax credit recovery and fuel excise rate reductions. The court ruled that the procedural requirements for the simplified settlement were met, thereby terminating the proceedings without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022; Art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022: The filing of a request for simplified settlement by the taxpayer, accompanied by proof of payment, results in the immediate extinction of the judicial proceedings.

Parole chiave

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simplified settlement taxpayer request judicial extinction Law 197/2022 cassation appeal customs sanctions tax credit recovery imposta sui carburanti

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022
civ., la violazione dell’art. 112 cod.
Art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022
5.1Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
6.2 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE 1.Il primo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art.
Art. 112 cod. proc. civ.
civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..
art. 112 cod. proc. civ
civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732).
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Testo completo

gliere ha pronunciato la seguente ha emesso la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8976/2021proposto da: Autotrasporti Russo s.r.l. (già Autotrasporti Russo di Russo Vittorio, Gaetano e Paolo s.n.c.), nella personadel legale rappresentante pro tempore, e Russo Vittorio, Russo Paolo, Russo Gaetano, rappresentati e difesi dall’Avv. Michele Di Fiore, in forza di procura speciale rilasciata con atto separato. Pec: micheledifiore@avvocatinapoli.legalmail.it. - ricorrenti- contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CAMPANIA, n. 4738/19/20, depositata in data 15 ottobre 2020, non notificata; udita la relazione della causa udita svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2024, dal Consigliere Lunella Caradonna;

RILEVATO CHE 1. L a Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dalla società Autotrasporti s.r.l. e dai soci Russo Vittorio, Russo Paolo e Russo Gaetano avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto l’atto di irrogazione dele sanzioni amministrative del 31 maggio 2021, contestuale all’avviso di pagamento di pari data, con il quale l’Agenzia delle Dogane aveva recuperato il credito d’imposta indebitamente compensato e relativo alla riduzione dell’aliquota delle accise per il consumo di carburante di cui al d.P.R. n. 277 del 2000, in relazione agli anni d’imposta 2011 e 2012.

2. L a società Autotrasporti Russo s.r.l. e Russo Vittorio, Russo Paolo e Russo Gaetano hannoproposto ricorso per cassazione con atto affidato aquattro motivi .

3. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Il primo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, dell’art. 4 del d.P.R. n. 277 del 2000 e dell’art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000. 2.Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione degli artt. 1 e 3 del d.P.R. n. 277 del 2000.3.Il terzo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1, 3 e 4 del d.P.R. n. 277 del 2000 e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. 4.Il quarto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2291, 2499 e 2500 quinquies cod. civ..

5. In via preliminare, va rilevato che la parte ricorrente ha depositatoistanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022, allegando la domand a di definizione agevolata, unitamente alla ricevut a di pagamento del 30 settembre 2023 attestante il pagamento della prima rata pari a 2.242,8 euro. 5.1Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, «presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della primarata» e, in tal caso, «il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate». 5.2Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200)e « Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.

Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201)». 6.Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio. 6.1Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate. 6.2 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.

Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.