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Ordinanza Interlocutoria — n. 22341/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding tax consortium profit reversal calculation and simplified debt settlement validity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22341/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax authority's appeal and the taxpayer's counter-appeal, ordering the case to be remanded to a new procedural role. The lower court had previously accepted the taxpayer's argument that a specific sum should be excluded from the consortium profit calculation, while rejecting the authority's claim regarding the expansion of the binding effect of a prior judgment. The Supreme Court found the issues of the correct consortium quota calculation and the applicability of the simplified debt settlement procedure to the current tax assessments required further factual examination by the lower tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/22: The Supreme Court remands the case when the lower court's determination of the consortium profit quota requires verification of factual elements and the scope of a simplified debt settlement procedure is unclear.

Parole chiave

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consortium profit reversal tax consortium quota simplified debt settlement binding effect of judgment tax appeal procedure ricupero d'imposta lite in materia di contribuzioni pubbliche computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Considerato che -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 2602 e segg. D.P.R. n. 633/72
Art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/22

Giurisprudenza citata

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Corte di Cassazione n. 26480/2014
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero n. 26195 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro Luciano Granato,rappresentato e difeso dall’Avv.to Alberto Antonucci, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore: albertoantonucci@pec.ordineavvocatitorino.

Oggetto: Tributi Consorzio-Consorziata Ribaltamento ricavi e costi Determinazione quota consortile - controricorrente - Nonché Punto Verde s.n.c. di Milanesio G. Granato L. in persona del legale rappresentante pro temporee Giacomo Franco Milanesio; -intimati- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1057/31/15 depositata in data 16 ottobre 2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26giugno 202 4 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

Rilevato che -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 1057/31/15 depositata in data 16 ottobre 2015 con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva parzialmente l'appello proposto da Punto Verde s.n.c. di Milanesio G. Granato L., in persona del legale rappresentante pro tempore, Luciano Granato e Giacomo Franco Milanesio, quali soci, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 114/12/2012 che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi della società e dei soci proposti avverso avvisi di accertamento relativi agli anni 2000-2001 con i quali:

1) in considerazione del fatto che la società faceva parte del Consorzio Manital venivano riprese a tassazione nei confronti della società maggiore Irap e Iva contestando l’omessa fatturazione nei confronti del consorzio per il ribaltamento, in proporzione alla quota consortile, dei proventi delle commesse ad essa attributi e l’omessa autofatturazione per i costi del consorzio non traslati alla consorziata;

2) erano stati accertati nei confronti dei soci maggiori redditi di partecipazione nella detta società ai fini Irpef, addizionali e contributi previdenziali; - il giudice d'appello - atteso l’effetto espansivo del giudicato esterno in forza della sentenza della Corte di cassazione (n. 26480/2014) che aveva respinto analogo ricorso degli stessi contribuenti relativamente ad altro anno di imposta (1999) –ha disatteso il motivo di gravame volto a contestare il meccanismo del ribaltamento dei costi e dei ricavi del consorzio sulle consorziate mentre ha accolto il motivo subordinato con il quale la società sosteneva che la quota consortile, in proporzione alla quale andava calcolato il ribaltamento di costi e ricavi al fine di accertare il maggior reddito della società e conseguentemente dei soci, non fosse di £ 3.000.000 ma bensì di £ 100.000, in quanto £ 2.900.000 erano stati corrisposti “una tantum” per l’ammissione al consorzio e non concorressero a formare la quota consortile; -all’udienza del 24 febbraio 2023, con ordinanza del 3.7.2023, veniva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, assegnando all’Agenzia delle entrate termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione; -l’Agenzia delle entrate ha depositato, in data 2.10.2023, atto di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione; -resiste con controricorso, depositato il 6.11.2023, il socio Luciano Granato, eccependo la tardività del ricorso echiedendo, in via subordinata, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per avere aderito in data 17.4.2023 alla definizione agevolata dei carichi (Rottamazione-quater) ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/22; -sono rimasti intimati la società e l’altro socio Giacomo Franco Milanesio;

Considerato che -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la CTR nel rideterminare la quota consortile della società in £ 100.000, in base alla quale calcolare il maggior reddito imputabile, trascurato di considerare che dal libro dei soci menzionato dalla stessa CTR la quota di £ 2.900.000 non risultava corrisposta dalla società solo nell’anno 2000 ma anche negli anni 2001—2002 (espressa in euro) con conseguente concorrenza della stessa nella formazione della quota consortile; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2602 e segg., 21 del D.P.R. n.633/72, 1241 e segg. per avere la CTR erroneamente determinato la quota consortile in £ 100.000 escludendovi l’ulteriore importo di £ 2.900.000, in quanto corrisposto una tantum sebbene anche tale somma - come dichiarato dai contribuenti espressamente nell’atto di appello- fosse confluita nel fondo consortile, con conseguente necessaria determinazione della “quota consortile” come l’intera entità della partecipazione della consorziata al fondo consortile; -a seguito di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, Luciano Granato ha depositato, in allegato al controricorso , la nota dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di conferma della presa in carico della domanda di definizione dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-riscossione, presentata il 17.4.2023 ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/22; -rilevata la necessità di verificare l’oggetto della definizione agevolata, e, in particolare, se essa si riferisca agli avvisi di accertamento impugnati, deve invitarsi l’Agenzia delle entrate a prendere posizione in ordine alla regolarità del suddetto procedimento di definizione agevolata del giudizio;

PQM La Corterinvia la causa a nuovo ruolo, invitando l’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, a prendere posizione in ordine a