Cassation court dismisses tax appeal allowing new evidence and direct service of tax notices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against a second-instance judgment regarding unpaid taxes from 1995. The taxpayer argued that new notification documents were improperly admitted and that service was invalid due to incorrect recipient qualification and direct mailing. The court held that the second-instance judge correctly allowed new documents as mere presumptive evidence and properly evaluated the facts regarding the recipient's status and the validity of direct service.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58 comma 2 d.lgs. n. 546/1992; Art. 26 comma 1 DPR n. 602/1973: In tax proceedings, new documents are admissible in appeal even if pre-existing, provided they serve as presumptive evidence, and direct service via registered mail is valid for tax collection purposes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.r.g12454/2017 R.G. proposto da : MUNGIOVINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA, 101, presso lo studio dell’avvocato CANTARO FELICE ALESSANDRO (CNTFLC71T03C342W) rappresentato e difeso dall'avvocato CANTARO GABRIELE CLAUDIO ROBERTO (CNTGRL58B27C342L) -ricorrente- contro SERIT SICILIA SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ENNA ORA RISCOSSIONE SICILIA SPA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST.CALTANISSETTAn. 3839/2016 depositata i l 07/11/2016 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DICAUSA Il 3 marzo 2012 il contribuente Giuseppe Mungiovino riceveva una intimazione di pagamento per cartella ed iscrizione a ruolo non onorata relativamente a tributi risalenti al 1995. Si rivolgeva al giudice di prossimità lamentando di non aver mai avuto la notificazione della presupposta cartella esattoriale. La sentenza di primo grado a lui favorevole era appellata dall'Incaricato per la riscossione che produceva relazione di notifica della prefata cartella ed otteneva la riforma della sentenza di primo grado.
Avverso questa sentenza propone ricorso per c assazione il contribuente, affidandosi a due motivi. Resta intimata la società incaricata della riscossione. CONSIDERATO Vengono proposti due motivi di ricorso. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell'articolo 58 del decreto legislativo numero 546 del 1992, nella sostanza lamentando che siano stati ammessi in grado d'appello dei documenti nuovi, cioè le relate di notifica della cartella esattoriale in parola, in aperta violazione della scansione processuale per la produzione documentale.
Il primo motivo non può essere accolto. Questa Corte di legittimità è giunta ad una composizione fra il primo ed il secondo comma dell'articolo 58 precitato, affermando che nel processo tributario, l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in base al quale in grado d'appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, è applicabile non solo allorché tali documenti costituiscano, di per sé, una provaai sensi degli artt. 2699-2720 c.c., ma altresì quando i medesimi siano utilizzati quali meri elementi indiziari, che, da soli o unitamente ad altri, in quanto dotati delle caratteristiche previste dall'art. 2729 c.c., siano idonei a fondare una "praesumptio hominis" (Cass. n. 6772/2023); infatti, nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace (cfr.
Cass. V, n. 17921/2021). Il documento era dunque ammissibile e corretta la sentenza su di esso fondata. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360 numero 5 del codice di procedura civile sulla circostanza che non sia stata considerata la qualifica della consegnataria della cartella, tale signora Bostuccio Iolanda, qualificatasi come moglie convivente, ma tale non essendo. Altresì si contesta che il contribuente fosse già fallito due mesi prima della notifica, donde la cartella andava notificata alla curatela fallimentare.
In margine, si ripropone doglianza perché la notificazione èavvenuta in forma diretta da parte dell’agente per la riscossione. Neppure il secondo motivo può essere accolto. Ed infatti -in disparte la circostanza per cui viene rappresentata l'omessa valutazione non di un fatto storico, bensì viene criticato l'apprezzamento probatorio fatto dal giudice di merito- la questione risult a ben esaminata nella sentenza impugnata che, nel secondo capoverso di pagina 3 , rappresenta come la parte contribuente non abbia contestato negli opportuni termini e luoghi la presunta errata qualificazione di chi ha ricevuto la notifica.
Pertanto, il secondo motivo è in parte inammissibile poiché non prospetta una circostanza di fatto, in parte è infondato poiché gli elementi ritenuti omessi sono stati fatti oggetto di opportuna valutazione. In limine, si osserva che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. (Cass.
VI –5, n. 28872/2018). In definitiva il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva dell’agente per la riscossione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p