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Ordinanza — n. 22318/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment due to agreement on simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22318/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the parties reached an agreement on the simplified settlement procedure. Marina di Verbella s.r.l. had previously challenged a tax assessment regarding a boat used for personal versus business purposes, arguing the Regional Tax Commission failed to properly evaluate evidence. The court ruled that since the tax authority accepted the simplified settlement, the dispute was resolved and the appeal lost its legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 193/2016; Art. 360 c.p.c.: When parties agree to the simplified settlement procedure, the court must declare the judgment extinguished and dismiss any pending appeals.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax appeal dismissal extinction of proceedings simplified tax procedure tax dispute resolution spese secondo la LStrl costi di espropriazione costo di magazzino

Disposizioni normative citate

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Art. 6 of d.l. n. 193/2016
Oggetto:Tributi Ires, irap e iva 2007 art. 6 del d.l.
Art. 360, para. 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 19 of D.P.R. n. 633/72
3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R.
Art. 2697 cod. civ.
3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. con riguardo alla valenza degli elementi indiziari, al divieto di prova testimoniale ex art.
Art. 7, para. 4 d.lgs. n. 546/1992
con riguardo alla valenza degli elementi indiziari, al divieto di prova testimoniale ex art. 7, comma 4, d.
Art. 115, 116 c.p.c.
Art. 13, para. 1-quater d.P.R. n. 115/2002
In considerazione dell’adesione dell’Agenzia, le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti;11.Tenuto conto dell'esito del giudizio, non sussistono neanche i presupposti per condannare laricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R.
artt. 2697 c.c
3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2727 c.c.
art. 2697 cod. civ
3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 6-3, n. 19560 del 2015
115/2002 (Cass., sez. 6-3, n. 19560 del 2015; sez.
Cass., sez. 6-L n. 28
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 23370 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto Da Marina di Verbella s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso, dall’Avv. Adamo De Rinaldis, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Alessio Petretti, in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

Oggetto:Tributi Ires, irap e iva 2007 art. 6 del d.l. n. 193/2016 conv. con mod. dalla legge n. 225/2016. Estinzione del giudizio -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 665/45/2015, depositata in data 26 febbraio 2015, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26giugno 202 4 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -a seguito di verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza- Tenenza di Sesto Calende, per gli anni 2006-2009, l’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Varese, emetteva nei confronti di Marina di Verbella s.r.l., esercente attività di rimessaggio imbarcazioni e fornitura di servizi nautici, avviso di accertamento con il quale relativamente all’anno 2007, riprendeva a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini Ires e Irap e detratti ai fini Iva:

1) afferenti all’acquisto in leasing e utilizzo di un'imbarcazione Sealine T60, denominata Stone IV e targata VG4895D, che i verificatori consideravano bene non inerente all'attività esercitata dalla società, ma utilizzata per finalità personali ed extra- imprenditoriali;

2) relativi a fatture emesse da Verbella Yachting s.r.l. per prestazioni di lavoro rese da dipendenti di detta società nei confronti di Marina di Verbella s.r.l. considerate generiche nella descrizione delle operazioni effettuate; -il ricorso avverso il suddetto atto impositivo proposto da Marina di Verbella s.r.l. dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Varese, veniva rigettato con sentenza n. 144/01/2013. -avverso tale sentenza, la società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con sentenza n. 665/45/2015, depositata il 26 febbraio 2015, confermava la pronuncia di primo grado; -in punto di diritto, la CTR ha affermato che l’imbarcazione Sealine T60 non poteva essere considerata “bene strumentale” all’attività esercitata dalla società, non svolgendo quest’ultima attività di vendita, noleggio e locazione di imbarcazioni; in particolare, nella dichiarazione dei redditi non veniva fatta alcuna menzione a tale attività e dal quadro D dello studio di settore allegato alla dichiarazione, emergeva che la società aveva ripartito l’attività svolta in manutenzione/riparazione 10%, rimessaggio a terra 10%, rimessaggio in acqua 80%, il che induceva a ritenere che l’imbarcazione non potesse essere considerata, in alcun modo, un “bene strumentale” all’attività di impresa, tenuto conto, altresì, del fatto che i costi di acquisto e di gestione incidevano particolarmente sul bilancio, con conseguente sproporzione e antieconomicità degli stessi rispetto ai ricavi; peraltro, costituivano indici dell’uso dell’imbarcazione soltanto a fini personali extra-imprenditoriali sia il fatto che la stessa risultasse ormeggiata in un porto turistico ligure ben lontano dalla sede sociale di Sesto Calende sia la circostanza che il rifornimento di carburante risultasse essere stato effettuato soltanto nel mese di agosto nelle località di Portoferraio, Isola d’Elba e Porto di Lavagna.

Quanto all’inerenza delle spese, neppure l’impiegata delegata ad assistere i verificatori durante le operazioni di controllo, aveva fornito chiarimenti sostanziali, limitandosi a fornire riscontri non rilevanti; -avverso la sentenza di appello la società propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; -l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -la società contribuente ha depositato istanza di declaratoria di estinzione del giudizio avendoci rinunciato implicitamente per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225/2016; - all’udienza del 5 dicembre 2023, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo invitando l’Agenzia delle entrate a prendere posizione in ordine alla regolarità del suddetto procedimento di definizione agevolata del giudizio; -in data 25 gennaio 2024, l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/86 (TUIR) per avere la CTR –peraltro, richiamando impropriamente l’art. 164 TUIR - ritenuto indeducibili i canoni di leasing corrisposti dalla società per l'acquisto dell'imbarcazione Sealine T60, denominata Stone IV, e i relativi costi di gestione, in quanto trattavasi di bene non strumentale all’attività di impresa e utilizzato per fini personali extra- imprenditoriali, sebbenedetti costi fossero inerenti all’attività di impresa, ai sensi dell’art. 109 TUIR, dovendo il bene essere considerato “strumentale” siccome destinato ad essere impiegato in modo durevole nel ciclo produttivo aziendale.

In particolare, ad avviso della ricorrente - premesso che dallo statuto risultava lo svolgimento da parte della società non solo dell’attività di rimessaggio imbarcazioni e fornitura di servizi nautici maanche di quella di compravendita, locazione, noleggio, comodato di imbarcazioni –sarebbero stati correttamente dedotti sia i canoni di leasingdell’imbarcazione essendo questa “utilizzata quale bene strumentale per la promozione del marchio Verbella” e destinata anche alla successiva rivendita (il che era stato comprovato anche da documentazione prodotta nei gradi di merito) sia le spese di gestione della stessa in quanto riconducibili al detto bene strumentale;

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2727 c.c. e 2729 c.c. per avere la CTR confermato la legittimità dell’avviso in questione ancorché, in violazione del criterio di ripartizione dell’onere probatorio tra contribuente e Amministrazione, a fronte dell’avvenuta prova da parte della contribuente della strumentalità dell’imbarcazione acquistata in leasing , ricadesse sull’Amministrazione l’onere di dimostrare che il bene in oggetto fosse stato impiegato per fini extra-imprenditoriali, nella specie, non assolto, avendo il giudice di appello dato rilievo, sotto tale profilo, ad elementi insignificanti quali l’utilizzo stagionale dell’imbarcazione in porti turistici (lontani dal luogo della sede legale della società), le risultanze dello studio di settore (considerato che alcuna cessione di imbarcazione era stata conclusa dalla contribuente nel 2007);

3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/72 per avere la CTR ritenuto indetraibili, ai fini Iva, i canoni di leasing dell’imbarcazione e i relativi costi di gestione sebbene la società avesse dimostrato la stretta connessione tra tali spese e l’esercizio dell’attività di impresa;

4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. con riguardo alla valenza degli elementi indiziari, al divieto di prova testimoniale ex art. 7, comma 4, d. lgs. n. 546/1992 ed ai principi di formazione della prova ex articoli 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR assunto come prova piena laddove «invece le stesse, da un lato, non possono considerarsi tali in ossequio al divieto di prova testimoniale nel processo tributario; dall'altro poiché lo stesso Giudice interpreta quale elemento dirimente l'affermazione "non sono in grado di riferire" che inequivocabilmente non può costituire elemento neppure indiziario sulla cui valutazione determinare il proprio convincimento»;

5. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio avendo il giudice di appello completamente obliterato tutti gli argomenti esposti dalle parti sul distinto rilievo concernente la assunta indeducibilità dei costi di cui alle fatture emesse da Verbella Yachting s.r.l. per prestazioni rese in favore della contribuente;

6. In data 17 novembre 2023,la contribuente ha depositato istanza di estinzione rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225/2016, impegnandosi a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi rottamati;

8. In data 25 gennaio 2024, l’Agenzia delle entrate - avendo la Direzione Provinciale di Varese comunicato l’avvenuto pagamento da parte della società contribuente di quanto previsto per il perfezionamento della procedura di definizione agevolata - ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;

9. Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio;

10. In considerazione dell’adesione dell’Agenzia, le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti;11.Tenuto conto dell'esito del giudizio, non sussistono neanche i presupposti per condannare laricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass., sez. 6-3, n. 19560 del 2015; sez. 6-L n. 28