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Ordinanza — n. 22315/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to settlement agreement ending the dispute between tax office and ENGIE Italia.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22315/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ceased following a settlement agreement executed between the parties. ENGIE Italia had appealed a tax assessment regarding industrial gas tax benefits, arguing the regime was notional, while the tax office claimed it was not. The court ruled that the existence of the settlement agreement terminated the litigation and mandated the full compensation of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 3 d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504; Art. 103 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement resolving the dispute, the subject matter of the litigation is deemed ceased and procedural costs are fully compensated.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accordo transattivo inter partes compensazione spese processuali regime agevolato TUA gas naturale industriale gas naturale industria dell'ambiente diritto industriale

Disposizioni normative citate

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Art. 26 comma 3 d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504
ha impugnato un avviso di pagamento relativo ai periodi di imposta 2011 – 2016 con il qualel’Ufficio, a seguito di PVC, aveva recuperato maggiori accise per disconoscimento del regime agevolato di cui all’art. 26, comma 3 d.
Art. 103 c.p.c.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10961/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), inpersona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro ENGIE ITALIA S.p.A. (C.F. 06289781004 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ A vv. Prof. LIVIA SALVINI ( C.F. SLVLVI57H67 H501M ) , dall’ A vv. DAVIDE DE GIROLAMO (C.F.

DGRDVD77A24H501P), dall’Avv. GIOVANNI PANZERA DA EMPOLI (C.F. PNZGNN78A18H224R) e dall’Avv. NICOLA Oggetto: tributi - cessazione della materia del contendere N.10961/20 R.G. Est. F. D’Aquino LUCARIELLO (C.F. LCRNCL70E19H501H)in virtù di procura allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio Salvini in Roma, Piazza Venezia, 11 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 269/01/19depositata in data 12 novembre 2019 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 12 giugno 2024;

RILEVATO CHE La società contribuente ENGIE ITALIA S.p.A. ha impugnato un avviso di pagamento relativo ai periodi di imposta 2011 – 2016 con il qualel’Ufficio, a seguito di PVC, aveva recuperato maggiori accise per disconoscimento del regime agevolato di cui all’art. 26, comma 3 d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)per immissione in consumo di gas naturale destinato ad usi industriali, non avendo la società contribuente allegato le relative manifestazioni di volontà da parte dei consumatori finali, avviso di pagamento cui accedeva atto di irrogazione sanzioni; che la CTP di Perugia ha accolto il ricorso; che la CTR dell’Umbria, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello della società contribuente, ritenendo che non è necessario che la fruizione del regime agevolato fosse accompagnata da una apposita richiesta dei consumatori finali, atteso che l’Ufficio era edotto dell’uso industriale fatto dai consumatori finali ai quali era destinato il gas naturale, trattandosi di fatto «notorio»; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la società contribuente;

CONSIDERATO CHE Che parte ricorrente ha depositato in data 5marzo 2024 istanza di cessazione della materia del contendere, allegando accordo transattivo inter partes in data 10 agosto 2021 in cui si dà atto che, in caso di N.10961/20 R.G. Est. F. D’Aquino esecuzione dell’accordo, le parti avrebbero rinunciato al giudizio , accordo di cui si dà conto della regolare esecuzione; che deve ritenersi cessata la materia del contendere e che sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti; P. Q. M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimit