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Ordinanza — n. 22284/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer's appeal regarding IRAP autonomous organization status and expense quantification errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22284/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The taxpayer appealed a regional tax commission decision denying IRAP refunds based on the lack of autonomous organization, arguing that calculation errors in expense figures were decisive. The court rejected the claim, holding that the appellate court correctly identified the absence of justification for specific expense components regardless of the total sum. Consequently, the cassation court ruled that the lower court's reasoning was sufficient and dismissed the appeal entirely.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: An error in the quantification of expenses is not decisive if the appellate court correctly identifies the lack of justification for specific components, thereby establishing the absence of autonomous organization.

Parole chiave

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IRAP autonomous organization expense quantification error tax refund denial appellate review standard cassation dismissal ripetibili dell'avvocato rimborso delle spese rimborso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 4 c.p.c.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, num.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
civ., e/o nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.
Art. 112 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 112, cod.
d.lgs. n. 446/1997
civ., e 2, d.lgs. n. 446/1997, non avendo ritenuto rilevante e decisivo la CTR in sede di revocazione il pur riscontrato errore nella determinazione del totale delle spese relative all’anno 2008 (€ 25.381 e non € 44.598).
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
art. 360 cod. proc. civ
civ., e/o nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.

Giurisprudenza citata

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Cass. n.8051/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Luigi Palladin, con avv. Pietro Scudeller e Claudio Camici; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 84/05/16 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, pubblicata il 13 gennaio 2016; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Crivelli;

Fatti di causa Il contribuente proponeva per gli anni 2002, 2005 e 2009 istanza di rimborso dell’IRAP sull’assunto di non esser egli soggetto passivo di tale tributo per difetto del presupposto dell’autonoma organizzazione. Avverso il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, lo stesso proponeva ricorso, respinto dalla CTP sull’assunto di spese non compatibili con l’assenza della struttura e della loro non giustificazione. La CTR confermava la decisione di primo grado. La Oggetto:redditometro pronuncia d’appello era gravata di giudizio di revocazione, che la stessa CTR respingeva.

Avverso la decisione suddetta il contribuente propone ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre l’Agenzia resiste con controricorso. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., e 2, d.lgs. n. 446/1997, non avendo ritenuto rilevante e decisivo la CTR in sede di revocazione il pur riscontrato errore nella determinazione del totale delle spese relative all’anno 2008 (€ 25.381 e non € 44.598). In particolare, si ritiene che a seguito di tale errore, avrebbe dovuto la CTR rilevare la congruità delle spese e dunque l’assenza di autonoma organizzazione.

La pronuncia poi pretenderebbe di confinare all’irrilevanza il pur riscontrato errore senza avvedersi che le “altre spese” non giustificate sarebbero di € 25381,00 secondo la sentenza d’appello, mentre poi la sentenza di revocazione le individua in € 16.727. In definitiva a giudizio del ricorrente la decisione di conferma della sussistenza di autonoma organizzazione era legata alla quantificazione delle spese non giustificate in € 44.568. 1.1. Il motivo è infondato. La sentenza di revocazione, infatti, come ben rileva lo stesso ricorrente, si avvede dell’errore in cui è incorso il giudice d’appello, che ha quantificato le spese di produzione in € 44.598, laddove dalla dichiarazione emergeva che le stesse erano pari ad € 25.381.

Essa però ritiene che tale errore non sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe più complessa, perché “nel novero delle componenti negative in somma algebrica con le positive ai fini della determinazione del reddito d’impresa” si trovavano altri componenti negativi per € 16.727, rispetto al quale il contribuente, secondo l’espressione di quel giudice, “non porta pezze giustificative”, e quindi lo stesso non avrebbe dato utile contributo alla prova dell’assenza di un’autonoma organizzazione. In sostanza l’argomentazione è nel senso per cui non è tanto il totale delle spese che rileva, quanto l’importo in base al quale la CTR, in sede d’appello, aveva ritenuto la non giustificazione ai fini della verifica di sussistenza di un’autonoma organizzazione.

La rilevata non decisività dell’errore rispetto alla ratio della decisione revocanda (Cass. n.8051/2020) è dunque evidente, e il fatto che il ricorrente alleghi come in realtà anche il relativo importo (€ 16.727) venne equivocato dal giudice d’appello che la indicò in una superiore (€ 25.381,00, che appunto in realtà sostituiva non le spese ingiustificate, ma quelle totali) è irrilevante, visto che palesemente tale profilo non è stato oggetto del ricorso per revocazione, come si ricava da pag. 17 del ricorso.

2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, e/o falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., e/o nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112, cod. proc. civ., per non aver preso in esame il giudice della revocazione il motivo con cui si denunciava il fatto che il ricorso introduttivo non era parzialmente inammissibile in quanto si sarebbe basato sul contrasto della disciplina IRAP con l’ordinamento unionale, dal momento che invece lo stesso era anche basato sulla non sussistenza nella specie di un’autonoma organizzazione. 2.1. A prescindere dalla perplessità di un motivo che fa appello a tutti i profili di denuncia indicati dall’art. 360 cod. proc. civ., pur avendo essi presupposti differenti, è evidente che l’aspetto denunciato è ampiamente assorbito da una decisione che ricostruisce nei termini che si sono riportati l’assenza di un’autonoma organizzazione, aspetto che dunque viene affrontato in pieno.

3. Il ricorso merita dunque integrale rigetto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetto il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 2,300,00oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versa