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Ordinanza — n. 22266/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to voluntary settlement of tax debt under simplified payment scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22266/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the taxpayer voluntarily settled the debt under a simplified payment scheme. The taxpayer had previously challenged an assessment regarding unallowable expenses and losses, which was partially upheld by lower regional courts. The court ruled that the intervention of the settlement agreement terminated the legal controversy, rendering further judicial review unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 6 d.l. 119/2018; Art. 6 d.l. 193/2016: The voluntary payment of tax debts under a simplified settlement scheme extinguishes the underlying litigation, preventing the court from examining the merits of the appeal.

Parole chiave

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tax settlement agreement simplified payment scheme extinguishment of litigation voluntary tax payment Cassazione ordinanza tassazioni fiscali assoggettamento alla tassa di bollo procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
4992 dell’11-15 febbraio 2022 questa Corte ha disposto la sospensione del giudizio per avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l.
Art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
Preliminarmente, deve darsi atto della circostanza dell'avvenuta definizione agevolata della controversia ex art. 6 R.G.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13762/2013R.G. proposto da: ASSEMBLAGGIO STAMPAGGIO MERIDIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico II n. 33, presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi, rappresentato e difeso dal prov. avv. Cesare Glendi, in virtù di procura speciale rilasciata con atto autenticato per Notar Luigi Migliardi di Torino del 7 marzo 2013, n. 20.870 rep., –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Campanian. 111/46/2012 , depositata il 10 aprile 2012 ;

AVVISO ACCERTAMENTO IRPEG –IRAP 2002 R.G. N.13762/2013 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 19aprile 2024 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Mario Fresa, ha concluso chiedendo, -Rilevato che:

1. A seguito di processo verbale di constatazione del 29 dicembre 2005, in data 16 marzo 2007, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Casoria notificava alla società Assemblaggio Stampaggio Meridionale s.p.a. (di seguito “Società”) avviso di accertamento n. RE9030400032, con il quale accertava, per l’anno di imposta 2002, un reddito di impresa pari a €2.267.213,00, così determinando una maggiore IRPEG di €816.197,00 e una maggiore IRAP di € 34.096,00, oltre interessi. In particolare, dalle risultanze degli accertamenti compiuti erano emerse:

1) sopravvenienze passive non deducibili per €4.130.607,00;

2) perdite indebitamente riportate per un totale di € 1.601.677,00;

3) sopravvenienze attive non contabilizzate e non dichiarate per complessivi €458.962,84;

4) imponibile sottratto a tassazione in violazione degli artt. 54, quinto comma, e 55, quinto comma, TUIR per €1.852.452,44;

5) costi non inerenti per € 130.038,33 relativi a oneri di prelocazione;

6) costi non inerenti per €253.228,31 relativi a canoni di locazione finanziaria.

2. Avverso tale avviso di accertamento, la Societàproponeva ricorso dinanzi alla Commissione T ributaria P rovinciale di Napolila quale, con sentenza n. 526/11/2009, depositata il 26 ottobre 2009, accoglieva il ricorso , ritenendo fondata R.G. N.13762/2013 Cons. est. Valentino Lenoci l’eccezione preliminare di nullità dell’avviso impugnato per difetto di notifica, poichéeffettuata da soggetto non abilitato.

3. Interposto gravame dall’Ufficio e appello incidentale dalla Società, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 111/46/2012, pronunciata il 4 ottobre 2011e depositata in segreteria il 10 aprile 2012, da un lato accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio, rideterminando in €1.156.347,00 le perdite contestate nel rilievo n. 2), annullando interamente i rilievi di cui ai nn. 3, 5) e 6), e confermando per il resto l’accertamento, mentre, dall’altro, rigettava l’appello incidentale della Società.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Assemblaggio Stampaggio Meridionale s.r.l. in liquidazione, sulla base di settemotivi. L’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso.

5. Con ordinanza interlocutoria n. 4992 dell’11-15 febbraio 2022 questa Corte ha disposto la sospensione del giudizio per avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la pubblica udienzadel 19 aprile 2024 . In tale udienza sono comparsi i procuratori delle parti, che hanno concluso come da verbale in atti. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio. -Considerato che:

1. Preliminarmente, deve darsi atto della circostanza dell'avvenuta definizione agevolata della controversia ex art. 6 R.G. N.13762/2013 Cons. est. Valentino Lenoci del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ed ex art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, da parte della ricorrente Assemblaggio Stampaggio Meridionale s.r.l. in liquidazione, per la quale la contribuente ha provveduto a pagare nei modi e nei termini prescritti tutte le rate previste. Consegue pertanto l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

2. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

La Cortedichiara l’estinzion