Court allows appeal against tax agency for awarding legal fees below statutory minimums.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Nicoletta Sblano's appeal against the Regional Tax Commission's decision to award legal fees to the tax agency. Sblano argued the fee amount was unreasonably low and lacked proper justification, citing mandatory minimums. The Court ruled that the awarded fees were indeed below the statutory minimums, ordering the lower court to retry the case with a new composition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 cod. proc. civ.; d.m. n. 55 del 2014: In the absence of a specific agreement, the judge cannot award legal fees below the minimum values established by the relevant decree, as these values are mandatory.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3817/2023 R.G. proposto da : SBLANO NICOLETTA, elettivamente domiciliatain BARI , VIA MICHELE GARRUBA N°225, presso lo studio dell’avvocato MORETTI LUCIANO (MRTLCN61P20A662W),che l a rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA n. 1787/05/22depositata il 27/06/2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 1787/05/22 del 27 / 06 /20 22 , la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 1249/10/16 della Commissione tributaria provinciale di Bari (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Nicoletta Sblano nei confronti di un diniego di rimborso dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2007. 1.1.La CTR respingeva l’appello di AE, condannando quest’ultima al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00. 2.Avverso la sentenza di appello Nicoletta Sblano proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.AE si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso Nicoletta Sblano denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., degli artt. 1, 4 e 5 del d.m. n. 55 del 2014, nonché dell’art. 2233 cod. civ., in relazione all'art.360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR liquidato le spese in favore della contribuente in misura non congrua rispetto al valore della controversia (euro 3.356,00), non motivando in alcun modo una liquidazione significativamente al di sotto della media di scaglione e, comunque, al di sotto dei minimi previsti dalla legge. 1.1.Il motivo è fondato nei termini che seguono. 1.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile» (Cass. n. 9815 del 13/04/2023;
Cass.n. 14198 del 05/05/2022). 1.3.Nel caso di specie, la liquidazione del giudice, avuto conto dell’attività svolta e del valore della controversia, è erronea in quanto sicuramente inferiore al minimo previsto dallo scaglione di riferimento, pari almeno ad euro 991,00. 2.In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche