Cassation court dismisses appeal claiming tax notice nullity due to surname typo, upholding valid collection against correct taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected Roberto Vollono's appeal against a tax collection notice, ruling the administrative body correctly identified him despite a surname transcription error. The court found that the taxpayer's name, birth details, tax code, and PEC address provided sufficient evidence to confirm the notice was directed at the correct individual. Consequently, the claim of nullity was deemed unfounded, and the appeal was dismissed with costs awarded to the tax agency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1, 6 D.M. 3/9/1999 n. 321; Art. 2697 c.c.: A minor transcription error in a tax collection notice does not render it null if other identifying elements sufficiently pinpoint the intended recipient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6777/2023 R.G. proposto da: VOLLONO ROBERTO, elettivamente domiciliato in NAPOLI , V IA S.MARIA DI COSTANTINOPOLI 3, presso lo studio dell’avvocato BENINCASA FABIO (BNNFBA66M07F839M), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 6198/18/22depositata il 20/09/2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 6198/18/22 del 20/09/2022, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Roberto Vollono avverso la sentenza n. 1400/08/21 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di una cartella di pagamento concernente IRPEF, IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015. 1.1.La CTR respingeva l’appello di Roberto Vollono evidenziando che:
a) non sussisteva e, comunque, non era stata provata la denunciata omonimia con il soggetto effettivamente destinatario della cartella di pagamento;
b) la notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento era legittima;
c) non sussisteva la dedotta decadenza, essendo stato l’atto riscossivo notificato nei termini previsti dalla legge;
d) le ulteriori doglianze dell’appellante erano infondate. 2.Avverso la sentenza di appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.L’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) resisteva in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso Roberto Vollono deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa interpretazione degli artt. 1 e 6 del d.m. 3 settembre 1999, n.321 e dell’art. 2697 cod. civ., per non avere la CTR ritenuto la nullità insanabile della cartella di pagamento, emessa nei confronti di un soggetto, tale Roberto Vollano, diverso da quello al quale la cartella è stata notificata a mezzo PEC. 1.1.Il motivo è inammissibile. 1.2.La CTR, con un compiuto accertamento di fatto, ha ritenuto che il destinatario della cartella di pagamento sia effettivamente l’attuale ricorrente, valorizzando, in particolare, il nome (Roberto), la data e il luogo di nascita (Napoli, 11/07/1966), il codice fiscale (VLLRRT66L11F839N) e l’indirizzo PEC al quale la cartella di pagamento è stata inoltrata, che è appunto l’indirizzo del contribuente. 1.3.Nonostante l’erronea indicazione del cognome del ricorrente (Vollano anziché Vollono), dunque, è stata ritenuta, con motivazione logica e niente affatto contraddittori a , l’esistenza di sufficienti elementi per l’individuazione della persona fisica del contribuente. 1.4.Né è possibile ritenere che la cartella di pagamento sia mancante del nominativo di quest’ultimo, proprio perché il nominativo è stato indicato, sia pure con un errore di trascrizione che non inficia la corretta individuazione del soggetto cui l’ordine di pagamento è rivolto. 2.In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 218.497,13. 2.1.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per