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Ordinanza — n. 22247/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to joint withdrawal of suit by both parties before hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22247/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following a joint withdrawal of the proceedings by both parties before the chamber hearing. The appellant, Quorum, and the respondent, Milan City Council, submitted a joint request to terminate the case after the appellant paid the tax debt and legal costs. The court ruled that this unilateral withdrawal, properly notified, extinguished the interest in the appeal and resulted in the compensation of litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2; Art. 390, comma 3; Art. 391 cod. proc. civ.: A joint withdrawal of a cassation appeal by both parties, if notified to the opposing counsel, extinguishes the proceeding and the interest in the appeal, leading to the extinction of the case and compensation of costs.

Parole chiave

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joint withdrawal of suit extinction of cassation appeal compensation of litigation expenses unilateral withdrawal of appeal tax dispute cassation contenzioso tributario procedura di ricupero d'imposta opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 390, second comma, cod. proc. civ.
L’istanza è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.
Art. 390, third comma, cod. proc. civ.
L’istanza è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Va, pertanto, dichiarata la compensazione delle spese del presente giudizio.L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
(Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass.
Cass. Sez. U, 25 marzo 2013, n. 7378
3971; Cass. Sez. U, 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n.
Cass., 5 maggio 2011, n. 9857
7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n.
Cass., 21 giugno 2016, n. 12743
14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass.
Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876
12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n.
Cass., 14 luglio 2006, n. 15980
3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).
Cass., Sez. 5, 18 novembre 2021, n. 35133
Cass., Sez. 5, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2021, n. 40727
35133; Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036
40727; Cass., Sez. 5, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 14 aprile 2022, n. 12131
10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5, 14 aprile 2022, n. 12131).
Cass., Sez. U -, Sentenza n. 20621 del 17/07/2023
Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560
La stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2942/2020R.G. proposto da Quorum società di gestione del risparmio per azioni, in persona dell’amministratore delegato, rappresentat a e difes a dall’Avv . Giuseppe Marino e dall’Avv. Rosamaria Nicastro , elettivamente domiciliata presso lo studio Di Tanno e Associati – Studio Legale Tributario, in Roma, via Crescenzio, n. 14 –ricorrente – contro Comune di Milano,in persona del sindaco p.t. , rappresentat o e difes o dall’Avv. Antonello Mandarano, dall’Avv. Ruggero Meroni, dall’Avv.

Irma Marinelli, dall’Avv. Donatella Silvia, dall’Avv. Anna Tavano, dall’Avv. Sara Francesca Simone, dall’Avv. Giuseppe Lepore, elettivamente domiciliatopresso lo studio di quest’ultimo , in Roma, via Polibio, n. 15 Oggetto: Tasi –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 24 09 /201 9 depositata il 5 giugno 2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 15 febbraio 2024 dal Consigliere Stefania Billi; RITENUTO CHE Lacontroversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. 14/ 0 / S ) emesso dal comune di Milano (d’ora in poi controricorrente) nei confronti della Quorum società di gestione del risparmio per azioni (d’ora in poi ricorrente)riguardante la Tasi relativa all’anno 201 5 .

La CTR, confermando la pronuncia di primo grado,ha respinto l’appello proposto dall’odierna ricorrente. La ricorrent e ha proposto ricorso fondato su cinque motivi , la controricorrente ha proposto controrico rso ; le parti nel corso del giudizio hanno presentato istanza congiunta di dichiarazione di cassazione della materia del contendere. CONSIDERATO CHE 1. Le parti ha presentato istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

2. L’istanza è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta daidifensori munit i di specifico potere in forza della procura ad litem(art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.). Il procedimento deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che, se pure non esige per la sua operatività, l'accettazione della controparte, pur semprepossiede il carattere ricettizio, poiché la norma richiede che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto.Ove, dunque, siaeffettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U, 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980). La rinuncia al ricorso per cassazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre:

Cass., Sez. 5, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5, 14 aprile 2022, n. 12131). Nell’istanza le parti danno atto che l’odierna ricorrente ha provveduto al pagamento integrale della pretesa e al pagamento delle spese processuali relative ai precedenti giudizi, rinunciando all’impugnazione oggetto del presente giudizio. L’istanza, nella fattispecie, comprensiva anche della compensazione delle spese legali, è stata presenta ta congiuntamente con il controricorrente, il quale ha accettato la rinuncia al presente giudizio, come risulta dalla documentazione agli atti.

Va, pertanto, dichiarata la compensazione delle spese del presente giudizio.L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l . n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione,in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di prelievo di natura tributaria (Cass., Sez.

U -, Sentenza n. 20621 del 17/07/2023 (Rv. 668224 -02), è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. La stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485;Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5, 9 maggio 2023, n. 12456).

P.Q.M.

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