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Ordinanza — n. 22180/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to client's formal withdrawal via simplified tax settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22180/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal extinguished after the taxpayer's lawyer formally submitted a withdrawal on March 12, 2024. The client had utilized the 'rottamazione-quater' simplified procedure to settle the tax debt, submitting proof of payment and a formal declaration of adherence. The court ruled that this procedural step legally justified the withdrawal and mandated the offset of litigation costs against the settled amount.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 3, c.p.c.; Art. 236, comma 1, L. 197/2022: A formal withdrawal of an appeal, motivated by the completion of a simplified tax settlement procedure and supported by proof of payment, legally extinguishes the proceedings and justifies the compensation of litigation expenses.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment simplified tax settlement rottamazione-quater procedure litigation cost offset formal withdrawal of appeal tax debt confirmation Cassation procedural law assicurazione responsabilità civile professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 3, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 390, comma 3, cod.
Art. 236, comma 1, L. 197/2022
Art. 1, comma 231 e ss., L. 197/2022
‘rottamazione-quater’ ex art. 1, co.
Art. 13, D.Lgs. n. 471/1997
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19597/2021 R.G. proposto da : RANDON TRASPORTI SRL, elettivamente domiciliat a in V icenza Viale verdi 24, presso lo studio dell’avvocato MAGGIOLO CLAUDIO (MGGCLD54D27B563O), e dunque domiciliata “ex lege” in Roma Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dal predetto avvocato -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO - VENEZIA n. 671/2021depositata il 10/05/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: L’Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Vicenza con atto n. T65CRLM00036 irrogava sanzione ex art.13 D.Lgs. n. 471 del 1997 nei confronti di RANDON TRASPORTI S.R.L. per indebita compensazione orizzontale in ragione dell’irregolarità del visto di conformità dell’intermediario derivante dal mancato rinnovo della polizza assicurativa disposta per legge. La CTP di Vicenza, adita impugnatoriamente dalla contribuente, accoglieva il ricorso con sentenza n. 106/03/2018.

L’Ufficio proponeva appello, accolto dalla CTR del Veneto con la sentenza in epigrafe. Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con due motivi. Resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso. Considerato che: Con atto telematico datato 12 marzo 2024 e depositato il 19 marzo 2024, il difensore della contribuente depositava atto di “rinuncia al ricorso”. Vi si legge che quest’ultima aveva “usufruito dei benefici della c.d. ‘rottamazione-quater’ ex art. 1, co. 231 e ss. L. n. 197/2022 con la definizione del carico tributario oggetto della presente vertenza.

Ne consegue, agli effetti del comma 236 dell’art. 1 L. n. 197/2022 la rinuncia del ricorso proposto, con richiesta di compensazione delle spese”. All’atto sono unite: - la “ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, in riferimento a “tutti i carichi” di cui alla “cartella/avviso” n. “12420220015343148000”. - la “comunicazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”, che quantifica le stesse in euro 7.16; -l’attestazione del relativo pagamento. Ai sensi dell’art. 390, comma 3, cod. proc. civ., l’atto di rinuncia –sottoscritto dal difensore munito di mandato speciale (cfr. procura a margine del ricorso) – è stato comunicato dalla Cancelleria all’Agenzia delle entrate, che nulla ha opposto.

Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto. Le ragioni della rinuncia, che trovano fondamento nel perfezionamento della procedura di definizione agevolata, giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto