Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22176/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation case dismissed due to withdrawal; tax appeal against debt collection notices withdrawn by plaintiff.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22176/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The plaintiff withdrew both cassation appeals against the tax authority's debt collection notices, leading to the extinction of the proceedings. The court noted that the lower courts had rejected the appeal regarding notification validity and burden of proof, but the case ended before a final ruling on these merits. Consequently, the process was declared extinct with compensation of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380 bis c.p.c.; Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of appeals by the appellant results in the extinction of the cassation proceedings and the settlement of costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings tax debt collection litigation costs cassation procedure dilazione di pagamento pagamenti rateali pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis c.p.c.
Porqueddu Maria Elena, giusta procura speciale ex art. 380 biscod.
Art. 390 c.p.c.
del 31 ottobre 2023 e, in ogni caso, di rinunciare, ai sensi dell’art. 390 cod.
Art. 391 c.p.c.
14745/2023, chiedendo di procedere ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
5.1.Ne consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia airicorsi, con compensazione delle spese di lite tra le parti.5.2 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 335 cod. proc. civ
civ., de bitamente comunicata, il consigliere delegato, dopo avere disposto la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., ha proposto la definizione di entrambi i ricorsi ai sensi dell’art.
art. 380 bis cod. proc. civ
civ., ha proposto la definizione di entrambi i ricorsi ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 156 cod. proc. civ
53 del 1994 .Il vizio della notifica inviata attraverso PEC non iscritta in pubblici registri comportava infatti , ai sensi di legge , una nullità insanabile, essendo minata la certezza circa la sua provenienza e conseguendone l'inesistenza e l’impossibilità di operare la sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ..
art. 390 cod. proc. civ
del 31 ottobre 2023 e, in ogni caso, di rinunciare, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., ai ricorsi riuniti nn.
art. 391 cod. proc. civ
14745/2023, chiedendo di procedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; la rinuncia è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate, costituitasi nella causa n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onsigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14739/2023proposto da: Capezzera Anna Stefania, rappresentata e difesa dall’Avv. Porqueddu Maria Elena, giusta procura speciale ex art. 380 biscod. proc. civ., in calceall’istanza per la richiesta di decisione. Indirizzo Pec: mariaelenaporqueddu@pec.ordineavvocatitorino.it - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , e Agenzia delle Entrate - Riscossione, nella persona del legale rappresentante pro tempore. -intimate- sul ricorso n. 14745/2023 proposto da:Capezzera Anna Stefania, rappresentata e difesa dall’Avv.

Porqueddu Maria Elena, giusta procura speciale ex art. 380 biscod. proc. civ., in calceall’istanza per la richiesta di decisione. Indirizzo Pec: mariaelenaporqueddu@pec.ordineavvocatitorino.it - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle Entrate-Riscossione, nella persona del legale rappresentante pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12. -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delPIEMONTE n. 1241/1/2022, depositata in data 30 dicembre 2022 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio2024 da l C ons igliere Lunella Caradonna ;

RITENUTO CHE 1. Capezzera Anna Stefania aveva impugnato l’intimazione di pagamento n. 110 2019 90259094 52/000, recante varie iscrizioni a ruolo di competenza di differenti Enti creditori/impositori, a seguito della emissione di prodromiche cartelle, oltre a numerosi avvisi di addebito. 2.La Commissione tributaria provinciale di Torino aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione a cartelle non aventi natura tributaria indicate in motivazione e, per il resto, aveva rigettato il ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali.3.

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado ha rigettato l’appello della contribuenteritenendo i motivi d’appello infondati e ad un tempo generici e tautologica riproposizione di eccezioni e difese, correttamente e con motivazione esauriente e coerente con le risultanze, rigettate con la sentenza di primo grado impugnata; in particolare, per quel che rileva in questa sede,il giudice del gravame hanno affermato che i giudici di primo grado avevano riscontrato la regolare notifica delle cartelle opposte (non oggetto del dichiarato difetto di giurisdizione), sulla base delle allegazioni in atti; quanto al preteso vizio delle notificazione eseguita a mezzo pec, era indubbio che, nella specie, l’indirizzo PEC utilizzato per la notifica appartenesse effettivamente all’Agenzia-Riscossione e, in ogni caso, che fosse stato raggiunto lo scopo essendo stata ricevuta dal destinatario; in ultimo, il terzo motivo di appello (che faceva riferimento ad un’unica cartella portante «interessi di sospensione dirette e tasse» rispetto alla quale l’Ufficio non avrebbe prodotto documentazione probatoria) era infondato, posto c he non era controverso che gli importi richiesti in pagamento con le cartelle di competenza dell’Agenzia delle Entrate riguardavano omessi versamenti di imposte autoliquidate dalla stessa contribuente, la cui prova di debenza poteva essere raggiunta semplicemente consultando le dichiarazioni dei redditi presentate dalla stessa appellante.

4. Capezzera Anna Stefania ha proposto avverso la stessa sentenza due ricorsi per cassazione con atti affidato a tre motivi.

5. L’ Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione sono rimaste intimate nella causa n. 14739/2023 R.G., mentre hanno resistito con un unico controricorso nella causa n. 14745/2023 R.G.. 6.Con proposta ex art. 380 bis , comma 1, cod. proc. civ., de bitamente comunicata, il consigliere delegato, dopo avere disposto la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., ha proposto la definizione di entrambi i ricorsi ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e la società ricorrente ha tempestivamente presentato rituale istanza di decisione del ricorso corredata da nuova procura speciale, ex art. 380bis, comma 2, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE 1. In via preliminare va disposta la riunione , ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., della causa n. 14745/2023 R.G. alla causa recante il n. 14739/2023 R.G.. 2.Il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 137 e 140 cod. proc. civ. ed all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di notificazioni .La sentenza impugnata aveva ritenutole cartelle n. 11020150011332386000, n. 11020150049106865000 e n.regolarmente notificate, ma, nel caso in esame, tuttavia, le notificazioni risultavano non perfezionate attraverso l'invio delle raccomandate informative.

La documentazione prodotta da controparte nel corso del giudizio, infatti, proveniente da soggetto terzo, pacificamente non autorizzato ad invio o a servizio di notificazione, non rispettava le prerogative richieste dalla legge in materia di notificazione e non poteva ritenersi atta ad integrare una regolare notificazione e, c onseguentemente l’intero procedimento di notificazione dovevaritenersi inficiato ed invalido.

3. Il secondo m otivo deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento all’invalidità della notifica per violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973. La sentenza impugnata aveva considerato irrilevante che la PEC da cui proveniva la notificazione (notifica.acc.piemontevda@pec.agenziariscossione.gov.it) non fosse iscritta nei pubblici registri, in violazione dell’art. 26 del d.P.R. 602 del 1973, in coordinato disposto con l'art. 3bis della legge n. 53 del 1994 .Il vizio della notifica inviata attraverso PEC non iscritta in pubblici registri comportava infatti , ai sensi di legge , una nullità insanabile, essendo minata la certezza circa la sua provenienza e conseguendone l'inesistenza e l’impossibilità di operare la sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ.. 4.Il terzo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento all’art. 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992 ed all’art.2697 c.c. ed all’onere della prova dell’Ufficio in merito alla fondatezza della pretesa impositiva/sanzionatoria.

Il Giudice di appello aveva erratonel ritenere che l’Ufficio non fosse onerato di alcuna incombenza probatoria, pur essendo le pretese contestate dalla ricorrente nel merito fin dal primo grado di giudizio, oltre che in sede di appello. Peraltro, le dichiarazioni dei redditi presentate dalla stessa appellante, richiamate nella sentenza di secondo grado, non erano mai state prodotte in giudizio dall’Ufficio. Inoltre, come era noto l’art. 6 della legge n. 130 del 2022 aveva introdotto un’importante modifica all'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992 in materia di onere della prova. 5.Con atto del 16 maggio 2024, depositato con modalità informatiche, la ricorrente, a mezzo del suo difensore, munito di procura speciale, ha dichiarato di aderirealla proposta di definizione di entrambi i ricorsi ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. del 31 ottobre 2023 e, in ogni caso, di rinunciare, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., ai ricorsi riuniti nn.

R.G. 14739/2023 e R.G. 14745/2023, chiedendo di procedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; la rinuncia è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate, costituitasi nella causa n. R.G. 14745/2023, che ha depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese di lite. 5.1.Ne consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia airicorsi, con compensazione delle spese di lite tra le parti.5.2 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

La Corte, disposta la riunione della causa n. 14745/2023 R.G. alla causa recante il n. 14739/2023 R.G., dichiara estinto il processo