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Ordinanza — n. 22174/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring tax dispute extinguished by simplified settlement law deposit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22174/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the ongoing tax dispute extinguished following the defendant's deposit of a simplified settlement request under the 2023 Budget Law. The lower court had partially accepted the taxpayer's appeal regarding the illegality of duplicate fines, but the case remained pending at the time of the settlement application. The court ruled that the procedural act of depositing the settlement request automatically terminated the litigation, leaving the process costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022; The deposit of a simplified settlement request by the taxpayer in a pending tax dispute results in the automatic extinction of the judicial proceedings.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute extinction Budget Law 2023 litigation termination procedural dismissal tax administration simplified payment tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022
Considerato che: A fronte di quanto precede, deve rilevarsi che, con atto telematico del 19 settembre 2023, i difensori della contribuente hanno depositato copia della domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi 186 ss., l.
Art. 1, comma 192, l. n. 197 del 2022
Considerato che: A fronte di quanto precede, deve rilevarsi che, con atto telematico del 19 settembre 2023, i difensori della contribuente hanno depositato copia della domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi 186 ss., l.
Art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022
Considerato che: A fronte di quanto precede, deve rilevarsi che, con atto telematico del 19 settembre 2023, i difensori della contribuente hanno depositato copia della domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi 186 ss., l.
Art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022
Considerato che: A fronte di quanto precede, deve rilevarsi che, con atto telematico del 19 settembre 2023, i difensori della contribuente hanno depositato copia della domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi 186 ss., l.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17992/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AMGAS SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 266, presso lo studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA (RNZLVI50B58I330Z) rappresentato e difeso dall'avvocato QUERCIA LUIGI (QRCLGU62P12C983I) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA - BARI n. 2832/2019depositata il 23/10/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: In punto di fatto, dalla sentenza impugnata emerge quanto segue: La S.R.L. "AMGAS" […] ha proposto appello […] avverso la sentenza n. 918/17/17 della Commissione Tributaria Provinciale - Sezione 17 - dì Bari, pronunciata il 12 dicembre 2016 e depositata il 23 marzo 2017. L'adita Commissione […] ha rigettato […] il ricorso proposto dall’appellante società avverso l'avviso di pagamento e atto di irrogazione sanzioni, emesso dall'Ufficio di Bari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 10237 RU del 23 marzo 2016, notificato il 29 marzo, nella parte in cui veniva contestato il ritardato pagamento dell'accisa sul gas naturale uso combustione relativo alla rata di acconto del mese di dicembre 2011.

Il contestato atto trova fondamento nell'attività di verifica svolta nei confronti dell'appellante società all’esito della quale […] era stato rilevato il ritardato pagamento della rata, pari ad €1.143.074,71, del mese di dicembre 2011 a titolo di accisa sul gas naturale […], con conseguente irrogazione, ex art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, della sanzione di € 22.861,49 determinata nella misura del 2% in considerazione del ritardo del pagamento di due giorni, dell'indennità di mora, ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1995 […] e degli interessi […], oltre spese di notifica.

La contribuente proponeva appello. La CTR della Puglia, nella resistenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la sentenza in epigrafe, “accoglieva parzialmente” l’appello della contribuente, in relazione al quarto motivo (“nullità della sentenza in relazione al profilo di nullità dell’atto impugnato per violazione di legge - illegittimità della sanzione irrogata”: l’appellante aveva eccepito l’illegittima duplicazione delle sanzioni, essendo state contestate sia l’indennità di mora di cui all'art 3, comma 4, TUA sia la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997).

In definitiva, la CTR riteneva applicabile la sola indennità di mora. Proponevano ricorso per cassazione, in via principale, l’Agenzia, con un motivo, e, in via incidentale, la contribuente, con un motivo. Considerato che: A fronte di quanto precede, deve rilevarsi che, con atto telematico del 19 settembre 2023, i difensori della contribuente hanno depositato copia della domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi 186 ss., l. n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) presentata il 6 settembre 2023, con indicazione dell’importo da versare pari a “0”.

A termini del comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”.

A termini del comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”. A termini del comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata” con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”.

A termini del comma 198, “nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. Stante l’avvenuto deposito ai sensi dell’art. 1, comma 197, secondo periodo, l. n. 197 del 2022, a termini del comma successivo del medesimo articolo, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio ex art.