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Ordinanza — n. 22126/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal by declaring case extinguished after taxpayer agreed to simplified dispute resolution law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22126/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the taxpayer's request to adopt the simplified dispute resolution procedure. The appellant, SI Anelli s.r.l., had formally requested this mechanism and paid the required initial installment, which the tax authority confirmed. Consequently, the court ruled that the proceedings terminate without addressing the substantive appeal arguments or imposing costs.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 186; Art. 1, comma 198, Law n. 197/2022: When a taxpayer requests and fulfills the conditions for simplified dispute resolution, the ongoing tax proceedings are declared extinguished, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax litigation extinguishment Law 197/2022 tax appeal dismissal simplified procedure tassazione dell'IVA procedura di ricupero d'imposta ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186, Law n. 197/2022
197 del 2022, depositandola domanda a tale scopo presentata da cui risulta anche il versamentodella prima rata; - l'art. 1, comma 186, della legge n.
Art. 1, comma 198, Law n. 197/2022
197 del 2022, depositandola domanda a tale scopo presentata da cui risulta anche il versamentodella prima rata; - l'art. 1, comma 186, della legge n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/05/2002, n. 115

Giurisprudenza citata

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Cass. 30/09/2015, n. 19560
115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 30/09/2015, n. 19560; 12/10/2018, n.
Cass. 12/10/2018, n. 25485
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Testo completo

seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 24872 /20 2 0 proposto da : SI ANELLI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. AntonioVincenzi (PEC: avv.vincenzi@legalmail.it ); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - controricorrente - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l ’Emilia - Romagnan. 75 / 0 5 / 2 0 depositata i n data 13 / 0 1 /20 2 0 ;

Oggetto: estinzione del giudizio Cons.Est. Roberto Succio - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 2 4 / 0 4 /202 4 dal Consigliere Relatore RobertoSuccio; Rilevatoche: - l a società SI ANELLI s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento notificatoleper IVA 2013; -la CTP di Ravenna rigettava il ricorso; -appellava il contribuente; -con la sentenza oggetto di ricorso a questa Corte la CTR ha rigettato l’appello; -ricorre a questa Corte la società con atto affidato a quattro motivi; - con istanza dell’11 aprile 2024 la ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzionedel giudizio per avere aderito alla definizione agevolata delle controversie di cui alla legge n. 197 del 2022, allegando la relativa documentazione;

Consideratoche: - la controricorrente, con la nota sopra indicata, ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022, depositandola domanda a tale scopo presentata da cui risulta anche il versamentodella prima rata; - l'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversieattribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delleentrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione,anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presentelegge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha propostol'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»;

Cons.Est. Roberto Succio - 3 - il comma 198 della citata disposizione prevede poi che «Nelle controversiependenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi delcomma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda didefinizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, ilprocesso è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate»; -deve, quindi, disporsi in conformità alla richiesta; -la declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dal riferire dei motivi di ricorso proposti, ed esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 30/09/2015, n. 19560; 12/10/2018, n. 25485); p.q.m. dichiara estinto