Italian tax court dismisses appeal as time-barred, ruling seismic relief did not extend collection deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a lower tribunal that had dismissed a taxpayer's claim for tax refunds. The agency argued the collection deadline had expired, while the taxpayer contended that seismic relief laws extended this period. The court held that the specific seismic provisions did not extend the statutory deadline for issuing tax assessment notices, rendering the claim time-barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 138 comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106: The seismic relief provisions allowing installment payments do not extend the deadline for issuing tax assessment notices, and the collection period remains strictly time-barred if not met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6663/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro BARBAGALLO ENRICO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GARAO GERMANO GIUSEPPE (GRAGMN65L13G580A) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SCILIA - SEZ.ST.
CATANIA n.3038/34/16 depositata i l 07/09/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 3038/34/16 del 07/09/2016, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 62/02/12 della Commissione tributaria provinciale di Catania (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Enrico Barbagallo avverso le cartelle di pagamento allo stesso notificate per IRPEF, ILOR, IVA ed altro con riferimento agli anni d’imposta 1991 e 1992. 1.1.La CTR rigettava l’appello di AE evidenziando che l’Amministrazione finanziaria, avendo notificato le cartelle di pagamento negli anni 2001-2005, era decaduta dalla riscossione in ragione della previsione dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non avendo l’art. 138 della l. 23 dicembre 2000, n. 388, prorogato il termine entro il quale la stessa avrebbe dovuto emettere gli atti impositivi. 2.Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.Enrico Barbagallo resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 138 della l. n. 388 del 2000, così come modificato dall’art. 54, comma 24, della l. 28 dicembre 2001, n. 448, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il termine di decadenza non sia stato prorogato dalle disposizioni concernenti gli eventi sismici del 1990 in Sicilia. 1.1.Il motivo è infondato. 1.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all'art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto l'art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel consentire un'ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l'atto impositivo deve essere emesso dall'ufficio» (Cass. n. 16074 del 14/07/2014; conf.
Cass. n. 3987 del 15/02/2017; Cass. n. 25218 del 24/08/2022). 1.3.Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria è decaduta dal diritto alla riscossione dei tributi con riferimento alle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione, così come stabilito dal giudice di appello. 2.Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 108 del TFUE, costituendo i benefici concessi alle imprese aiuti di Stato incompatibili con l’ordinamento comunitario in ragione della decisione n. C (2015) 5549 "final" del 14 agosto 2015 della Commissione UE. 2.1.Il motivo è inammissibile sotto più profili. 2.2.In primo luogo, va detto che, come sottolineato dalla parte controricorrente, la questione avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di appello (la causa è stata assunta in decisione il 08/06/2016 dalla CTR), a seguito della pronuncia della decisione della Commissione UE.
Non essendo stata proposta in quella sede, la questione resta preclusa. 2.3.Il motivo è, comunque, alquanto generico in quanto non si comprende perché la decisione della Commissione dovrebbe avere effetto su tributi richiesti in pagamento dallo Stato. Invero, è noto che «L'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 – riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato – non operante in materia di Iva, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 e della decisione n. C (2015) 5549 "final" del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato.
Peraltro, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. "de minimis" o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipo di aiuti» (Cass. n. 30927 del 27/11/2019; conf.
Cass. n. 17193 del 27/05/2022). 2.3.1.Tuttavia, in questa sede non si discute del rimborso di quanto corrisposto all’Erario sebbene al contribuente si applichino le agevolazioni previste dalla legge e dichiarate incompatibili, ma v’è questione sulla debenza, da parte del contribuente, della quota del dieci per cento delle imposte che questi avrebbe dovuto versare e non ha versato nemmeno all’esito della concessa rateizzazione. Trattasi, pertanto, di somme comunque dovute, indipendentemente dall’applicabilità o meno, in favore di Enrico Barbagallo , delle agevolazioni previste dalla legge. 2.4.Infine, la questione posta è inammissibile perché preclusa dalla decadenza accertata con il primo motivo di ricorso: se l’Amministrazione finanziaria è decaduta dalla pretesa impositiva, non v’è alcun interesse a discutere, in questa sede, della compatibilità dei benefici concessi alle imprese colpite dagli eventi sismici del 1990 con l’art. 108 del TFUE. 3.In conclusione, il ricorso va rigettato e AE va condannata al pagamento, in favore del contribuente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 149.911,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.900,00, oltre alle