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Ordinanza — n. 22112/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to tax debt settlement extinguishing the subject matter of the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22112/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the subject matter of the dispute had ceased to exist. The appellant, Delta s.r.l., sought to overturn a regional tax commission decision regarding unpaid VAT and income tax, but had previously submitted a request for a simplified tax settlement. The Court ruled that the integral payment of the debt under this settlement scheme legally extinguished the litigation, rendering the appeal unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016; The subject matter of the dispute is extinguished when the debtor avails themselves of a simplified tax settlement and pays the debt in full, thereby terminating the judicial proceedings.

Parole chiave

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tax debt settlement extinguishment of proceedings simplified payment scheme cessazione materia contendere VAT and income tax cassation appeal dismissal integral payment estinzione del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016
In via preliminare va dato atto che la società ricorrente ha depositato, con modalità informatiche, in data 1 marzo 2024, istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).
Art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992
1.3Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
1.4 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass., 13 gennaio 2023, n. 882
225 del 2016, in ragione dell’avvenuto pagamento integrale del debito rateizzato, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass., 13 gennaio 2023, n. 882;
Cass., 20 dicembre 2022, n. 37232
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782).
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Testo completo

reto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016. ERNESTINO BRUSCHETTA Presidente ENRICO MANZON Consigliere GIOVANNI LA ROCCA Consigliere Ud. 1/29/05/2024C.C. PU R.G.1808/2017 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 LUNELLA CARADONNA Consiglier a - RAFFAELLA BROGI Consiglier a – Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1808/2017proposto da: Delta s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avv. Bartolomeo Malfatto, come da procura speciale a margine del ricorso per cassazione.

Indirizzo Pec: - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ell e MARCHE, n. 380 / 3 /1 5 , depositata in data 24 novembre 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio2024 dalla Consigliera Raffaella Brogi ; Considerato che:

1. La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso presentato dalla società Delta s.r.l. avente ad oggetto la cartella esattoriale con la quale era stato ingiunto il pagamento a titolo di Ires ed Iva, sanzioni ed interessi, della somma di euro 446.306,24, in relazione all’anno di imposta 2004. 2.La società Delta s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).

3. L'Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. Ritenuto che:

1. In via preliminare va dato atto che la società ricorrente ha depositato, con modalità informatiche, in data 1 marzo 2024, istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016, rappresentando di avere presentato domanda di definizione agevolata in data 18 aprile 2017 ed allegando la domanda di definizione agevolata e i bollettini di pagamento relativi alle cinque rate corrisposte per l’ammontare complessivo di euro 29.720,56 1.1 Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. 1.2 Ed invero, c ome da orientamento di questa Corte, che qui si condivide e si fa proprio, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, in ragione dell’avvenuto pagamento integrale del debito rateizzato, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass., 13 gennaio 2023, n. 882;

Cass., 20 dicembre 2022,n. 37232). 1.3Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992. 1.4 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 giugno 2018, n. 14782).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere. Spese a carico della