Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22064/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22064/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22064/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17169/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA,VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -ricorrente- -controricorrente incidentale- contro DISTILLERIE CAPPELLO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA , PIAZZA DELLE MUSE, 8, presso lo studio dell’avvocato STANCATI GIANLUCA (STNGLC67E02D086W), rappresentat a e difes a dall'avvocato RENDA ALBERTO (RNDLRT74E09H501H) -controricorrente- -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22064/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA,VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -ricorrente- -controricorrente incidentale- contro DISTILLERIE CAPPELLO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA , PIAZZA DELLE MUSE, 8, presso lo studio dell’avvocato STANCATI GIANLUCA (STNGLC67E02D086W), rappresentat a e difes a dall'avvocato RENDA ALBERTO (RNDLRT74E09H501H) -controricorrente- -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Parole chiave

Generato dall'IA
imposta sulle bevande imposta professionale speciale frode fiscale in materia doganale dipendenza da alcol appropriazione indebita di imposte alla fonte accise
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17169/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA,VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -ricorrente- -controricorrente incidentale- contro DISTILLERIE CAPPELLO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA , PIAZZA DELLE MUSE, 8, presso lo studio dell’avvocato STANCATI GIANLUCA (STNGLC67E02D086W), rappresentat a e difes a dall'avvocato RENDA ALBERTO (RNDLRT74E09H501H) -controricorrente- -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA PUGLIA - SEZ.ST. LECCEn. 150/ 24/ 13 depositata i l 22/05/2013 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 150/24/13 depositata il 22/05/2013 , la Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) nei confronti della sentenza n. 239/09/07 della Commissione tributaria provinciale di Lecce (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Distillerie Cappello s.r.l. (di seguito Distillerie) avverso l’avviso di pagamento concernente accise sugli alcoli relative all’anno 2001. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di pagamento è stato emesso a seguito di un ammanco di alcool conseguente ad un furto subito dalla società contribuente in data 07/05/2001 nel proprio deposito fiscale. 2.Avverso la sentenza di appello ADM proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.Distillerie resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente evidenziato che, con memoria del 07/03/2024, la società contribuente ha affermato di avere definito la lite ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1 dicembre 2016, n. 225, con il pagamento integrale di quanto richiesto. 2.Preso atto che la ricorrente ha comprovato di avere effettuato il pagamento integrale delle somme dovute, va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’esti