Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 21873/2024 — snciv Generato dall'IA

Court suspends appeal on tax audit due to pending Supreme Court ruling on EU rights and procedural contradiction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21873/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the appeal proceedings pending a ruling by its own Grand Chamber on a preliminary question of law. The appellant argued that the Regional Tax Commission violated EU fundamental rights by applying the 'proof of resistance' requirement only to harmonized VAT, not to non-harmonized direct taxes. The court recognized the prejudicial nature of this issue and ordered a remittal to the new docket to await the Grand Chamber's decision on the coordination between domestic and Union law regarding procedural guarantees.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 24 of the Law of 4 April 1929; Art. 41 of the Charter of Fundamental Rights of the EU: The Court of Cassation must suspend proceedings and remit the case to the new docket when a preliminary question of law regarding the applicability of EU fundamental rights to tax procedures requires a decision by the Grand Chamber.

Parole chiave

Generato dall'IA
preliminary question of law fundamental rights of the EU procedural contradiction tax audit suspension Grand Chamber remittal harmonized vs non-harmonized taxes proof of resistance sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24 of the Law of 4 April 1929
Art. 41 of the Charter of Fundamental Rights of the EU

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza interlocutoria n. 7829/2024
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18848/2016 R.G. proposto da Studio Levi srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Egidia Massia e Vittorio Del Monte, con domicilio eletto in Roma, via Tacito n. 41 presso lo studio dell’avv. Paola Pezzali; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: imposte dirette ed IVA –avviso di accertamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 68/1/16, depositata il 22 gennaio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l’appello proposto da Studio Levi srl in liquidazione avverso la sentenza n. 120/6/15 della Commissione tributaria provinciale di Torino che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2007. La CTR osservava in particolare: -che l’atto impositivo impugnato era sottoscritto, sicchè la correlativa eccezione di invalidità doveva considerarsi comunque infondata, ma prima di tutto tardiva, in quanto proposta soltanto quale motivo di appello; -che non era fondata l’eccezione di violazione del contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di accertamento a tavolino, per il quale non valeva tale garanzia in relazione alle imposte dirette (non armonizzate) e che in relazione all’IVA (imposta armonizzata) la società contribuente non aveva offerto un’adeguata “prova di resistenza” ossia che l’eventuale effettuazione del contraddittorio endoprocedimentale avrebbe sortito un diverso esito della verifica; -che la società contribuente non aveva altresì dato prova adeguata dell’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata del 10%; -che ugualmente non erano fondate le ulteriori doglianze della contribuente in relazione all’IVA, così come quelle inerente alla misura delle sanzioni e delle spese processuali liquidate.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società contribuente deducendo sei motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24, legge 4/1929, 41, Cart dei diritti fondamentali dell’UE, poiché la CTR ha affermato sussistere l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale soltanto in relazione all’IVA, in quanto imposta armonizzata, ma non in relazione alle imposte dirette, in quanto imposte non armonizzate.

Palese la natura pregiudiziale del mezzo, il Collegio ritiene opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite civili di questa Corte alle quali, con ordinanza interlocutoria n. 7829/2024 del 22 marzo 2024, è stata rimessa la questione di massima di particolare importanza circa l'oggetto della c.d. "prova di resistenza", qualora non osservato il principio del contraddittorio endoprocedimentale in materia di imposte armonizzate (nella specie, IVA), essendosi rilevata in particolare la necessità di un più preciso coordinamento sulla questione medesima della giurisprudenza interna con quella unionale.

PQM La