Ordinanza — n. 21783/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14155/2017 R.G. proposto da: BEFTI SA, elettivamente domiciliat a in ASCOLI PICENO RUA DEL PAPAVERO 6, presso lo studio dell’avvocato LUZI FABIO (LZUFBA65R22F205E) che larappresenta e difende; -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI n. 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche la rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. L'AQUILA n. 1103/2016 depositata il17/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 390 c.p, art. 391 c.p; Ordinanza — n. 21783/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 14155/2017 R.G. proposto da: BEFTI SA, elettivamente domiciliat a in ASCOLI PICENO RUA DEL PAPAVERO 6, presso lo studio dell’avvocato LUZI FABIO (LZUFBA65R22F205E) che larappresenta e difende; -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI n. 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche la rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. L'AQUILA n. 1103/2016 depositata il17/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA.
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14155/2017 R.G. proposto da: BEFTI SA, elettivamente domiciliat a in ASCOLI PICENO RUA DEL PAPAVERO 6, presso lo studio dell’avvocato LUZI FABIO (LZUFBA65R22F205E) che larappresenta e difende; -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI n. 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche la rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. L'AQUILA n. 1103/2016 depositata il17/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA.
Rilevato che La Befti sa, società di diritto francese, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale (CTR) dell’Abruzzo che aveva rigettato il suo appello contro la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Teramo che aveva respinto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento per l’anno 2009 recante recuperiIRES, IVA e IRAP . Il ricorso è fondato su tre motivi, illustrati con memoria. Ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che Nelle more, in data 16.4.2024, il difensore della ricorrent e ha dichiarato di rinunziare al ricorso, avendo presentato domanda di definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo (c.d.
“rottamazione quater”) ai sensi dell’art.1 commi 231 e segg. l. n. 197/2022, compreso il credito per cui è causa, depositando copia della comunicazione delle somme dovute emessa dall’Agenzia delle entrate Riscossione. Sussistendole condizioni di cui all’art. 390 c.p.c., contemplando la procura conferita al difensore il mandato speciale a rinunziare (Cass. n. 15016 del 2005), va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 c.p.c. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione. (Cass. n. 10140 del 2020).
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio(Cass. n. 10198 del 2018). Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione (arg. da Cass. n. 20697 del 2021;
Cass. n. 10140 del 2020).
P.Q.M.
dichiara estinto il giud