Cassation court dismisses tax appeal, declaring litigation extinguished due to full payment of assessed amounts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the litigation extinguished because the taxpayer had fully paid the assessed amounts. The appellant argued for review of the tax assessment, while the Revenue Agency contested the claim. The court ruled that the completion of payment legally terminated the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 156, 157, 158 c.p.c.; Once the taxpayer fully pays the assessed tax amounts, the litigation is extinguished by operation of law, terminating all pending proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26360/2015 R.G. proposto da : CAPUTO EMIDDIO, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato IMBARDELLI FABRIZIO (MBRFRZ53M11D086X),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA - SEZ.DIST. SALERNOn. 2934/ 05/ 15 depositata i l 25/06/2015 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 2934/05/15 del 25/06/2015 la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) ha respinto l’appello proposto da Emiddio Caputo avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP) n. 532/15/12, che aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento a fini IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006. 2.Avverso la sentenza della CTR Emiddio Caputo proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3.L’Agenzia delle entrate resisteva in giudizio con controricorso. 4.Con ordinanza resa all’esito dell’adunanza del 08/07/2021 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in ragione del decesso dell’allora difensore di parte ricorrente e, con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’adunanza del 06/06/2023 veniva disposto altro rinvio affinché l’Agenzia delle entrate deducesse in ordine all’intervenuta definizione agevolata della controversia ex d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con memoria del 27/03/2024 il ricorrente ha dedotto di avere provveduto all’integrale versamento delle somme dovute, così come quantificate dall’Amministrazione finanziaria, e ha comprovato l’intervenuto pagamento. 2.Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estin