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Ordinanza — n. 21737/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to plaintiff's withdrawal and request for simplified settlement under 2022 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21737/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal and request for a simplified settlement under the 2022 'rottamazione quater' law. The plaintiff had submitted payment receipts and a communication of debt outcomes, explicitly renouncing the ongoing litigation against the Revenue Agency and Riscossione Sicilia. Consequently, the court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to terminate the case and ordered the legal costs to be compensated.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 1, commi 231 e ss. della L. n. 197/2022: A withdrawal by the plaintiff accompanied by a request for a simplified settlement under the 2022 law extinguishes the proceeding without the need for further notification to the opposing party.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal simplified settlement procedure rottamazione quater law extinction of proceedings compensation of legal costs Revenue Agency dispute Cassation Court ruling procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Sussistono i presupposti per pronunziare l’estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., non richiedendo il nuovo testo dell’art.
Art. 1, commi 231 e ss. della L. n. 197/2022
artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973
29320110033762939 emessa nei suoi confronti ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R.
54 bis d.P.R. n. 633/1972
600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972 e la CTP di Catania ha accolto il ricorso.
art. 391 c.p
Sussistono i presupposti per pronunziare l’estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., non richiedendo il nuovo testo dell’art.
art. 390 c.p
391 c.p.c., non richiedendo il nuovo testo dell’art. 390 c.p.c.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30850/2020 R.G. proposto da : ANGELO NICOTRA C SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CASALE GIACOMO (CSLGCM75D15C351D); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro RISCOSSIONE SICILIA SPA; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

CATANIA n. 2425/2020depositata il 28/04/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. Rilevato che La Angelo Nicotra C. spa ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320110033762939 emessa nei suoi confronti ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972 e la CTP di Catania ha accolto il ricorso. Il gravame erariale è stato accolto dalla CTR della Sicilia con la sentenza in epigrafe che è stata impugnata per cassazione dalla contribuente che si è affidata a quattro motivi.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate mentre è rimasta intimata la Riscossione Sicilia spa. Considerato che In data 23.1.2024, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver presentato la domanda di definizione agevolata di cui ai commi 231 e ss. dell’art. 1 della l. n. 197/2022 (c.d. rottamazione quater) e che tra i ruoli inseriti nella domanda di rottamazione era stata inserita anche la cartella n. 29320110033762939oggetto del presente giudizio. La ricorrente ha altresì allegato la “Comunicazione degli esiti delle somme dovute” (ove la cartella oggetto del presente giudizio viene indicata al punto 1 di pag. 5), nonché le ricevute di versamento delle prime due rate.

La società esponente ha dichiarato di rinunciare all’odierno giudizio, con richiesta di compensazione delle spese legali. Sussistono i presupposti per pronunziare l’estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., non richiedendo il nuovo testo dell’art. 390 c.p.c. la notificazione a controparte o il visto del suo difensore ma soltanto la comunicazione da parte della cancelleria. Le ragioni dell’avvenuta rinunzia giustificano la compensazione delle spese. p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio; spese compensate. Così dec