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Ordinanza — n. 21660/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21660/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21660/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2736/2018 R.G. proposto da PIRILLO GAETANO , rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Pisani (PEC:angelopisani@avvocatinapoli.legalmail.it) e domiciliat o presso laCancelleria della Corte di Cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rap- presentantepro tempore; –intimata – Oggetto:impugnativa estrattodi ruolo – cartell e dipagamento - notifica avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale dellaLombardia n. 2 795 / 11 / 17 , depositata il 2 3 .0 6 . 20 17 e non no- tificata.

Regesto Legislator

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art 139 cod. proc.civ; Ordinanza — n. 21660/2024 — snciv · Corte di Cassazione: «Il ruolo e la cartella di pagamentoche si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pre- giudizioad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso do- vutedai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett.

Parole chiave

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notificazione viziata notifica delle Intese pagamenti rateali fatture impagate pagamento degli arretrati comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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art 139 cod. proc.civ
civ., si deduce la v iolazione dell’ art 139 cod. proc.civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2736/2018 R.G. proposto da PIRILLO GAETANO , rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Pisani (PEC:angelopisani@avvocatinapoli.legalmail.it) e domiciliat o presso laCancelleria della Corte di Cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rap- presentantepro tempore; –intimata – Oggetto:impugnativa estrattodi ruolo – cartell e dipagamento - notifica avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale dellaLombardia n. 2 795 / 11 / 17 , depositata il 2 3 .0 6 . 20 17 e non no- tificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 6 giugno 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori . Rilevatoche: Consentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombar- diaveniva rigettato l’appello propost o da Gaetano Pirillo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 15/42/2016 di rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contri- buente,avente ad oggetto undici cartelle di pagamento relative agli anni di imposta 2001 - 8 di cui aveva avuto conoscenza attraverso estrattodi ruolo eccependone l’omessa rituale notifica .

Siain primo che in secondo grado il giudice accertava la rituale no- tificazionedelle cartelle di pagamento da parte dell’agente della ri- scossione. Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione parte contribuente, affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossionenon ha svolto difese. Consideratoche: 1.Il primo motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., lamenta la violazione e falsa applicazione da parte del giudice dellanormativa che disciplina la materia delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari, legge 20 . 11 . 1982 n. 890, modificata dall’art.36 della legge 28/02/2008 n.

31. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’ art.360 primo comman.3 cod. proc . civ., si deduce la v iolazione dell’ art 139 cod. proc.civ. da parte della Commissione Tributaria Regionale per aver ritenutoche la consegna della notifica delle cartelle di pagamento al portieredi Gaetano Pirillo non comport asse alcun ulteriore adempi- mentoa carico dell’agente della riscossione.Conil terzo motivo il ricorrente , ai fini de ll’art.360 primo comma n. 5 cod.proc. civ., deduce l’ omessa, insufficiente o contraddittoria mo- tivazionecirca un punto decisivo della controversia, prospettato dalle partio rilevabile d’ufficio e l’asserita nullità assoluta per inesistenza dellamotivazione su un punto decisivo della controversia, con riferi- mento alla prescrizione dei titoli menzionati negli estratti di ruolo impugnati, e per la circostanza che il giudice di secondo grado si sarebbe limitato ad aderire acriticamente alle tesi prospettate dall’ente impositore senza spiegarne le ragioni e fornire adeguate argomentazioni. 2.In via pregiudiziale alla disamina delle censure sollevate da parte ricorrenteva rilevato che ricorso è inammissibile.

Parte contribuente rende noto nell’incipit e nel corpo del ricorso di aver avuto conoscenza dell’esistenza dell e undici cartelle di paga- mento, asseritamente non ritualmente notificat e , attraverso l’estrattodi ruolo. Vienedunque chiaramente impugnato l’ estratto di ruolo e, per esso, le cartell e di pagamento sottes e , che la società assume non essere stateritualmente notificat e , avendo appreso della loro esistenza pro- priotramite l’estratto di ruolo (ad es., p.2: « richiedeva estratto [di] ruoloal fine di controllare l’eventuale sussistenza di pretese tributa- rie»).

3. D’ufficio va quindi rilevato che l’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146(Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoroe per esigenze indifferibili) , precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bisil quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - ancheunitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non le- gittimamentenotificate - se non a determinate, specifiche, condi- zioni.4.La menzionata previsione di legge recita:

«Il ruolo e la cartella di pagamentoche si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pre- giudizioad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso do- vutedai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett.

a) del regola- mentodi cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti conuna pubblica amministrazione.».

5. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022,ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento nega- tivocirca la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione - merito e il ruolo non ha una suaautonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse adagire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al paga- mento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso.

6. La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la s entenza 17 ottobre 2023, n. 190 su questioni di costituzionalità involgenti l'art. 12 comma 4 - bis cit. , non ha smentito l’operato delle Sezioni Unitestabilendo: « Le questioni sollevate (…) sono quindi inammis- sibili:il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottesealla norma sotto esame: a seguito delle SS.UU. del 2015 [il riferimentoè alla sentenza n. 19704/2015] è evidente che il Legisla- tore si è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anchemolto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo ri- sorse preziose e causando il danno economico della possibile con- dannaal pagamento delle spese di giudizio.

Dall'altro,manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problemail Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente lapossibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma inriferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in moti- vazione»,nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fatti- specieritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legisla- toreavrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, checomunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa.

Diqui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema,implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalitàdel legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021). ». 7.In conclusione, va cassata la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso introduttivo , questo dev’essere dichiarato inammissibile ex art.100 cod. proc. civ., perché ab origine , la causa non poteva essereproposta ex art.382 u.c. cod. proc. civ. . 8.Nessun provvedimento va adottato sulle