Ordinanza — n. 21625/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14177/2022 R.G. proposto da : FINANZIARIA IMMOBILIARE MERIDIONALE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOMENTANA 263, presso lo studio dell’avvocato MATTIA MICHELANGELO, rappresentat a e difes a dall'avvocato TADDEO LUIGI (TDDLGU49L31B990X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 15446/2022depositata il 16/05/2022 .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 21625/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che: Il ricorso per correzione di errore materiale che ne occupa, con richiesta di fissazione dell’udienza nel contraddittorio dell’Agenzia delle entrate, è suscettibile di essere valutato alla stregua di un'istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio l’errore, come previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ. Può, quindi, procedersi alla correzione dell’ordinanza in questione. È pacifico, infatti, che nel giudizio definito dall’ordinanza n. 15446 del 2022, l’Agenzia delle entrate non si è costituita.
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14177/2022 R.G. proposto da : FINANZIARIA IMMOBILIARE MERIDIONALE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOMENTANA 263, presso lo studio dell’avvocato MATTIA MICHELANGELO, rappresentat a e difes a dall'avvocato TADDEO LUIGI (TDDLGU49L31B990X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 15446/2022depositata il 16/05/2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: FINANZIARIA IMMOBILIARE MERIDIONALE SRL propone istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 15446 del 16/05/2022 della Sezione 5 di questa Suprema Corte – con la quale, rigettato il ricorso dalla medesima proposto, essa veniva condannata “al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00” – atteso che l’Agenzia “non si è regolarmente costituita in giudizio e sicuramente non ha notificato alla società ricorrente un idoneo controricorso”.
Considerato che: Il ricorso per correzione di errore materiale che ne occupa, con richiesta di fissazione dell’udienza nel contraddittorio dell’Agenzia delle entrate, è suscettibile di essere valutato alla stregua di un'istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio l’errore, come previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ. Può, quindi, procedersi alla correzione dell’ordinanza in questione. È pacifico, infatti, che nel giudizio definito dall’ordinanza n. 15446 del 2022, l’Agenzia delle entrate non si è costituita.
Infatti, risulta dal frontespizio della medesima che essa è meramente “resistente”, giusta correzione apposta a penna sulla dicitura a stampa “intimata” (sebbene, peraltro, nei “fatti di causa”, l’Agenzia seguiti ad essere data per “intimata”). Ora, quel che rileva è che l’Agenzia non ha svolto alcuna attività processuale, segnatamente assumendo difese con controricorso. L’errore materiale in cui è caduta la S.C. nell’ordinanza in oggetto consiste dunque nell’aver liquidato le spese in favore dell’Agenzia, non essendosi avveduta della mancanza, da parte sua, di attività processualmente rilevante.
Ne consegue che, in accoglimento dell’istanza, deve disporsi in conformità, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella motivazione e nel dispositivo della propria ordinanza n. 15446 del 16/05/2022 della Sezione 5, disponendo che: -in motivazione, dopo le parole: “Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato”, l’espressione: “Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura espressa in dispositivo” sia sostituita dalla seguente: “Nulla è a statuirsi sulle spese, in assenza di attività processualmente rilevante dell’Agenzia”; - in dispositivo, dopo le parole: “Rigetta il ricorso”, sia espunto l’intero seguente periodo: “Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle s