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Ordinanza — n. 21602/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21602/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21602/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20137 /20 16 R.G. proposto da FALASCHI ROSANNA, PISELLI LUCIO, PISELLI ENRICO, PISELLI EMANUELAtutti rappresentati e difesi come da procura speciale in atti dall’avv. Giuseppe Caforio ( con indirizzo PEC: giuseppe.caforio@avvocatiperugiapec.it) con domicilio eletto presso il prof.avv. E. Tonelli in Roma, nel suo studio in p. zza Barberini n. 12 (conindirizzo PEC: e.tonelli@cert.vm - associati.it ) –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Regesto Legislator

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artt. 153 c.p, art. 184 bis c.p, art. 382 c.p; Ordinanza — n. 21602/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 20137 /20 16 R.G. proposto da FALASCHI ROSANNA, PISELLI LUCIO, PISELLI ENRICO, PISELLI EMANUELAtutti rappresentati e difesi come da procura speciale in atti dall’avv. Giuseppe Caforio ( con indirizzo PEC: giuseppe.caforio@avvocatiperugiapec.it) con domicilio eletto presso il prof.avv. E. Tonelli in Roma, nel suo studio in p. zza Barberini n. 12 (conindirizzo PEC: e.tonelli@cert.vm - associati.it ) –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Parole chiave

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imposta sull'utile delle aziende soggetti passivi dichiarazione fiscale complicità in sottrazione d'imposta liquidazione aziendale a fini fiscali tassazione dell'imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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artt. 153 c.p
, che nelle more parte ricorrente individua come sottoposta a tale procedura concorsuale,è rimasto intimato; Consideratoche: - va preliminarmente affrontato e risolto, in quanto dirimente, il motivodi ricorso incidentale dall'Agenzia delle entrate con il quale sideduce la violazione degli artt. 153 c.p.c.
art. 184 bis c.p
art. 382 c.p
546 del 1992; - il che, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., travolge anche il successivo ricorsoper cassazione; - l’ impugnazione principale è quindi assorbita nella decisione che precede; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20137 /20 16 R.G. proposto da FALASCHI ROSANNA, PISELLI LUCIO, PISELLI ENRICO, PISELLI EMANUELAtutti rappresentati e difesi come da procura speciale in atti dall’avv. Giuseppe Caforio ( con indirizzo PEC: giuseppe.caforio@avvocatiperugiapec.it) con domicilio eletto presso il prof.avv. E. Tonelli in Roma, nel suo studio in p. zza Barberini n. 12 (conindirizzo PEC: e.tonelli@cert.vm - associati.it ) –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Oggetto: tempestività dell’appello–morte del difensoredelcontribuente Cons.Est. Roberto Succio - 2 - c ontroricorrente e ricorrente incidentale - econtro Fallimento NEW COUNTRY CAFE’ s.r.l. in persona del curator e pro tempore - intima ta - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale d el l ’Umbria n.110/01/16 depositata i n data 08 / 0 3 / 20 16 non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 27/03/2024dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: - i contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento notificati loroe alla società New Country Cafè s.r.l., da costoro partecipata quali soci, a seguito di verifica della GdF i cui risultati, anche a seguitodi indagini finanziarie, conducevano alla rideterminazione delreddito e dell’iva dovuti anche in capo ai soci Falaschi Rosanna, Piselli Lucio, Piselli Enrico e Piselli Emanuela in forza della presunzione di distribuzione degli utili societari sottratti a imposizionein proporzione alla quota di riferimento; - la CTP rigettava i ricorsi; - appellavano i contribuenti; - con la sentenza qui impugnata la CTR ha confermato la statuizione di primo grado, fondandosi sia sulla rilevanza delle circostanze relativesia all’impiego di lavoratori irregolari, sia alla presenza di documentazione extracontabile contenente corrispettivi non dichiarati; sono stati poi rilevati, in sede di indagini finanziari e , prelevamenti e versamenti sui conti personali del socio Falaschi Rosanna,legale rappresentante della società, non giustificati dai contribuenti; - ricorrono a questa Corte i contribuenti Falaschi Rosanna, Piselli Lucio, Piselli Enrico e Piselli Emanuela con atto affidato a cinque motivi;

Cons.Est. Roberto Succio - 3 - l'Amministrazione finanziaria resiste con controricorso e propone ricorsoincidentale affidato a un solo motivo; - il fallimento della società New Country cafè s.r.l. , che nelle more parte ricorrente individua come sottoposta a tale procedura concorsuale,è rimasto intimato; Consideratoche: - va preliminarmente affrontato e risolto, in quanto dirimente, il motivodi ricorso incidentale dall'Agenzia delle entrate con il quale sideduce la violazione degli artt. 153 c.p.c. e 40 del d. Lgs. n. 546 del1992 per avere la sentenza impugnata erroneamente disatteso le eccezioni in punto a tardività dell'appello dei contribuenti ritenendo che operassero nei confronti degli stessi le circostanze straordinarie relative al decesso del difensore dei ricorrenti in primo grado ( avvenuto il 9 ottobre 2012 , giorno successivo al deposito della sentenza della CTP ) , ai fini della rimessione in terminiper la proposizione dell’appello avverso detta pronuncia di primogrado; - il motivo è fondato; - i n tema di contenzioso tributario, l'istituto della rimessione in termini, prima previsto dall'art. 184 bis c.p.c., abrogato dall'art. 46della L . n. 69 del 2009, e sostituito dalla norma generale di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c., è applicabile al rito tributario, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali"interni" al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimentisostanziali (Cass.12544/2015) ; - nel caso che ci occupa, la CTR non ha tenuto conto del fatto che la morte del difensore in primo grado dei contribuenti non era idonea ad incidere sull'osservanza di termine perentorio per la proposizione dell’appello e ha quindi fatto applicazione della disciplina della rimessione in termini, inapplicabile nella Cons.Est.

Roberto Succio - 4 fattispecie.Questa Corte ha affermato che la morte del difensore cheaveva rappresentato la parte nel giudizio – in questo caso di primo grado - intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza che ha definito il primo grado di merito, non determina l'interruzionedel processo; - invero, l'ampiezza del termine per la proposizione dell’appello – unanno dal deposito della sentenza oggetto di gravame - esclude infatti la configurabilità di una lesione del diritto di difesa, consentendoagevolmente alle parti di assolvere l'onere su di esse gravantedi informarsi e di attivarsi con diligenza ; tanto è ad esse imposto dalla disciplina del processo al fine di assicurarne la ragionevole durata (in termini, Cass. n. 2329/14;

Cass 4242/2017); - ne deriva quindi che - ne consegue che i contribuenti non potevano essere rimessi in terminiper la proposizione dell’appello; - decidendo diversamente, quindi, la CTR ha commesso l’errore di dirittodenunciato in ricorso incidentale; Cons.Est. Roberto Succio - 5 - il solo motivo di ricorso incidentale deve essere pertanto accolto ; la sentenza emessa all'esito del relativo giudizio d'appello deve, dunque, essere annullata senza rinvio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62, comma 2 del d. L gs. n. 546 del 1992, e 382, comma terzo, secondo periodo, c.p.c. in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello e la Commissioneregionale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravameai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992; - il che, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., travolge anche il successivo ricorsoper cassazione; - l’ impugnazione principale è quindi assorbita nella decisione che precede; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. accoglie il ricorso incidentale e dichiara inammissibile l’appello dei contribuenti; dichiara assorbito il ricorso principale; cassa senza rinvio lasentenza di appello emessa all'esito del relativo giudizio ; condanna i ricorr