Ordinanza — n. 21580/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 655/2016 R.G. proposto da Corrias Franco rappresentato e difes o dall’avv. Patricia Noschese con domicilio eletto in Roma, via Ruffini n. 2/A presso il difensore; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.3149/28/15, depositata il primo giugno 2015 .
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21580/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso tale decisione ha proposto ricorso il contribuente deducendo tre motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di poter partecipare all’eventuale discussione orale. Considerato che: Nelle more del giudizio il contribuente si è avvalso della facoltà di definizione agevolata della lite prevista dall'art. 1, commi 184-185, legge 145/2018 ed ha chiesto pronunciarsi l'estinzione del giudizio medesimo. L'avvocatura erariale ha depositato una nota che dà conferma di ciò, associandosi all' istanza del ricorrente, che dunque va accolta.
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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 655/2016 R.G. proposto da Corrias Franco rappresentato e difes o dall’avv. Patricia Noschese con domicilio eletto in Roma, via Ruffini n. 2/A presso il difensore; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.3149/28/15, depositata il primo giugno 2015 .
Oggetto: iscrizione ipotecaria Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio annullava la sentenza n. 19171/52/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva rigettato il ricorso proposto da Franco Corrias contro i preavvisi di iscrizione ipotecaria nn. 6382-6671 per IVA ed altro. La CTR osservava in particolare che in prime cure il contraddittorio non era stato, come necessario, integrato nei confronti dell’agente della riscossione.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il contribuente deducendo tre motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di poter partecipare all’eventuale discussione orale. Considerato che: Nelle more del giudizio il contribuente si è avvalso della facoltà di definizione agevolata della lite prevista dall'art. 1, commi 184-185, legge 145/2018 ed ha chiesto pronunciarsi l'estinzione del giudizio medesimo. L'avvocatura erariale ha depositato una nota che dà conferma di ciò, associandosi all' istanza del ricorrente, che dunque va accolta.
Le spese vanno compensate. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio;