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Ordinanza — n. 21561/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21561/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21561/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20368/2023 R.G. proposto da : VITOLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in ROMA VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI N.17, dell’avvocato VITOLO GIUSEPPE (VTLGPP68S03H703A) rappresentatoe dife so da sé stesso -ricorrente- contro CORTESE S.A.S. DI FRANCESCO E BIAGIO CORTESE-intimata- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 1986/2018depositata il 26/01/2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024dal Consigliere FABIO DI PISA;

Regesto Legislator

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art. 391-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 21561/2024 — snciv · Corte di Cassazione: non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultima: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079).

Parole chiave

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spese di difesa anticipo delle spese spese di gratuito patrocinio ripetibili dell'avvocato accollo delle spese diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 391-bis cod. proc. civ
non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20368/2023 R.G. proposto da : VITOLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in ROMA VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI N.17, dell’avvocato VITOLO GIUSEPPE (VTLGPP68S03H703A) rappresentatoe dife so da sé stesso -ricorrente- contro CORTESE S.A.S. DI FRANCESCO E BIAGIO CORTESE-intimata- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 1986/2018depositata il 26/01/2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024dal Consigliere FABIO DI PISA;

RILEVATO CHE 1. questa Corte con l’ordinanza n. 1986/2018, depositata in data 26 gennaio 2018, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Comune di Ischia contro la Cortese s.a.s. di Francesco e Biagio Cortese, accoglieva detto ricorso e condannava la parte soccombente “a rifondere le spese di lite di questa fase, liquidate in euro 2.300,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, oltre accessori di legge”, non disponendo la distrazione delle spese di lite in favore dell’Avv. Giuseppe Vitolo, procuratore costituito del Comune di Ischia, sebbene espressamente richiesta, con relativa dichiarazione di anticipo, nelle conclusioni del ricorso notificato;

2. il difensore del Comune di Ischia (NA) Avv. Giuseppe Vitolo ha chiesto la correzione della predetta ordinanza per l’omessa distrazione delle spese giudiziali in suo favore, nonostante la richiesta;

3. la Cortese s.a.s. di Francesco e Biagio Cortese è rimasta intimata; CONSIDERATO CHE:

1. il ricorso può trovare accoglimento;

2. invero, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6^-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29235);

3. nella specie, la Corte ha pronunziato la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore del difensore di quest’ultima, che ne aveva fatto richiesta tempestiva;

4. pertanto, occorre procedere alla correzione del dispositivo della predetta ordinanza nel senso che dopo le parole: “Condanna la parte soccombente a rifondere le spese di lite di questa fase, liquidate in euro 2.300,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, oltre accessori di legge” debba aggiungersi la locuzione: “con distrazione in favore dell’Avv. Giuseppe Vitolo, dichiaratosi antistatario;

5. non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultima: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079).

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza n. 1986/2018, depositata in data 26 gennaio 2018, mediante l’aggiunta nel dispositivo, dopo le parole: “Condanna la parte soccombente a rifondere le spese di lite di questa fase, liquidate in euro 2.300,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, oltre accessori di legge” della locuzione: “con distrazione in favore dell’Avv. Giuseppe Vitolo, dichiaratosi antistatario”; dispone, altresì, che tale correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 15 maggio 2024 Il Presidente (Oronzo De Masi