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Decreto — n. 21543/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 21543/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 21543/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6292/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PETRILLI GIUSEPPE, PETRILLI DAVIDE, elettivamente domiciliati in SCAFA C.SO I MAGGIO N. 210, presso lo studio dell’avvocato DI PIERDOMENICO LUCIANA (DPRLCN61C41A120J) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro SOCIETA' PETRILLI SNC DI PETRILLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in SCAFA C.SO I MAGGIO N. 210, presso lo studio dell’avvocato DI PIERDOMENICO LUCIANA (DPRLCN61C41A120J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.17/2024depositata il 04/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 21543/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PETRILLI GIUSEPPE, PETRILLI DAVIDE, elettivamente domiciliati in SCAFA C.SO I MAGGIO N. 210, presso lo studio dell’avvocato DI PIERDOMENICO LUCIANA (DPRLCN61C41A120J) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro SOCIETA' PETRILLI SNC DI PETRILLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in SCAFA C.SO I MAGGIO N. 210, presso lo studio dell’avvocato DI PIERDOMENICO LUCIANA (DPRLCN61C41A120J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.17/2024depositata il 04/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo caso di rigore economico spese di esecuzione legittimazione per agire in via esecutiva continuazione dell'esecuzione istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6292/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PETRILLI GIUSEPPE, PETRILLI DAVIDE, elettivamente domiciliati in SCAFA C.SO I MAGGIO N. 210, presso lo studio dell’avvocato DI PIERDOMENICO LUCIANA (DPRLCN61C41A120J) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro SOCIETA' PETRILLI SNC DI PETRILLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in SCAFA C.SO I MAGGIO N. 210, presso lo studio dell’avvocato DI PIERDOMENICO LUCIANA (DPRLCN61C41A120J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.17/2024depositata il 04/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d