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Decreto — n. 21538/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 21538/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 21538/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5514/2024 R.G. proposto da : GESTIONI TURISTICHE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONE XIII 464, presso lo studio dell’avvocato BARBATO ADRIANO (BRBDRN44M17H501G) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRESCIANI CARLO (BRSCRL63D29C933B), VIGANO' ALBERTO (VGNLRT74M04B300B) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.2361/2023depositata il 24/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 21538/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Parole chiave

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compensazione nel fallimento condanna al pagamento pecuniario spese di difesa versamento dell'anticipo delle spese pagamento a contanti del saldo recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta in data 30 maggio 2024 senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5514/2024 R.G. proposto da : GESTIONI TURISTICHE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONE XIII 464, presso lo studio dell’avvocato BARBATO ADRIANO (BRBDRN44M17H501G) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRESCIANI CARLO (BRSCRL63D29C933B), VIGANO' ALBERTO (VGNLRT74M04B300B) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.2361/2023depositata il 24/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta in data 30 maggio 2024 senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.