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Ordinanza — n. 21536/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against IMU tax assessment, rejecting retroactive exemption claim for 2012.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21536/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the SIR Societa' Immobiliare Rosanna S.R.L.'s appeal against the Comune di Rignano Flaminio's IMU tax assessment for the year 2012. The company argued that a new exemption introduced in 2014 should apply retroactively to periods of full tax validity, claiming a violation of constitutional principles. The court ruled that fiscal benefits with a specific start date cannot be applied retroactively, upholding the legislature's discretion to set the commencement of such exemptions.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 9-bis, d.l. n. 201/2011; Art. 3 Cost.: Fiscal exemptions with a specific start date cannot be applied retroactively, respecting legislative discretion and the principle that no constitutional norm justifies extending favorable treatment to past periods.

Parole chiave

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IMU tax assessment retroactive exemption legislative discretion constitutional review fiscal benefits tax liability Cassation appeal sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 9-bis, d.l. n. 201/2011
con il secondo motivo, prospetta, in via subordinata, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 9-bis, nel testo sostituito dall'art.
Art. 2, comma 2, lett. a, d.l. n. 102/2013
13, comma 9-bis, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 2, lett.
Art. 3 Cost.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
con il secondo motivo, prospetta, in via subordinata, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 9-bis, nel testo sostituito dall'art.
art. 3 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4071
Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4071); 3.3.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23425/2021 R.G. proposto da : SIR SOCIETA' IMMOBILIARE ROSANNA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato IORIO ANTONIO (RIONTN65C22D708I) rappresentata e difesadagli avvocati FALCONE FRANCESCO (FLCFNC77E26D086D), FALCONE GIUSEPPE (FLCGPP44L01A887K) -ricorrente- contro COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato NICOLAIS CLAUDIO (NCLCLD79M27H501O) rappresentato e difeso dall'avvocato MANZARI ANTONIO (MNZNTN74D01F376A) -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 756/2021 depositata il09/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024dal Consigliere FABIO DI PISA; RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 75 6 /16/2021, depositata in data 9 febbraio 2021, la Commissione Tributaria del Lazio rigettava l'appello proposto dalla SIR s.r.l. e, con se guentemente , confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto l’impugnazione proposta dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento IMUper l’anno2012;

2. secondo i giudici di appello la circostanza che erastata introdotta, ai fini IMU, una particolare forma di esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, non escludeva, in assen z a di diversa previsione legislativa, la deben z a del tributo e delle relative san zi oni, in relazione ai pregressiperiodi di piena vigenza dell'imposta. La C.T.R. riteneva, altresì, che non ricorrevanoi presupposti per la rimessione della questione dilegittimità alla Corte costituzionale;

3. contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la SIR s.r.l.;

4. il Comune di Rignano Flaminioresiste con controricorso;

5. entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative; CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 13, comma 9-bis, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 2, lett.

a) del d . l . 31 agosto 2013, n. 102, conv. con modificazioni in legge n. 124/124, 53 e 3 Costituzione, 1 protocollo addizionale allanormativa CEDU a tutela del patrimonio, in relazione alla mancata interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma e nella mancata sua applicazione per il 2012, anno nel quale è mancato ogni presupposto per l'IMUper i beni — merc e , non avendo tali beni prodotto reddito, non essendo essiappartenuti al patrimonio della società per essere stati inseriti come beni invenduti nelle rimanenze, e non essendo stati locati;

2. con il secondo motivo, prospetta, in via subordinata, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 9-bis, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, conv. con modificazioni in 1. n. 124/124, per la parte in cui la norma implicante l’esenzione dall’ IMU — entrata in vigore con decorrenza 1.1.2014 — non è stata estesa a nche ai due anni precedenti nei quali quella imposta era entrata in vigore in via sperimentale, per contrasto con gli artt. 53 e 3 della Costituzione e per violazione dei principi della irragionevolezza e della uguaglianza;

3. i motivi, da trattare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono da ritenere privi di fondamentopure valutate le argomentazioni di cui alla memoria illustrativa della società contribuente; 3.1.secondo l’orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, vertendosi sulla medesima questione in punto di diritto, «(...) ci si trova di fronte ad una normativa che istituisce agevolazioni fiscali - addirittura una esenzione - le quali non solo, come insegna il costante orientamento di questa Corte, sono di stretta interpretazione, ma anche impegnano la discrezionalità del legislatore cui spettano le scelte di politica economico-fiscale delle quali le agevolazioni e le esenzioni sono uno strumento di attuazione.

Nel caso di specie la volontà del legislatore si è peraltro espressa chiaramente, stabilendo (art. 2, comma 2, lettera a) d.l. n. 102 del 2013) una precisa decorrenza -il 1° gennaio 2014 - per l'esenzione IMU dei c.d. "immobili merce" e cioè «i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati». La stessa norma, al comma 1, prevedeva che per l'anno 2013 in relazione ai suddetti immobili non fosse dovuta la seconda rata dell'IMU, stabilendo espressamente che rimanesse dovuta la prima rata.

Per gli stessi immobili era in precedenza, invece , prevista riguardo all'IMU la facoltà per i Comuni di «ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento ... per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori». (...) Tutto questo configura un assetto normativo rispetto al quale la sentenza impugnata non trova supporto che ne possa giustificare le conclusioni ove non si pensi ad un vero e proprio intervento del giudice non "come interprete" (sia pur "costituzionalmente orientato") ma "come legislatore"» (Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2021, n. 760); 3.2.nel richiamare le argomentazioni di cui alla pronunzia di questa Corte n. 7612/2024, va osservato che tali considerazioni rendono evidenti,allo stesso tempo, le ragioni di manifesta infondatezza dell a sollevata eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011, 8, comma 2 d.lgs. n. 23 del 2011 e 13, commi 2 e 9 bis, d.l. n. 201 del 2011; 1.4.esclusa l’applicabilità retroattiva dell’esenzione da IMU, dedotta dalla ricorrente in base all’eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 13, commi 2 e 9-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 8, commi 1, 2 e 9, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 2, comma 2, lett. a, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sul condivisibile rilievo della insindacabilità delle scelte riservate al legislatore ordinario nella previsione delle agevolazioni fiscali, non può non rilevarsi come sia pacifico che neppure i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità (ex art. 3 Cost.) consentono di escludere né vulnerare la discrezionalità del legislatore ordinario nell'individuazione e nella caratterizzazione delle fattispecie derogatorie alle regole di determinazione ed applicazione dei tributi, che possono essere disciplinate mediante una dettagliata specificazione dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, in modo che l'operato dell'amministrazione (e, di conseguenza, del giudice che è chiamato a sindacarne la legittimità) sia più o meno vincolato nell'apprezzamento di particolari situazioni di fatto e nel conseguente riconoscimento del beneficio fiscale (in termini:

Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4071); 3.3. ben può ribadirsi che nessuna norma di rango costituzionale consente di giustificare l’estensione retroattiva di un’agevolazione fiscale, per la quale il legislatore ordinario ha intenzionalmente e discrezionalmente stabilito la decorrenza da un momento successivo, non essendo configurabile un’illegittimità costituzionale nella fissazione del dies a quodi un trattamento più favorevole (in termini di esenzione o riduzione) rispetto alla disciplina generale del tributo considerato;

4. alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, stante la infondatezza deimotivi dedott i , il ricorso deve essere rigettato;

5. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;

P.Q.M.

laCorte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del comune controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de