Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21498/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21498/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21498/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18904/2018 R.G. proposto da G.G.B.di GENNARO GIUSEPPE BARILE S.N.C. , in persona del le- gale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Palma(PEC: giovanniavvpalma@pec.it ) e domiciliat o presso la Can- celleriadella Corte di Cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rap- presentante pro tempore , rappresentat a e difes a dall’Avv. Carlo Oggetto:impugnativa estrattodi ruolo – cartell e dipagamento - notifica Dell’Asta (PEC: carlo.dallasta@brescia.pecavvocati.it ) e d elettiva- mente domiciliat a presso lo studio del l’Avv.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21498/2024 — snciv · Corte di Cassazione: «Il ruolo e la cartella di pagamentoche si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pre- giudizioad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso do- vutedai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione al precetto esecutivo censure procedurali procedura di rivendicazione nel pignoramento impugnazione di decisioni amministrative notificazione viziata ritiro della domanda di revisione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18904/2018 R.G. proposto da G.G.B.di GENNARO GIUSEPPE BARILE S.N.C. , in persona del le- gale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Palma(PEC: giovanniavvpalma@pec.it ) e domiciliat o presso la Can- celleriadella Corte di Cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rap- presentante pro tempore , rappresentat a e difes a dall’Avv. Carlo Oggetto:impugnativa estrattodi ruolo – cartell e dipagamento - notifica Dell’Asta (PEC: carlo.dallasta@brescia.pecavvocati.it ) e d elettiva- mente domiciliat a presso lo studio del l’Avv.

Antonino Spinoso in Romaalla Via Giuseppe Ferrari n. 35 ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale dellaCampania n. 10302 / 11 / 17 , depositata il 6 . 12 . 20 17 e non noti- ficata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 6 giugno 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori . Rilevatoche: Consentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campa- nia veniva rigettato l’appello propost o da lla società G.G.B. di Gen- naroe Giuseppe Barile S.n.c. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 1 7465 / 17 /201 6 di rigetto del ri- corso introduttivo proposto dal contribuente, avente ad oggetto l’estrattodi ruolo e relative nove cartelle di pagamento sottostanti eccependonel’omessa rituale notifica .

Siain primo che in secondo grado il giudice accertava la rituale no- tificazionedelle cartelle di pagamento da parte dell’agente della ri- scossione. Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione parte contribuente, affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossionesi è costituita con controricorso . Consideratoche: 1.Il primo motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n.3 ( rectius n.5) cod. proc. civ., prospetta la violazione del paradigma nella nuovaformulazione introdotta dall’ art. 54, co mma 1 , lett.

b) d.l. n. 83/12per illegittima omissione di un fatto controverso relativamente allospecifico disconoscimento delle fotocopie ed al conseguente vio- lazionedel principio di non contestazione.Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’ art.360 primo comma n. 4 cod. proc . civ., si deduce la nullità della sentenza per mancanzadi motivazione sull’eccezione di prescrizione , per mancata produzionedi “can” , per irregolarità’ dell’iter notificatorio da seguire neicasi di irreperibilità relativa e per notifica effettuata tramite ser- viziodi posta privata.

Conil terzo motivo la ricorrente , ai fini de ll’art.360 primo comma n. 4 cod.proc. civ., lamenta la nullità della sentenza e nullit à della noti- fica d elle due cartelle di pagamento nn. 071/2015/01509230/00, 071/2016/00045950/58, l’inesistenza giur i dica del titolo esecutivo, nonchél’errore di diritto in relazione alla modalità di notificazione a mezzopec. 2.In via pregiudiziale alla disamina dell e censure sollevate da parte ricorrente,va rilevato d’ufficio che il ricorso introduttivo è inammis- sibile. Partecontribuente rende noto nell’incipit e nel corpo del ricorso che conil ricorso introduttivo ha impugnato il ruolo esattoriale contenuto nelle 9 cartelle nn.: 071/2001/ 02667682/03, 071/2005/ 00117540/84, 071/2006/ 00197995/32, 071/2006/ 00336962/57, 071/2013/ 01415635/90, 071/2014/ 04282167/66, 071/2015/ 00763687/38, 071/2015/ 01509230/00, 071/2016/ 00045950/58, perun totale complessivo di euro 133.960,85 giusta estratto ruolo chesi allega, eccependo l’inesistenza giuridica, l’assenza di una va- lidanotificazione, la prescrizione e/o decadenza delle pretese tribu- tarie.

Vienedunque chiaramente impugnato l’ estratto di ruolo e, per esso, le cartelle di pagamento sottese, che la società assume non essere stataritualmente notificata, avendo appreso della loro esistenza pro- priotramite l’estratto di ruolo.

3. D’ufficio va quindi rilevato che l’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146(Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoroe per esigenze indifferibili) , precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bisil quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - ancheunitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non le- gittimamentenotificate - se non a determinate, specifiche, condi- zioni. 4.La menzionata previsione di legge recita:

«Il ruolo e la cartella di pagamentoche si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pre- giudizioad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso do- vutedai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett.

a) del regola- mentodi cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti conuna pubblica amministrazione.».

5. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022,ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento nega- tivocirca la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione - merito e il ruolo non ha una suaautonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse adagire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al paga- mento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso.

6. La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la s entenza 17 ottobre 2023, n. 190 su questioni di costituzionalità involgenti l'art. 12 comma 4 - bis cit. , non ha smentito l’operato delle Sezioni 5 Unitestabilendo: « Le questioni sollevate (…) sono quindi inammis- sibili:il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottesealla norma sotto esame: a seguito delle SS.UU. del 2015 [il riferimentoè alla sentenza n. 19704/2015] è evidente che il Legisla- tore si è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anchemolto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo ri- sorse preziose e causando il danno economico della possibile con- dannaal pagamento delle spese di giudizio.

Dall'altro,manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problemail Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente lapossibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma inriferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in moti- vazione»,nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fatti- specieritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legisla- toreavrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, checomunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa.

Diqui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema,implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalitàdel legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021). ». 7.In conclusione, va cassata la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso introduttivo , questo dev’essere dichiarato inammissibile ex art.100 cod. proc. civ., perché ab origine , la causa non poteva essereproposta ex art.382 u.c. cod. proc. civ. . 8.Le spese di lite sono c