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Ordinanza — n. 21473/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21473/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21473/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Commissione Tributaria Regionale della Campania ( hinc: CTR), con sentenza n. 2484/29/16 depositata in data 15/03/2016, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 26061/1/2014, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, aveva accolto il ricorso del sig. Luca De Marco avverso l’avviso di accertamento n. TF3010604033/2012 per omesso versamento dell’IRAP, IRPEF, IVA e addizionali.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21473/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Con nota depositata in data 12/06/2024 il ricorrente, rilevato che ai sensi del d.l. 22/10/2016, n. 193 ( convertito con modificazioni dalla legge 01/12/2016, n. 225) è possibile definire i ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il 01/01/2000 e il 31/12/2016 e richiamato l’impegno a rinunciare agli atti dei giudizi pendenti previsto nell’art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016, ha rinunciato formalmente agli atti del giudizio.

Parole chiave

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procedura di ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario rinuncia al reddito differimento dell'imposizione autorità giudiziaria fiscale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23421/2016 R.G. proposto da : DE MARCO LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BUCCARI, 3, presso lo studio dell’avvocato FORTI BRUNO (FRTBRN69R09A940P) rappresentato e difeso dall'avvocato VESPOLI LUIGI (VSPLGU63A21I208A) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIAn. 2484/2016 depositata i l 15/03/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che:

1. La Commissione Tributaria Regionale della Campania ( hinc: CTR), con sentenza n. 2484/29/16 depositata in data 15/03/2016, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 26061/1/2014, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, aveva accolto il ricorso del sig. Luca De Marco avverso l’avviso di accertamento n. TF3010604033/2012 per omesso versamento dell’IRAP, IRPEF, IVA e addizionali.

2. Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso in cassazione, con due motivi.

3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

4. Con nota depositata in data 12/06/2024 il ricorrente, rilevato che ai sensi del d.l. 22/10/2016, n. 193 ( convertito con modificazioni dalla legge 01/12/2016, n. 225) è possibile definire i ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il 01/01/2000 e il 31/12/2016 e richiamato l’impegno a rinunciare agli atti dei giudizi pendenti previsto nell’art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016, ha rinunciato formalmente agli atti del giudizio.

5. L’atto di rinuncia è stato notificato alla controricorrente. Considerato che:

1. In ragione della rinuncia agli atti notificata alla controparte ricorrono i requisiti per dichiarare l’estinzione del giudizio, con la conseguenza che diventa superflua l’indicazione dei contenuti dei motivi di ricorso e delle deduzioni svolte dalla controricorrente.

2. Occorre dare atto che, secondo questa Corte: «Va, ulteriormente precisato, che «la rinuncia de qua e la dichiarazione di estinzione cui (ravvisatane la ritualità) procede la Corte di Cassazione non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione ex comma 3 citato dell'esattore» (Cass. n. 24083 del 2018, par. 6.1).» (Cass., 29/12/2023, n. 36431).

3. In ragione della funzione deflattiva svolta dalla disciplina contenuta nell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016 devono essere compensatele spese del presente giudizio.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio, disponendo la comp