Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21455/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal due to lack of substantive reasoning in second-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21455/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax court decision regarding the deductibility of passive surpluses. The agency argued the sums were penalties or deposits, but the second-instance court merely confirmed the first-instance ruling without addressing the agency's specific arguments on economic viability or burden of proof. The court found the second-instance judgment null because it lacked substantive reasoning, failing to explain the legal basis for its decision beyond a mere statement of principle.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.; Art. 36 D.Lgs. 546/1992: A judgment is null if the reasoning is merely apparent and fails to reveal the actual grounds for the decision, rendering the reasoning objectively inadequate to explain the judge's conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of substantive reasoning nullity of judgment tax deduction surpluses burden of proof apparent reasoning tax appeal procedure Cassation review deduzione fiscale delle spese d'acquisizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 132 c.p.c.
4, c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art.
Art. 36 D.Lgs. 546/1992
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 109 TUIR
3, c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR e degli artt.
Artt. 1382 e ss. c.c.
109 TUIR e degli artt. 1382 e ss. c.c. Con tale mezzo, la ricorrente sostanzialmente riproduce le censure avanzate con i motivi di appello e in precedenza sinteticamente illustrate.
art. 132 c.p
4, c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018
Sez. Unite, Sentenza n. 8053 del 2014
Sez. Unite, Sentenza n. 22232 del 2016
Sez. 5, Sentenza n. 9830 del 11/04/2024
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13644/2016R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domiciliain Roma, alla via Dei Portoghesi, n. 12 –ricorrente – Contro CAMPORESE CRISTIANO –intimato– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto – Venezia - Mestre , depositata il 1 4 dicembre 20 1 5 , n. 1876/15; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal Consigliere Luciano Ciafardini;

FATTI DELLA CAUSA Oggetto: Redditi d’impresa – sopravvenienze passive deducibili 1. Risulta dalla sentenza impugnata che l’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2008, nei confronti di Cristiano Camporese, disconoscendogli la deducibilità di sopravvenienze passive, consistite nelle somme versate a titolo di acconto (per euro 15.000) e di caparra (per euro 250.000) in occasione della stipula di un contratto preliminare di compravendita per l’acquisto di un immobile, al prezzo fissato di euro 520.000 , e nel quale sarebbe stata inserita una clausola penale che avrebbe consentito al venditore di trattenere le somme versate in caso di inadempimento della controparte.

2. Il ricorso del contribuente contro l’atto impositivo veniva accolto dalla CTP di Padova.

3. Contro tale decisione ha proposto appello l’Agenzia delle entrate, “insistendo sulla non detraibilità dell’intero importo per antieconomicità dell’operazione”.

4. L’appello veniva rigettato, con la seguente motivazione: «La commissione tributaria regionale di Venezia osserva come l’intera vicenda risulti suffragata da prove documentali e confortata dalla successione degli eventi posti in essere dai contraenti. L’impugnata decisione, basata su tali elementi, merita quindi di essere confermata e le sue motivazioni interamente condivise».

5. Contro questa sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

6. Cristiano Camporese è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992. La ricorrente prospetta la nullità della sentenza per radicale mancanza o mera apparenza della motivazione, non essendosi il giudice di secondo grado soffermato in alcun modo sugli specifici motivi di appello avanzati dall’ufficio, e non avendo mai affrontato il merito delle plurime e puntuali censure mosse alla sentenza di primo grado, che la ricorrente trascrive alle pagine da 4 a 9 del ricorso.

Con i motivi di appello illustrati, l’Agenzia delle entrate aveva contestato che il versamento delle somme fosse avvenuto a titolo di risarcimento danni in esecuzione della clausola penale, confutando quindi anche l’asserita irripetibilità; aveva anche evidenziato che le clausole contrattuali prevedevano il versamento di acconti e caparre per importi nettamente inferiori a quelli oggetto di deduzione fiscale e che la stessa clausola penale prevedeva importi del pari inferiori alla cifra oggetto di contestazione con l’avviso di accertamento.

Aveva anche avanzato rilievi sulla asseritamente scorretta applicazione delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova in ordine alla deducibilità di sopravvenienze passive e all’inerenza di esse rispetto all’attività esercitata.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR e degli artt. 1382 e ss. c.c. Con tale mezzo, la ricorrente sostanzialmente riproduce le censure avanzate con i motivi di appello e in precedenza sinteticamente illustrate.

3. Il primo motivo è fondato e riveste carattere assorbente.

4. La perentoria affermazione in cui si sostanzia, e si esaurisce, il dictumdei giudici di secondo grado appare come una mera petizione di principio priva, a monte, di un reale confronto con le puntuali critiche rivolte dall’appellante alla sentenza di primo grado (in senso analogo, Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018, rv. 651205- 01), e mancante, a valle, di una effettiva (e necessaria) motivazione idonea a rivelare la ratio decidendi sottostante e a rendere comprensibile la regola di giudizio applicata alla controversia. Ciò si pone in palese contrasto con i parametri legislativi evocati a sostegno del motivo articolato dalla ricorrente, anche all’esito della riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale”, la cui soglia – come costantem ente confermato a partire dall’arresto delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 – non è raggiunta in caso di motivazione obiettivamente incomprensibile.

Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (da ultimo, in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 9830 del 11/04/2024, rv. 670874-01).

5. In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, il ricorso deve essere accolto, e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. PQM Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. C assa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto , in diversa composizione, cui dema