Ordinanza — n. 21377/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che le argomentazioni della decisione impugnata atterrebbero a questioni non prospettate in appello e che non avrebbero alcuna correlazione con i motivi di appello né con quanto statuito dal giudice di primo grado, alla cui decisione il giudice di secondo grado avrebbe affermato di volersi conformare.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 156 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 21377/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che le argomentazioni della decisione impugnata atterrebbero a questioni non prospettate in appello e che non avrebbero alcuna correlazione con i motivi di appello né con quanto statuito dal giudice di primo grado, alla cui decisione il giudice di secondo grado avrebbe affermato di volersi conformare.
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11490/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro DOMINA ALESSANDRO,non costituito in giudizio, EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore,non costituita in giudizio, –intimati – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale dell’Abruzzo n. 1433/04 /201 5 , depositata il 17 dicembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22 febbraio 2024 dal consigliere dott.
Valentino Lenoci; -Rilevato che: CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF – ALTRO 1989/90/91/92 R.G. N.11490/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 1.Equitalia Centro s.p.a. notificava a Domina Alessandro la cartella esattoriale n. 054-2013-00103991001, inerente ad avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata riassunzione del giudizio a seguito del rinvio di questa Corte al giudice di secondo grado. In particolare, gli avvisi di accertamento, su cui la cartella di pagamento impugnata si fonda, scaturivano da una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza di Avezzano in merito alla cessione di una farmacia, rispetto alla quale si riteneva che il cessionario fosse un mero prestanome di Domina Giuseppe, padre dell’odierno intimato.
A seguito dell’espletamento delle predette indagini, l’ex Ufficio Distrettuale II.DD. di Avezzano rettificava, ai fini IRPEF ed ILOR, le dichiarazioni congiunte presentante da Domina Giuseppe e dalla coniuge Franca Cannata, riscontrando, per gli anni 1989, 1990, 1991 e1992, un maggior reddito di impresa, rispettivamente, di £ 1.579.800.000,00, di £ 1.344.992.000,00, di £ 1.645.592.000,00 e di £948.606.000,00. I coniugi impugnavano i citati atti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale deL’Aquila la quale, rispettivamente per ciascun anno di imposta, con sentenze n. 74/04/2000, n. 73/04/2000, n. 72/04/2000 e n. 71/04/2000, confermava gli accertamenti con rideterminazione delle sanzioni in favore dei ricorrenti.
Interposto gravame da Cannata Franca, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con ordinanza pronunciata l’11 marzo 2002 interrompeva il processo a causa del decesso, tra il momento della pubblicazione della sentenza di primo R.G. N.11490/2016 Cons. est. Valentino Lenoci grado e quello della proposizione dell’appello, di Domina Giuseppe. A seguito di riassunzione da parte di Cannata Franca, lo stesso giudice di secondo grado, con sentenze n. 13/05/2003, n. 12/05/2003, n. 11/05/2009 e n. 10/05/2003, accoglieva l’appello. Proposto ricorso per cassazione dall’Amministrazione finanziaria e ricorso incidentale condizionato da parte di Cannata Franca, questa Corte, con sentenze n. 16454/2008, n. 16453/2008, n. 16455/2008 e n. 15041/2008, cassava con rinvio al giudice di secondo grado le sentenze impugnate.
A causa della mancata riassunzione da parte della contribuentedel giudizio sugli avvisi di accertamento, Equitalia Centro s.p.a. emetteva la citata cartella di pagamento.
2. Domina Alessandro, figlio di Cannata Franca e di Domina Giuseppe, impugnava quindi la cartella di pagamento a lui notificata dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale de L’Aquila la quale, con sentenza n. 50/03/2015, depositata il 26/01/2015, accoglieva il ricorso, annullando la cartella stessa. In particolare, il giudice di primo grado riteneva che la cartella di pagamento recasse, nei confronti di Domina Alessandro, solo l’indicazione di “in qualità di coobbligato”, senza alcuna specificazione della qualità ereditaria.
3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, con sentenza n. 1433/04/2015, pronunciata il 1°dicembre 2015 e depositata in segreteria il 17 dicembre 2015, rigettava l’appello.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi. R.G. N.11490/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Domina Alessandro ed Equitalia Centro s.p.a. sono rimast i intimati.
5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:
1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che le argomentazioni della decisione impugnata atterrebbero a questioni non prospettate in appello e che non avrebbero alcuna correlazione con i motivi di appello né con quanto statuito dal giudice di primo grado, alla cui decisione il giudice di secondo grado avrebbe affermato di volersi conformare.
Ritiene inoltre che la decisione sarebbe viziata da motivazione apparente. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. Secondo l’Amministrazione finanziaria, Domina Alessandro sarebbe erede della defunta Cannata Franca e la cartella di pagamento sarebbe qualificabile quale atto vincolato, non soggetta né ad annullamento per vizi procedimentali ex art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 , né a nullità per R.G.
N.11490/2016 Cons. est. Valentino Lenoci carenza di elementi essenziali exart. 21 - septies della stessa legge, contenendo l’atto impugnato tutti gli elementi previsti dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 e dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321.
2. Procedendo quindi all’esame deimotivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Ed invero, la C.T.R. ha fondato la propria decisione su una pluralità di rationes decidendi, così riassumibili: a ) Domina Alessandro non sarebbe coobbligato solidale per il debito tributario in questione, tale essendo soltanto Cannata Franca, di cui Domina Alessandro era erede;
b) non sarebbe stato evocato in giudizio l’altro erede di Domina Giuseppe e Cannata Franca, e cioè Cannata Lucio;
c) l’iscrizione a ruolo sarebbe tardiva;
d) la competenza territoriale non apparterrebbe alla C.T.P. de L’Aquila. Orbene, sussiste, sul punto, con riferimento ai punti b), c) e d), il lamentato vizio di ultrapetizione, in quanto l’appello viene rigettato (anche) per questioni non sollevate con l’impugnazione proposta dinanzi alla C.T.R., e per ragioni che non hanno nulla a che vedere con i motivi di appello, e con il contenuto della decisione di primo grado. 2.2. Anche il secondo motivo è fondato. La C.T.R. ha ritenuto la nullità della cartella impugnata, in quanto Domina Alessandro vi viene indicato come “coobbligato”, mentre egli è erede di Cannata Franca, coobbligata a sua volta di Domina Giuseppe.
Va osservato, tuttavia, che la cartella in questione contiene tutti le indicazioni previste dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, R.G. N.11490/2016 Cons. est. Valentino Lenoci contenendo il riferimento al titolo (iscrizione a ruolo a seguito di accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza della Corte di cassazione). La cartella di pagamento in oggetto, peraltro, è conforme al modello previsto dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321, e l’indicazione in essa della qualità di “coobbligato” invece che di “coerede” non può comportare la sanzione della nullità, posto che si tratta di una indicazione non essenziale ai fini della validità dell’atto, essendo peraltro chiaro che il riferimento alla qualità di “coobbligato” si riferiva alla dante causa del ricorrente, e cioè Cannata Franca.
3. Il ricorso deve quindi essere accolto; la sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, al quale provvederà