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Decreto — n. 21316/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 21316/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 21316/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1949/2024 R.G. proposto da : ISTITUTO DIVINO AMORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato MERLINI MASSIMO (MRLMSM64M02H501H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI RIETI, elettivamente domiciliato in RIETI PIAZZA I MAGGIO N. 3/E, presso lo studio dell’avvocato MARIANTONI ANNALISA (MRNNLS78E42H282C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.6194/2023depositata il 02/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 3.6.2024 ;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 21316/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ISTITUTO DIVINO AMORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato MERLINI MASSIMO (MRLMSM64M02H501H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI RIETI, elettivamente domiciliato in RIETI PIAZZA I MAGGIO N. 3/E, presso lo studio dell’avvocato MARIANTONI ANNALISA (MRNNLS78E42H282C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.6194/2023depositata il 02/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 3.6.2024 ;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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esecuzione della sentenza spese di esecuzione soddisfacimento del credito fine del processo titolo esecutivo per i crediti non contestati forza di cosa giudicata parziale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
3/E, presso lo studio dell’avvocato MARIANTONI ANNALISA (MRNNLS78E42H282C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.6194/2023depositata il 02/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1949/2024 R.G. proposto da : ISTITUTO DIVINO AMORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato MERLINI MASSIMO (MRLMSM64M02H501H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI RIETI, elettivamente domiciliato in RIETI PIAZZA I MAGGIO N. 3/E, presso lo studio dell’avvocato MARIANTONI ANNALISA (MRNNLS78E42H282C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.6194/2023depositata il 02/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 3.6.2024 ;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 27/